Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi
qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
                 Rafforzamento del Fondo di garanzia 
                   per le piccole e medie imprese 
 
  1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  adottate,  entro  30  giorni
dall'entrata in vigore del presente  decreto  e  nel  rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a: 
  a) assicurare un piu' ampio  accesso  al  credito  da  parte  delle
piccole e medie imprese, anche tramite: 
  1)   l'aggiornamento,   in   funzione   del   ciclo   economico   e
dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei  criteri  di
valutazione delle imprese ai  fini  dell'accesso  alla  garanzia  del
Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente  di
rischio; 
  ((2) l'incremento, sull'intero territorio nazionale,  della  misura
massima della garanzia diretta concessa dal  Fondo  fino  all'80  per
cento dell'ammontare  dell'operazione  finanziaria,  con  riferimento
alle «operazioni di anticipazione di credito,  senza  cessione  dello
stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di  pubbliche
amministrazioni»  e  alle  «operazioni  finanziarie  di  durata   non
inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 26  giugno  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi  restando  gli
ulteriori limiti nonche' i requisiti  e  le  procedure  previsti  dai
medesimi articoli; la misura  massima  di  copertura  della  garanzia
diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in
favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo  27
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  nonche'  alle
operazioni  garantite  a  valere  sulla  sezione  speciale   di   cui
all'articolo  2,  comma   2,   del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti  27  luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;)) 
  3)  la  semplificazione  delle  procedure  e  delle  modalita'   di
presentazione  delle  richieste  attraverso  un  maggior  ricorso   a
modalita' telematiche ((di ammissione alla  garanzia  e  di  gestione
delle relative pratiche)); 
  4) misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei  vantaggi
della garanzia pubblica alle piccole  e  medie  imprese  beneficiarie
dell'intervento; 
  b) limitare il rilascio della garanzia del  Fondo  alle  operazioni
finanziarie  di  nuova  concessione  ed  erogazione,  escludendo   la
possibilita' di garantire operazioni finanziarie gia' deliberate  dai
soggetti finanziatori alla data di presentazione della  richiesta  di
garanzia, salvo che le stesse  non  siano  condizionate,  nella  loro
esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo. 
  ((b-bis)  prevedere  specifici  criteri  di  valutazione  ai   fini
dell'ammissione alla  garanzia  del  Fondo  da  parte  delle  imprese
sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155,  nonche'
delle cooperative sociali di cui  alla  legge  8  novembre  1991,  n.
381.)) 
  2. Le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni  di  carattere
generale  di  cui  all'articolo   13   del   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio  1999,  n.
248,  sono  approvate  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. (((soppresso).)) 
  ((4. Al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 39 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre  2011,  n.  214,  le  parole:  «all'80  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento».)) 
  5. ((All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e successive modificazioni)), le parole: «nonche' alle grandi
imprese  limitatamente  ai  soli   finanziamenti   erogati   con   la
partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto  previsto
e nei limiti  di  cui  all'articolo  8,  comma  5,  lettera  b),  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» sono soppresse. 
  ((5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al  comma  1  e
previa adozione di un apposito decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico, da adottare di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  gli  interventi  ivi   previsti   sono   estesi   ai
professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti
alle  associazioni  professionali  iscritte  nell'elenco  tenuto  dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi della  legge  14  gennaio
2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della
medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo  periodo
sono determinate le  modalita'  di  attuazione  del  presente  comma,
prevedendo in particolare un limite  massimo  di  assorbimento  delle
risorse del  Fondo  non  superiore  al  5  per  cento  delle  risorse
stesse.)) 
  ((5-ter. Al fondo di  garanzia  a  favore  delle  piccole  e  medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono  affluire,
previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato,  contributi
su base volontaria per essere destinati alla  microimprenditorialita'
ai sensi e secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma  7-bis,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  sono  definite  le  modalita'  di  attuazione  del
presente comma nonche' le modalita'  di  contribuzione  da  parte  di
enti, associazioni, societa' o singoli cittadini al predetto fondo di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n.
662 del 1996.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -si riporta la lett. a) del comma 100 dell'articolo  2,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  recante  "Misure  di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica.",   pubblicata
          nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.: 
              "a) una somma fino ad un massimo  di  400  miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese;" 
              -si riportano gli  articoli  4  e  5  del  decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico  del  26  giugno  2012,
          recante  "Modifiche  ed  integrazioni  ai  criteri  e  alle
          modalita' per la concessione della garanzia  del  Fondo  di
          garanzia per le piccole e medie imprese.", pubblicato nella
          Gazz. Uff. 20 agosto 2012, n. 193: 
              "Articolo  4  Sostegno  alle  imprese   creditrici   di
          Pubbliche Amministrazioni 
              1. La garanzia diretta del Fondo e' concessa fino  alla
          misura  massima  del  70  percento   dell'ammontare   delle
          operazioni finanziarie di anticipazione del  credito  senza
          cessione dello stesso, accordate  ai  soggetti  beneficiari
          ubicati  su  tutto  il  territorio  nazionale  che  vantano
          crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni. Ai fini
          dell'ammissione  alla  garanzia  del  Fondo,  tali  crediti
          devono essere certificati  dall'Amministrazione  debitrice,
          sia nell'ammontare, sia nella loro certezza, esigibilita' e
          liquidita', secondo le modalita' previste  dai  decreti  di
          cui all'art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011,  n.
          183 e all'art. 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge  2
          marzo 2012, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 aprile 2012, n. 44, attuativi dell'art.  9,  commi
          3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2 e successive modifiche e integrazioni. 
              2. L'importo dell'operazione finanziaria per  la  quale
          e' presentata richiesta di  ammissione  alla  garanzia  del
          Fondo non puo' essere superiore all'ammontare  dei  crediti
          di cui al comma 1. 
              3. Nel limite della copertura massima delle  operazioni
          di cui al comma 1, la garanzia diretta del Fondo copre fino
          al  70   percento   dell'ammontare   dell'esposizione   per
          capitale, interessi, contrattuali e di mora,  del  soggetto
          richiedente nei confronti del soggetto beneficiario. 
              4. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1,  la
          controgaranzia del  Fondo  e'  concessa  fino  alla  misura
          massima dell'80 percento dell'importo garantito dal confidi
          o da altro fondo di garanzia, a condizione che le  garanzie
          da questi rilasciate non superino la percentuale massima di
          copertura  dell'80%.   Entro   il   predetto   limite,   la
          controgaranzia copre fino  all'80  per  cento  della  somma
          liquidata dal confidi o  da  altro  fondo  di  garanzia  al
          soggetto finanziatore. 
              5. L'importo massimo garantibile dal Fondo per  singola
          impresa  beneficiaria,  relativamente  alle  tipologie   di
          operazioni finanziarie di cui al presente articolo, e' pari
          a 2,5 milioni di euro. 
              6. Relativamente alle operazioni di cui al comma 1, non
          e' dovuto il versamento di alcuna commissione  al  Fondo  a
          fronte dell'ammissione alla garanzia." 
              "Articolo  5  Operazioni  finanziarie  di  durata   non
          inferiore a 36 mesi 
              1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 e 4, per
          le    operazioni    finanziarie    comunque     finalizzate
          all'attivita' di impresa, aventi durata non inferiore a  36
          mesi e concesse ai soggetti beneficiari ubicati su tutto il
          territorio nazionale, la  garanzia  diretta  del  Fondo  e'
          concessa  fino  alla  misura  massima   del   70   percento
          dell'ammontare dell'operazione stessa. Nel caso in  cui  le
          operazioni finanziarie di cui al presente comma abbiano  ad
          oggetto il consolidamento di passivita' a breve termine, ai
          fini del riconoscimento della predetta  misura  massima  di
          copertura nonche' dell'importo massimo garantibile  di  cui
          al comma  4,  l'operazione  finanziaria  per  la  quale  e'
          richiesta la garanzia del Fondo deve  essere  accordata  al
          soggetto beneficiario da un soggetto finanziatore  diverso,
          nonche' appartenente  ad  un  differente  gruppo  bancario,
          rispetto a quello che  ha  erogato,  al  medesimo  soggetto
          beneficiario, i prestiti oggetto di consolidamento. 
              2. Nei limiti della copertura massima delle  operazioni
          di cui al comma 1, la garanzia diretta del Fondo copre fino
          al  70   percento   dell'ammontare   dell'esposizione   per
          capitale, interessi, contrattuali e di mora,  del  soggetto
          richiedente nei confronti del soggetto beneficiario. 
              3. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1,  la
          controgaranzia del  Fondo  e'  concessa  fino  alla  misura
          massima dell'80 percento dell'importo garantito dal confidi
          o da altro fondo di garanzia, a condizione che le  garanzie
          da questi rilasciate non superino la percentuale massima di
          copertura dell'80 percento. Entro il  predetto  limite,  la
          controgaranzia  copre  fino  all'80  percento  della  somma
          liquidata dal confidi o  da  altro  fondo  di  garanzia  al
          soggetto finanziatore. 
              4. L'importo massimo garantibile dal Fondo per  singola
          impresa  beneficiaria,  relativamente  alle  tipologie   di
          operazioni finanziarie di cui al presente articolo, e' pari
          a 2,5 milioni di euro." 
              -si riporta l'articolo 27 del decreto legge  22  giugno
          2012, n. 83 recante, "Misure urgenti per  la  crescita  del
          Paese.", pubblicato nella Gazz. Uff.  26  giugno  2012,  n.
          147, S.O. , convertito, con modificazioni,  nella  legge  7
          agosto  2012,  n.  134,  recante  "Misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto
          2012, n. 187, S.O.: 
              "Articolo 27 Riordino della disciplina  in  materia  di
          riconversione e  riqualificazione  produttiva  di  aree  di
          crisi industriale complessa 
              1. Nel quadro della strategia europea per la  crescita,
          al  fine  di  sostenere  la  competitivita'   del   sistema
          produttivo nazionale, l'attrazione  di  nuovi  investimenti
          nonche' la salvaguardia dei livelli occupazionali nei  casi
          di situazioni di crisi industriali  complesse  con  impatto
          significativo  sulla  politica  industriale  nazionale,  il
          Ministero  dello  sviluppo  economico  adotta  Progetti  di
          riconversione   e   riqualificazione   industriale.    Sono
          situazioni di crisi industriale complessa,  quelle  che,  a
          seguito  di  istanza  di   riconoscimento   della   regione
          interessata,  riguardano  specifici  territori  soggetti  a
          recessione economica e perdita occupazionale  di  rilevanza
          nazionale derivante da: 
              una crisi di una o  piu'  imprese  di  grande  o  media
          dimensione con effetti sull'indotto; 
              una grave crisi di uno  specifico  settore  industriale
          con elevata specializzazione nel territorio. 
              Non sono oggetto di intervento le situazioni  di  crisi
          che  risultano  risolvibili  con  risorse  e  strumenti  di
          competenza regionale. 
              2. I Progetti di  cui  al  comma  1  promuovono,  anche
          mediante cofinanziamento  regionale  e  con  l'utilizzo  di
          tutti i regimi d'aiuto  disponibili  per  cui  ricorrano  i
          presupposti,  investimenti  produttivi  anche  a  carattere
          innovativo, la riqualificazione delle aree interessate,  la
          formazione del capitale umano,  la  riconversione  di  aree
          industriali   dismesse,   il    recupero    ambientale    e
          l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
          infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. 
              Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
          5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181,  come  esteso
          dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  si
          applica esclusivamente per  l'attuazione  dei  progetti  di
          riconversione e riqualificazione industriale. 
              3.  Per  assicurare  l'efficacia  e  la   tempestivita'
          dell'iniziativa,   i   Progetti    di    riconversione    e
          riqualificazione   industriale   sono   adottati   mediante
          appositi  accordi  di  programma   che   disciplinano   gli
          interventi agevolativi, l'attivita' integrata e  coordinata
          di amministrazioni centrali, regioni,  enti  locali  e  dei
          soggetti pubblici e privati,  le  modalita'  di  esecuzione
          degli interventi e la verifica dello stato di attuazione  e
          del rispetto delle  condizioni  fissate.  Le  opere  e  gli
          impianti  compresi  nel   Progetto   di   riconversione   e
          riqualificazione industriale sono  dichiarati  di  pubblica
          utilita', urgenti ed indifferibili. 
              4. Le conferenze di servizi strumentali  all'attuazione
          del Progetto sono  indette  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
          7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa  in
          materia di interventi di bonifica e risanamento  ambientale
          dei siti contaminati. 
              5. La concessione di finanziamenti  agevolati  mediante
          contributo in conto interessi  per  l'incentivazione  degli
          investimenti di cui al decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.
          120, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  maggio
          1989, n. 181, e' applicabile, nell'ambito dei  progetti  di
          cui al comma 1 in  tutto  il  territorio  nazionale,  fatte
          salve le soglie di intervento  stabilite  dalla  disciplina
          comunitaria per  i  singoli  territori,  nei  limiti  degli
          stanziamenti disponibili a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              6. Per la definizione e l'attuazione  degli  interventi
          del   Progetto   di   riconversione   e    riqualificazione
          industriale,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  si
          avvale  dell'Agenzia  nazionale  per   l'attrazione   degli
          investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa,  S.p.A.,  le  cui
          attivita' sono disciplinate mediante  apposita  convenzione
          con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Gli  oneri
          derivanti dalle predette convenzioni sono  posti  a  carico
          delle risorse assegnate all'apposita sezione del  fondo  di
          cui all'articolo 23, comma 2  utilizzate  per  l'attuazione
          degli accordi di  cui  al  presente  articolo,  nel  limite
          massimo del 3 per cento delle risorse stesse. 
              7. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          elabora  misure  volte   a   favorire   il   ricollocamento
          professionale dei lavoratori interessati da  interventi  di
          riconversione e riqualificazione industriale.  Tali  misure
          possono essere realizzate  mediante  il  coinvolgimento  di
          imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di  supporto
          alla ricollocazione, a  condizione  che  siano  autorizzate
          allo svolgimento di tale attivita' ai  sensi  dell'articolo
          4, comma 1, lettere a) ed e), del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente  comma
          possono  essere  cofinanziate  dalle  regioni,  nell'ambito
          delle rispettive azioni  di  politica  attiva  del  lavoro,
          nonche' dai fondi paritetici  interprofessionali  nazionali
          per la formazione continua di cui  all'articolo  118  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.
          (92) 
              8. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          decreto di natura non regolamentare, da adottare  entro  60
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge, disciplina le  modalita'  di  individuazione
          delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
          i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
          riconversione e riqualificazione industriale.  Il  Ministro
          dello sviluppo economico impartisce le opportune  direttive
          all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la  priorita'  di
          accesso agli interventi di propria competenza. (93) 
              9.  All'attuazione  degli   interventi   previsti   dai
          Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
          relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede  a
          valere  sulle   risorse   finanziarie   individuate   dalle
          Amministrazioni  partecipanti  di  cui  al   comma   3   e,
          relativamente agli interventi agevolativi, a  valere  sulle
          risorse stanziate sugli  strumenti  agevolativi  prescelti,
          ovvero,  qualora  non  disponibili,  sul   Fondo   di   cui
          all'articolo  23,  comma  2.  Le  attivita'  del   presente
          articolo sono  svolte  dalle  amministrazioni  territoriali
          partecipanti  nei  limiti  delle  risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              10.  Le  risorse  destinate  al   finanziamento   degli
          interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del  15
          maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
          agli impegni assunti e  per  finanziare  eventuali  domande
          oggetto di istruttoria alla data di entrata in  vigore  del
          presente   decreto-legge,   affluiscono   all'entrata   del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate  nel  medesimo
          importo con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  richiesta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, ad apposito capitolo dello stato  di  previsione
          del Ministero dello sviluppo economico  per  la  successiva
          assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. 
              11.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio." 
              -si riporta l'articolo  2,  comma  2  del  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 luglio
          2009,  recante  "Istituzione  di   una   sezione   speciale
          riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto  di
          merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo di garanzia
          per le piccole e medie  imprese,  di  cui  all'articolo  2,
          comma 100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662." , pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2009, n. 233: 
              "Articolo 2 Tipologia della misura di sostegno 
              1. Le risorse di cui  all'articolo  1,  comma  1,  sono
          destinate alla concessione di  garanzie  sui  finanziamenti
          accordati a piccole e medie  imprese  di  autotrasporto  di
          merci per  conto  di  terzi,  per  esigenze  finanziarie  e
          programmi di investimento connessi all'attivita' d'impresa. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito  del
          Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese,  di  cui
          all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23  dicembre
          1996, n.  662,  e'  istituita  una  sezione  speciale,  con
          dotazione di 50 milioni di euro, riservata alla concessione
          di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole  e  medie
          imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. A tal
          fine, la dotazione del Fondo  viene  incrementata  mediante
          versamento, da parte del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, dell'importo di  50  milioni  di  euro,  sul
          conto infruttifero n.  22034  aperto  presso  la  tesoreria
          centrale  dello  Stato,  intestato  al  predetto  Fondo  di
          garanzia,  a  valere  sulle  somme  riassegnate  ai   sensi
          dell'art. 42, comma 1, del decreto-legge 23  ottobre  2008,
          n.  162,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2008, n. 201." 
              - Il decreto legislativo del 24  marzo  2006,  n.  155,
          recante "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della  L.
          13 giugno 2005, n. 118." e' pubblicato nella Gazz. Uff.  27
          aprile 2006, n. 97. 
              - La  legge  dell'8  novembre  1991,  n.  381,  recante
          "Disciplina  delle  cooperative  sociali.",  e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283. 
              -si riporta l'articolo  13  del  decreto  del  Ministro
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  del  31
          maggio 1999, n. 248 , recante "Regolamento recante  criteri
          e modalita' per la concessione  della  garanzia  e  per  la
          gestione del Fondo di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
          imprese.", pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio  1999,  n.
          177: 
              "Articolo 13. Comitato. 
              1. Il distinto organo di cui all'articolo 15, comma  3,
          della legge 7  agosto  1997,  n.  266,  e'  costituito  dal
          comitato di cui al presente articolo, al quale e'  affidata
          l'amministrazione del Fondo. 
              2. Il comitato, sulla base  del  presente  regolamento,
          adotta le necessarie disposizioni  operative  nel  rispetto
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, in aderenza a criteri di
          semplificazione e  di  minima  onerosita'  per  i  soggetti
          richiedenti.  Le  condizioni   di   ammissibilita'   e   le
          disposizioni   di   carattere   generale   sono    soggette
          all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato sentito il  Ministro  per  le  politiche
          agricole e sono pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana. 
              3. Il comitato delibera a maggioranza secondo  l'ordine
          cronologico   di   ricezione   delle   singole   richieste,
          verificando la conformita' delle stesse a  quanto  previsto
          dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.  266  e  dal
          presente  regolamento,  accertando  altresi'  che   PMI   e
          consorzi  siano  in  grado  di  far  fronte  agli   impegni
          finanziari derivanti  dalle  operazioni  per  le  quali  e'
          richiesto l'intervento del Fondo." 
              -si l'articolo 39  del  decreto-legge  del  6  dicembre
          2011,  n.  201,  recante  "Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici."pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre  2011,  n.
          284, S.O., convertito, con modificazioni , nella legge  del
          22 dicembre 2011, n. 214, recante "disposizioni urgenti per
          la  crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
          pubblici.", pubblicata nella Gazz. Uff. 27  dicembre  2011,
          n. 300, S.O., cosi' come modificati dalla presente legge: 
              "Articolo 39 Misure  per  le  micro,  piccole  e  medie
          imprese 
              1. In materia di  fondo  di  garanzia  a  favore  delle
          piccole  e  medie  imprese,  la  garanzia  diretta   e   la
          controgaranzia  possono  essere  concesse  a  valere  sulle
          disponibilita' del Fondo di garanzia a favore delle piccole
          e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a),
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  fino  all'80  per   cento
          dell'ammontare delle operazioni  finanziarie  a  favore  di
          piccole e medie imprese e  consorzi  ubicati  in  tutto  il
          territorio  nazionale,  purche'   rientranti   nei   limiti
          previsti dalla vigente  normativa  comunitaria.  La  misura
          della   copertura   degli   interventi   di   garanzia    e
          controgaranzia, nonche' la misura della  copertura  massima
          delle perdite e' regolata in relazione  alle  tipologie  di
          operazioni finanziarie, categorie di  imprese  beneficiarie
          finali,  settori   economici   di   appartenenza   e   aree
          geografiche,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare,
          adottato dal Ministro dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa
          con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
              2. Nel rispetto degli equilibri  di  finanza  pubblica,
          per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento  del
          Fondo di cui al  comma  1,  la  misura  dell'accantonamento
          minimo, a titolo di coefficiente di  rischio,  puo'  essere
          definita con decreto di natura non  regolamentare  adottato
          dal Ministro dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa  con  il
          Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
              3. L'importo massimo garantito per singola impresa  dal
          Fondo  di  cui  al  comma  1  e'  elevato  a  2  milioni  e
          cinquecentomila  euro  per  le  tipologie   di   operazioni
          finanziarie, le categorie di imprese  beneficiarie  finali,
          le aree geografiche e i settori economici di 
              appartenenza individuati  con  decreto  di  natura  non
          regolamentare  adottato   dal   Ministro   dello   Sviluppo
          Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia  e  delle
          Finanze. Una quota non inferiore  al  50  per  cento  delle
          disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  e'  riservata   ad
          interventi non superiori a [cinquecentomila] euro d'importo
          massimo garantito per singola impresa. 
              4. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 puo'  essere
          concessa, a titolo oneroso, su portafogli di  finanziamenti
          erogati a piccole e medie imprese da banche e  intermediari
          finanziari   iscritti   nell'elenco   speciale    di    cui
          all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n. 385 e successive modificazioni. Con  decreto  di  natura
          non regolamentare  adottato  dal  Ministro  dello  Sviluppo
          Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia  e  delle
          Finanze,  sono  definite   le   tipologie   di   operazioni
          ammissibili, le modalita'  di  concessione,  i  criteri  di
          selezione nonche' l'ammontare massimo delle  disponibilita'
          finanziarie del  Fondo  da  destinare  alla  copertura  del
          rischio derivante dalla concessione di detta garanzia. 
              5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal
          Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro
          dell'Economia e delle Finanze, puo'  essere  modificata  la
          misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute
          dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione
          alle diverse tipologie di intervento del Fondo  di  cui  al
          comma 1. 
              6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal
          Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro
          dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalita' e
          le  condizioni  per  l'eventuale  cessione  a  terzi  e  la
          controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo  di
          cui al comma 1, le cui rinvenienze confluiscono al medesimo
          Fondo. 
              7. In materia di patrimonializzazione dei  Confidi,  al
          capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi
          29 e 32 dell'articolo 13 del D.L.  30  settembre  2003,  n.
          269, convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n.  326
          possono partecipare, anche in deroga alle  disposizioni  di
          legge che prevedono divieti  o  limiti  di  partecipazione,
          imprese  non  finanziarie  di  grandi  dimensioni  ed  enti
          pubblici e privati, purche'  le  piccole  e  medie  imprese
          socie dispongano almeno  della  meta'  piu'  uno  dei  voti
          esercitabili nell'assemblea  e  la  nomina  dei  componenti
          degli organi che  esercitano  funzioni  di  gestione  e  di
          supervisione strategica sia riservata  all'assemblea.  Tale
          disposizione si applica anche  ai  confidi  costituiti  tra
          liberi  professionisti  ai  sensi  del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni. 
              7-bis.  Nel  rispetto  degli   equilibri   di   finanza
          pubblica, una quota delle  disponibilita'  finanziarie  del
          Fondo di garanzia a favore delle piccole e  medie  imprese,
          di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662, e'  riservata  ad  interventi  di
          garanzia in favore del microcredito di  cui  all'  articolo
          111 del testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla
          microimprenditorialita'.  Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare,  adottato  dal   Ministro   dello   sviluppo
          economico, sentito l'Ente nazionale  per  il  microcredito,
          sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare
          al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le
          modalita' di concessione, i criteri  di  selezione  nonche'
          l'ammontare massimo delle  disponibilita'  finanziarie  del
          Fondo da destinare alla  copertura  del  rischio  derivante
          dalla  concessione  della  garanzia  di  cui  al   presente
          periodo.  L'Ente  nazionale  per  il  microcredito  stipula
          convenzioni con enti pubblici, enti privati e  istituzioni,
          nazionali ed europee, per l'incremento  delle  risorse  del
          Fondo dedicate al microcredito per le  microimprese  o  per
          l'istituzione  di  fondi  di  riserva  separati  presso  il
          medesimo Fondo. " 
              -  la  legge  del  14  gennaio  2013,  n.  4,   recante
          "Disposizioni in materia di professioni non  organizzate.",
          e' pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2013, n. 22. 
              -si riporta il comma 7-bis dell'articolo 39 del  citato
          decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201: 
              "Art. 39 Misure per le micro, piccole e medie imprese 
              1-7. Omissis 
              7-bis.  Nel  rispetto  degli   equilibri   di   finanza
          pubblica, una quota delle  disponibilita'  finanziarie  del
          Fondo di garanzia a favore delle piccole e  medie  imprese,
          di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662, e'  riservata  ad  interventi  di
          garanzia in favore del microcredito di  cui  all'  articolo
          111 del testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla
          microimprenditorialita'.  Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare,  adottato  dal   Ministro   dello   sviluppo
          economico, sentito l'Ente nazionale  per  il  microcredito,
          sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare
          al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le
          modalita' di concessione, i criteri  di  selezione  nonche'
          l'ammontare massimo delle  disponibilita'  finanziarie  del
          Fondo da destinare alla  copertura  del  rischio  derivante
          dalla  concessione  della  garanzia  di  cui  al   presente
          periodo.  L'Ente  nazionale  per  il  microcredito  stipula
          convenzioni con enti pubblici, enti privati e  istituzioni,
          nazionali ed europee, per l'incremento  delle  risorse  del
          Fondo dedicate al microcredito per le  microimprese  o  per
          l'istituzione  di  fondi  di  riserva  separati  presso  il
          medesimo Fondo."