Art. 3 
 
 
                    Documenti di accompagnamento 
                      dei prodotti vitivinicoli 
 
  1. Fatte salve le deroghe previste dall'art. 25 del  regolamento  e
fatto salvo l'art. 4, il trasporto dei prodotti vitivinicoli: 
    a) sottoposti ad accisa, la cui aliquota  e'  pari  a  zero,  che
circolano esclusivamente all'interno del territorio nazionale; 
    b) spediti da piccoli produttori; 
    c) assoggettati ad accisa ma  esclusi,  ai  sensi  dell'art.  30,
comma 2 del decreto legislativo n.  504/95,  dall'obbligo  di  essere
scortati dal documento  di  accompagnamento  previsto  dall'art.  12,
comma 1, del medesimo decreto legislativo; 
    d) esenti ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo
n. 504/95; 
    e) non sottoposti ad accisa, 
e' scortato da un documento di accompagnamento, che viene  emesso  in
formato cartaceo  o  elettronico,  in  particolare  secondo  le  piu'
specifiche disposizioni di cui, rispettivamente, ai capi II e III. 
  2.  Il  documento  di  cui  al  comma  1,  contiene,   almeno,   le
informazioni di cui all'allegato VI, parte C, del regolamento nonche'
quelle previste ai capi II e III del presente decreto. 
  3. In vista della semplificazione degli adempimenti, e'  consentito
che, qualora una disciplina diversa da quella della normativa europea
richiamata in premessa preveda l'obbligo di scortare il trasporto con
un documento,  lo  stesso  obbligo  sia  ottemperato,  nel  caso  dei
trasporti di cui al comma 1, con l'emissione  del  documento  di  cui
alla predetta disciplina, purche'  la  stessa  emissione  avvenga  in
conformita' anche con le disposizioni del regolamento e dei capi II e
III del presente decreto. 
  4. I commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di trasporti congiunti
con  quelli  di  altri  beni  che  si  svolgono  esclusivamente   sul
territorio nazionale, purche'  i  prodotti  vitivinicoli  trasportati
siano confezionati. 
  5. Fatto salvo il rispetto delle procedure doganali di esportazione
e  delle  disposizioni   comunitarie   relative   alla   circolazione
intracomunitaria dei prodotti sottoposti ad accisa i precedenti commi
si applicano anche ai trasporti dei prodotti  vitivinicoli  destinati
ad essere esportati verso un paese terzo o verso uno dei territori di
cui all'art. 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/118/CE. 
  6. Sono riconosciuti come documenti di accompagnamento dei prodotti
vitivinicoli i documenti di cui all'art. 24, paragrafo 1, lettera a),
punti  i)  e  ii)  del  regolamento  se  emessi  nel  rispetto  delle
condizioni  previste  nel  medesimo  articolo  e  nell'art.  26   del
regolamento, nonche' delle disposizioni  del  presente  decreto,  ove
applicabili.