Art. 3 
 
              Rifinanziamento dei contratti di sviluppo 
 
  1.  ((Ai  fini  dell'attuazione   delle   disposizioni))   di   cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133   ((sono
destinate)) risorse pari a 150 milioni di euro per  il  finanziamento
dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli
relativi  alla  trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti
agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle
((risorse finanziarie)) disponibili alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, ((non sono  destinatari))  di  risorse  per  la
concessione delle agevolazioni. 
  2. I programmi  di  cui  al  comma  1  sono  agevolati  tramite  la
concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo  del
cinquanta per cento  dei  costi  ammissibili.  Alla  concessione  del
contributo a  fondo  perduto  si  provvede,  conformemente  a  quanto
previsto dall'articolo 8, comma 1, del ((decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico)) 24 settembre 2010,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale  24  dicembre  2010,  n.  300,  nel
limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale  disposto
in favore dei singoli programmi d'investimento. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dello  sviluppo
economico utilizza le  disponibilita'  esistenti  del  Fondo  per  la
crescita sostenibile di cui  all'articolo  23  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalita' previste dal
decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle  finanze  8  marzo  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113. Le somme di  cui  al
comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno  2014  per  le
finalita' previste dal medesimo comma, ritornano nella disponibilita'
del Fondo per la crescita sostenibile. 
  4. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  proprio  decreto,
provvede a ridefinire le modalita' e i criteri ((per  la  concessione
delle  agevolazioni  e  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)), anche al fine
di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni,  di
favorire la rapida realizzazione dei programmi  d'investimento  e  di
prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi  che  ricadono
nei territori oggetto di accordi,  stipulati  ((dal  Ministero  dello
sviluppo economico)), per lo sviluppo  e  la  riconversione  di  aree
interessate  dalla  crisi  di  specifici  comparti  produttivi  o  di
rilevanti complessi aziendali. 
  ((4-bis. Al fine di consentire la  migliore  attuazione  di  quanto
previsto all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  il
decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 4  deve
prevedere l'importo complessivo delle spese e dei  costi  ammissibili
degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con  esclusione
del costo di opere infrastrutturali se previste, non inferiore  a  20
milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del  Ministro
dello  sviluppo  economico  24   settembre   2010,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24  dicembre
2010, ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali  programmi  riguardino
esclusivamente attivita' di trasformazione e  commercializzazione  di
prodotti agricoli. Nell'ambito del programma di sviluppo, i  progetti
d'investimento del proponente devono prevedere spese  ammissibili  di
importo complessivo non inferiore a  10  milioni  di  euro,  a  parte
eventuali progetti  di  ricerca  industriale  a  prevalente  sviluppo
sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),  del  medesimo  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, ovvero 3 milioni
di euro se tali  programmi  riguardano  esclusivamente  attivita'  di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - si riporta l'articolo 43 del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria", pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n.
          147, S.O., convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazz. Uff. 21  agosto
          2008, n. 195, S.O.: 
              "Art. 43. Semplificazione degli strumenti di attrazione
          degli investimenti e di sviluppo d'impresa 
              1. Per favorire l'attrazione degli  investimenti  e  la
          realizzazione di progetti di sviluppo di impresa  rilevanti
          per il rafforzamento della struttura produttiva del  Paese,
          con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno,  con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
          e  le  modalita'  per  la   concessione   di   agevolazioni
          finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per  la
          realizzazione  di  interventi  ad  essi   complementari   e
          funzionali. Con tale decreto, da adottare di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  Ministro
          delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
          riguarda le attivita' della filiera agricola e della  pesca
          e acquacoltura, e con il Ministro  per  la  semplificazione
          normativa, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, si provvede, in particolare a: 
              a)  individuare  le  attivita',   le   iniziative,   le
          categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
          le spese  ammissibili  all'agevolazione,  la  misura  e  la
          natura  finanziaria  delle  agevolazioni  concedibili   nei
          limiti consentiti dalla vigente  normativa  comunitaria,  i
          criteri   di   valutazione   dell'istanza   di   ammissione
          all'agevolazione; 
              b) affidare, con le  modalita'  stabilite  da  apposita
          convenzione, all'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo di impresa  S.p.A.  le  funzioni
          relative alla gestione dell'intervento di cui  al  presente
          articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
          valutazione  ed  alla   approvazione   della   domanda   di
          agevolazione,  alla  stipula  del  relativo  contratto   di
          ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
          dell'agevolazione,  alla  partecipazione  al  finanziamento
          delle  eventuali  opere  infrastrutturali  complementari  e
          funzionali all'investimento privato; 
              c)  stabilire  le  modalita'  di  cooperazione  con  le
          Regioni e  gli  enti  locali  interessati,  ai  fini  della
          gestione dell'intervento di cui al presente  articolo,  con
          particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
          delle  eventuali  opere  infrastrutturali  complementari  e
          funzionali all'investimento privato; 
              d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la
          possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
          investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al
          Ministero   dello   sviluppo   economico   l'indizione   di
          conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e  seguenti
          della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Alla   conferenza
          partecipano tutti i soggetti  competenti  all'adozione  dei
          provvedimenti  necessari  per   l'avvio   dell'investimento
          privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali
          complementari  e  funzionali  all'investimento  stesso,  la
          predetta  Agenzia  nonche',  senza  diritto  di  voto,   il
          soggetto che ha presentato  l'istanza  per  la  concessione
          dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e
          in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter,
          comma 3, della citata legge n. 241 del 1990,  il  Ministero
          dello  sviluppo  economico  adotta,  in  conformita'   alla
          determinazione conclusiva della conferenza di  servizi,  un
          provvedimento di approvazione del  progetto  esecutivo  che
          sostituisce, a tutti gli effetti, salvo  che  la  normativa
          comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
          concessione,  nulla  osta  o  atto  di   assenso   comunque
          denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato
          e  di  competenza  delle  amministrazioni  partecipanti,  o
          comunque invitate a partecipare ma risultate assenti,  alla
          predetta conferenza; 
              e) le  agevolazioni  di  cui  al  presente  comma  sono
          cumulabili,  nei  limiti  dei  massimali   previsti   dalla
          normativa comunitaria, con benefici fiscali. 
              2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con
          apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione
          dell'intervento  di  cui  al  presente   articolo,   vigila
          sull'esercizio   delle   funzioni   affidate    all'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al  comma  1,
          effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
          interventi  finanziati  e  sui  risultati  conseguiti   per
          effetto degli investimenti realizzati. 
              3.  Le  agevolazioni  finanziarie  e   gli   interventi
          complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
          finanziati con  le  disponibilita'  assegnate  ad  apposito
          Fondo istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  dove  affluiscono  le  risorse
          ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
          al Ministero dello sviluppo economico  in  forza  di  Piani
          pluriennali  di  intervento  e  del  Fondo  per   le   aree
          sottoutilizzate di  cui  all'articolo  61  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei  programmi  previsti
          dal Quadro strategico nazionale 2007-2013  ed  in  coerenza
          con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto  del
          Ministero dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, viene effettuata una  ricognizione  delle
          risorse  di  cui  al  presente  comma  per  individuare  la
          dotazione del Fondo. 
              4. Per l'utilizzo del Fondo  di  cui  al  comma  3,  il
          Ministero dello sviluppo economico si  avvale  dell'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          d'impresa Spa. 
              5. Dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
          al comma 1, non possono essere piu' presentate domande  per
          l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
          base delle previsioni in materia di contratti di programma,
          di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e),  della  legge
          23 dicembre 1996, n.  662,  ivi  compresi  i  contratti  di
          localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
          n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
          entro la data di cui al periodo precedente  si  applica  la
          disciplina vigente prima della data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto,  fatta  salva  la  possibilita'  per
          l'interessato di chiedere che la domanda  sia  valutata  ai
          fini  dell'ammissione  ai  benefici  di  cui  al   presente
          articolo. 
              6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi
          215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311, e dell'articolo 6, commi 12,  13,  14  e  14-bis,  del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,  n.  80.  Dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
          abrogato l'articolo 1, comma 13, del  citato  decreto-legge
          n. 35 del 2005. 
              7. Per gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo
          effettuati   direttamente   dall'Agenzia   nazionale    per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa,  si  puo'   provvedere,   previa   definizione   nella
          convenzione di cui al comma 1, lettera b), a  valere  sulle
          risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
          ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
          normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui  conti
          di tesoreria intestati all'Agenzia. 
              7-bis. Il termine di cui all' articolo  1,  comma  862,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009". 
              - Si riporta l'articolo  8  del  Decreto  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  24-9-2010,  recate  "attuazione
          dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, riguardante la semplificazione degli  strumenti  di
          attrazione degli investimenti  e  di  sviluppo  d'impresa",
          pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2010, n. 300, S.O.: 
              - 
              "Art. 8  Presentazione  della  proposta  definitiva  di
          contratto di sviluppo e della documentazione progettuale 
              1. La proposta definitiva di contratto di  sviluppo  di
          cui al comma 2, completa della  documentazione  progettuale
          prevista  al  comma  3,  e'   presentata   dal   proponente
          all'Agenzia, che ne invia immediatamente copia alla Regione
          o alle Regioni interessate, entro il termine di  60  giorni
          dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo  7,
          comma 3, prorogabile una sola volta di non oltre 30 giorni.
          Decorso   tale   termine   perentorio,   senza    che    la
          documentazione prevista  sia  stata  presentata  o  qualora
          quella presentata risulti incompleta, la stessa non e' piu'
          ricevibile e la relativa istanza di accesso e'  considerata
          decaduta. La Regione o le  Regioni,  entro  30  giorni  dal
          ricevimento   della   proposta   comunica/no   le   proprie
          osservazioni ed  il  proprio  parere  ed  eventualmente  la
          disponibilita'  al   cofinanziamento,   specificandone   la
          misura, all'Agenzia, che  li  trasmette  immediatamente  al
          MiSE.  Nel  caso  in  cui  la  Regione  o  le  Regioni  non
          trasmettano entro il  termine  sopra  indicato  le  proprie
          osservazioni  ed  il  proprio   parere,   quest'ultimo   si
          considera positivo. 
              2. La  proposta  definitiva,  sottoscritta  dal  legale
          rappresentante  del  proponente  e  degli  eventuali  altri
          soggetti  beneficiari,  redatta,  a  pena  di   esclusione,
          secondo il modello predisposto dal  MiSE,  deve  descrivere
          compiutamente e chiaramente i contenuti  del  programma  di
          sviluppo con particolare riguardo ai seguenti elementi: 
              a) presupposti e obiettivi sotto il profilo  economico,
          industriale, commerciale e finanziario; 
              b) soggetto  proponente  ed  eventuali  altri  soggetti
          beneficiari; 
              c) investimenti relativi ai singoli progetti previsti; 
              d) piano finanziario di copertura  degli  investimenti,
          con  indicazione  dell'ammontare  e   della   forma   delle
          agevolazioni  richieste,  e   delle   relative   previsioni
          economiche, patrimoniali e finanziarie. 
              3. Alla proposta definitiva deve  essere  allegata  una
          scheda   sintetica   contenente   i   principali   dati   e
          informazioni relativi al soggetto proponente e al complesso
          dei progetti d'investimento proposti. 
              4. Nel caso in cui la proposta  di  contratto  riguardi
          piu' imprese e/o uno o piu' progetti  d'investimento  della
          stessa impresa, ad essa devono essere allegati, riferiti  a
          ciascuna  impresa  ed  a  ciascun   progetto   i   seguenti
          documenti: 
              a) scheda sintetica, contenente  i  principali  dati  e
          informazioni  relativi  all'impresa  beneficiaria   ed   al
          progetto proposto; 
              b)  documento   unico   di   regolarita'   contributiva
          rilasciato in data non anteriore al mese precedente  quello
          di presentazione della proposta di contratto; 
              c) certificato antimafia ai sensi degli articoli 3 e 10
          del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,
          n. 252, qualora non piu' valido il  certificato  presentato
          in fase di accesso ai sensi dell'articolo 7, comma 1; 
              d) documentazione attestante  la  disponibilita'  degli
          immobili oggetto del progetto d'investimento.  La  predetta
          disponibilita' non puo' essere attestata  da  contratti  di
          comodato; 
              e)   perizia   giurata   relativa   alla    conformita'
          urbanistica  ed  edilizia  degli  immobili,  di  cui   alla
          precedente lettera d), e all'inesistenza di motivi ostativi
          circa  il  rilascio  delle   necessarie   concessioni   e/o
          autorizzazioni e alla necessita' di  eventuali  pareri  e/o
          nulla osta da parte di amministrazioni o enti; 
              f) dettaglio degli investimenti previsti, con  allegati
          i relativi  preventivi  e  suddivisione  degli  stessi  per
          capitolo di spesa e per articolazione temporale; 
              g) dichiarazione di cui all'articolo 8 del decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23  maggio  2007
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 160 del 12 luglio 2007. 
              L'Agenzia  potra'  richiedere,  ogni  altra   eventuale
          ulteriore  documentazione  ritenuta   necessaria   per   la
          successiva istruttoria tecnica.  Tale  documentazione  deve
          essere predisposta secondo le specifiche tecniche  previste
          dall'Agenzia". 
              - si riporta l'articolo 23 del decreto legge 22  giugno
          2012, n. 83, recante 
              "Misure urgenti per la crescita del Paese",  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: 
              "Art. 23 Fondo per la crescita sostenibile 
              1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire  la
          crescita sostenibile e la creazione  di  nuova  occupazione
          nel rispetto delle contestuali  esigenze  di  rigore  nella
          finanza pubblica e di equita'  sociale,  in  un  quadro  di
          sviluppo  di  nuova  imprenditorialita',  con   particolare
          riguardo al sostegno alla piccola  e  media  impresa  e  di
          progressivo riequilibrio socio-economico, di genere  e  fra
          le diverse aree territoriali del Paese. 
              2. Il Fondo speciale rotativo di  cui  all'articolo  14
          della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  istituito  presso  il
          Ministero dello sviluppo economico assume la  denominazione
          di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). 
              Il Fondo  e'  destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e
          priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei
          vincoli   derivanti    dall'appartenenza    all'ordinamento
          comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
          un  impatto  significativo  in   ambito   nazionale   sulla
          competitivita' dell'apparato  produttivo,  con  particolare
          riguardo alle seguenti finalita': 
              a) la promozione di progetti  di  ricerca,  sviluppo  e
          innovazione di rilevanza strategica per il  rilancio  della
          competitivita' del sistema  produttivo,  anche  tramite  il
          consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e
          sviluppo delle imprese; 
              b) il  rafforzamento  della  struttura  produttiva,  il
          riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
          versano in  situazioni  di  crisi  complessa  di  rilevanza
          nazionale  tramite  la   sottoscrizione   di   accordi   di
          programma; 
              c) la promozione della  presenza  internazionale  delle
          imprese e l'attrazione di investimenti  dall'estero,  anche
          in raccordo con le azioni che saranno attivate  dall'ICE  -
          Agenzia     per     la     promozione     all'estero      e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 
              3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
          2, con decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  nel  rispetto   degli
          equilibri  di  finanza  pubblica,   sono   individuate   le
          priorita', le  forme  e  le  intensita'  massime  di  aiuto
          concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a  quanto
          previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo  31  marzo
          1998,  n.  123  ad  eccezione  del  credito  d'imposta.  Le
          predette misure sono attivate con  bandi  ovvero  direttive
          del Ministro dello sviluppo economico,  che  individuano  i
          termini, le  modalita'  e  le  procedure,  anche  in  forma
          automatizzata,  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
          agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
          dello sviluppo economico  puo'  avvalersi,  sulla  base  di
          apposita  convenzione,  di  societa'  in  house  ovvero  di
          societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari   requisiti
          tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
          un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure  di
          cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Agli
          oneri derivanti dalle convenzioni e  contratti  di  cui  al
          presente comma si applica quanto previsto dall'articolo  3,
          comma 2 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123  e
          dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
          n. 78, convertito con  modificazioni  con  legge  3  agosto
          2009, n. 102. 
              3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del  Fondo  possono
          essere periodicamente aggiornati con la medesima  procedura
          di  cui  al   comma   3   sulla   base   del   monitoraggio
          dell'andamento   degli   incentivi   relativi   agli   anni
          precedenti. 
              4. Il  Fondo  puo'  operare  anche  attraverso  le  due
          distinte contabilita'  speciali  gia'  intestate  al  Fondo
          medesimo esclusivamente per l'erogazione  di  finanziamenti
          agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
          di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea  o
          dalle regioni, ferma  restando  la  gestione  ordinaria  in
          bilancio per  gli  altri  interventi.  Per  ciascuna  delle
          finalita' indicate al  comma  2  e'  istituita  un'apposita
          sezione nell'ambito del Fondo. 
              5. (abrogato) 
              6. I finanziamenti  agevolati  concessi  a  valere  sul
          Fondo  possono  essere  assistiti  da  garanzie   reali   e
          personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
          per le anticipazioni dei contributi. 
              7.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge  sono  abrogate  le  disposizioni  di   legge
          indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 11 del presente articolo. 
              8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
          nonche' le somme restituite o non erogate alle  imprese,  a
          seguito dei provvedimenti di revoca e  di  rideterminazione
          delle agevolazioni concesse  ai  sensi  delle  disposizioni
          abrogate  ai  sensi  del  precedente  comma,   cosi'   come
          accertate  con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere   riassegnate   nel   medesimo   importo   alla
          contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
          di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
          accertate al netto delle risorse necessarie per far  fronte
          agli impegni gia' assunti e per  garantire  la  definizione
          dei procedimenti di cui al comma 11. 
              9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
          sensi  del  comma  7,  le  disponibilita'  esistenti  sulle
          contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
          sviluppo  economico  e   presso   l'apposita   contabilita'
          istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
          degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203,  lettera
          f) della legge  23  dicembre  1996,  n.  662  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          nel   medesimo   importo,   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, su richiesta  del  Ministero
          dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato
          di previsione dello  stesso  Ministero  per  la  successiva
          assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
          per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette
          disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse
          necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti  e  per
          garantire  la  definizione  dei  procedimenti  di  cui   al
          successivo comma  11.  Le  predette  contabilita'  speciali
          continuano ad operare fino al  completamento  dei  relativi
          interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti
          derivanti dalle programmazioni comunitarie  gia'  approvate
          dalla UE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              10. Al fine di garantire la prosecuzione  delle  azioni
          volte a promuovere la coesione e il riequilibrio  economico
          e sociale tra le diverse aree del Paese, le  disponibilita'
          accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e  9  del
          presente articolo, rivenienti da  contabilita'  speciali  o
          capitoli di bilancio relativi a misure di  aiuto  destinate
          alle  aree  sottoutilizzate  sono  utilizzate  secondo   il
          vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              11. I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  sono
          disciplinati, ai fini della concessione  e  dell'erogazione
          delle agevolazioni e comunque fino alla  loro  definizione,
          dalle disposizioni delle leggi  di  cui  all'Allegato  1  e
          dalle  norme  di  semplificazione   recate   dal   presente
          decreto-legge. 
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio". 
              - Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del
          8 marzo 2013 reca "Individuazione  delle  priorita',  delle
          forme e  delle  intensita'  massime  di  aiuto  concedibili
          nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi
          dell'articolo 23, comma  3,  del  decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83", e'  stato  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  16
          maggio 2013, n. 113.