Art. 4 
 
Disposizioni particolari per altri documenti di  accompagnamento  che
  scortano il trasporto di taluni sottoprodotti della vinificazione 
 
  1. Alla consegna presso una distilleria  riconosciuta  delle  fecce
provenienti dai mosti di uve destinati alla  trasformazione  in  vini
liquorosi, ai quali e' stato aggiunto alcool prima della filtrazione,
si applicano esclusivamente le  specifiche  disposizioni  di  cui  al
decreto interdirettoriale del 18 dicembre 2001. 
  2. In applicazione dell'art. 25, comma 1,  lettera  a),  punto  v),
primo trattino del regolamento, la bolletta di consegna che scorta il
trasporto sul territorio nazionale di vinacce  e  di  fecce  di  vino
diretto ad una distilleria riconosciuta e' costituita da un documento
redatto utilizzando appositi stampati  predisposti  dalle  tipografie
autorizzate dal Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 5,  secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
627. La bolletta di consegna e' compilata con le modalita'  stabilite
dall'allegato VI del regolamento nonche' dall'art. 5, commi 5 e  6  e
dall'art. 6, commi da 2 a 6 e 8. 
  3. Per la predisposizione,  la  fornitura  e  la  contabilizzazione
degli stampati di cui al comma 2 si applicano  le  modalita'  di  cui
agli articoli 10, commi  primo  e  secondo,  e  11  del  decreto  del
Ministro delle finanze 29 novembre 1978, nonche' di  cui  all'art.  3
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404.