(( Art. 11-bis Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali )) (( 1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2012, sono da qualificare come contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi esercizi non oltre il quarto.))
Riferimenti normativi - Il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 gennaio 2012, reca "Attribuzione di misure compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz." ed e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 febbraio 2012, n. 50. -si riporta la lettera b) del comma 3 dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.", pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. : "Articolo 88. Sopravvenienze attive 1-2. (Omissis) 3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: a) (Omissis) b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalita' i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione."