Art. 4 Disposizioni particolari per altri documenti di accompagnamento che scortano il trasporto di taluni sottoprodotti della vinificazione 1. Alla consegna presso una distilleria riconosciuta delle fecce provenienti dai mosti di uve destinati alla trasformazione in vini liquorosi, ai quali e' stato aggiunto alcool prima della filtrazione, si applicano esclusivamente le specifiche disposizioni di cui al decreto interdirettoriale del 18 dicembre 2001. 2. In applicazione dell'art. 25, comma 1, lettera a), punto v), primo trattino del regolamento, la bolletta di consegna che scorta il trasporto sul territorio nazionale di vinacce e di fecce di vino diretto ad una distilleria riconosciuta e' costituita da un documento redatto utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. La bolletta di consegna e' compilata con le modalita' stabilite dall'allegato VI del regolamento nonche' dall'art. 5, commi 5 e 6 e dall'art. 6, commi da 2 a 6 e 8. 3. Per la predisposizione, la fornitura e la contabilizzazione degli stampati di cui al comma 2 si applicano le modalita' di cui agli articoli 10, commi primo e secondo, e 11 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, nonche' di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404.