Art. 3 Documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli 1. Fatte salve le deroghe previste dall'art. 25 del regolamento e fatto salvo l'art. 4, il trasporto dei prodotti vitivinicoli: a) sottoposti ad accisa, la cui aliquota e' pari a zero, che circolano esclusivamente all'interno del territorio nazionale; b) spediti da piccoli produttori; c) assoggettati ad accisa ma esclusi, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del decreto legislativo n. 504/95, dall'obbligo di essere scortati dal documento di accompagnamento previsto dall'art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo; d) esenti ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 504/95; e) non sottoposti ad accisa, e' scortato da un documento di accompagnamento, che viene emesso in formato cartaceo o elettronico, in particolare secondo le piu' specifiche disposizioni di cui, rispettivamente, ai capi II e III. 2. Il documento di cui al comma 1, contiene, almeno, le informazioni di cui all'allegato VI, parte C, del regolamento nonche' quelle previste ai capi II e III del presente decreto. 3. In vista della semplificazione degli adempimenti, e' consentito che, qualora una disciplina diversa da quella della normativa europea richiamata in premessa preveda l'obbligo di scortare il trasporto con un documento, lo stesso obbligo sia ottemperato, nel caso dei trasporti di cui al comma 1, con l'emissione del documento di cui alla predetta disciplina, purche' la stessa emissione avvenga in conformita' anche con le disposizioni del regolamento e dei capi II e III del presente decreto. 4. I commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di trasporti congiunti con quelli di altri beni che si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale, purche' i prodotti vitivinicoli trasportati siano confezionati. 5. Fatto salvo il rispetto delle procedure doganali di esportazione e delle disposizioni comunitarie relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti ad accisa i precedenti commi si applicano anche ai trasporti dei prodotti vitivinicoli destinati ad essere esportati verso un paese terzo o verso uno dei territori di cui all'art. 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/118/CE. 6. Sono riconosciuti come documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli i documenti di cui all'art. 24, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) del regolamento se emessi nel rispetto delle condizioni previste nel medesimo articolo e nell'art. 26 del regolamento, nonche' delle disposizioni del presente decreto, ove applicabili.