Art. 4 Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti 1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, le parole «Per gli stessi clienti vulnerabili» sono sostituite dalle seguenti «Per i soli clienti domestici». 2. ((I termini previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale)) sono da intendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del ((regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226)), relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui all'articolo 3 del ((medesimo regolamento)) relativi alla mancata nomina della stazione appaltante comunque a data non anteriore al ((1° gennaio 2014)). Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non e' presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. ((3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna e' situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni.)) 4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario ad acta. 5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ((ai sensi del comma 3 del presente articolo)), il venti per cento ((delle somme)) di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della gara, ((e' versato)) dal concessionario subentrante, con modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere ((destinato)) alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente. 6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare ((di cui al comma 2)) e di ridurre i costi ((per gli enti locali e per le imprese)), il Ministero dello sviluppo economico puo' emanare linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformita' con l'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226. 7. Al fine di promuovere la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti liquidi e per diffondere l'uso ((del metano e del GPL)) per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale carburante, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e' destinato anche alla erogazione di contributi per la chiusura e contestuale trasformazione da ((impianti di distribuzione di carburanti)) liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano ((o di GPL)) per autotrazione, secondo le modalita' definite con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2013)), e 7 agosto 2003, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2003)). ((7-bis. All'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 1 e' sostituito dal seguente:)) ((«1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:)) (( a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000 euro;)) ((b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro;)) ((c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000 euro».))
Riferimenti normativi - si riporta l'articolo 22 del decreto legislativo del 23 maggio 2000, n. 164, recante "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144.", pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2000, n. 142, cosi' come modificato dalla presente legge: "22. Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori. 1. Tutti i clienti sono idonei. 2. Sono considerati clienti vulnerabili i clienti domestici, le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza nonche' i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col piu' alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per i soli clienti domestici, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125. 3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore e' registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti. 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede affinche': a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura coincida con il primo giorno del mese (93); b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di consumo e a tal fine siano obbligate le societa' di distribuzione a rendere disponibili i dati di consumo dei clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita' e la tempestivita' dell'informazione fornita; c) qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente garantisca il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalita' e condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che deve altresi' garantire all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attivita' svolta e la copertura dei costi sostenuti. 5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le imprese di gas naturale ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, anche fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligenti o, se del caso, reti intelligenti. 6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi dell'Acquirente unico Spa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, provvede affinche' siano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la normativa in vigore e le modalita' di risoluzione delle controversie di cui dispongono. 7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno nonche' per le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239." -si riporta l'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, recante "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.", pubblicato nella Gazz. Uff. 27 gennaio 2012, n. 22, S.O.: "Articolo 3 Intervento della Regione 1. Nel primo periodo di applicazione, qualora, trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, gli Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione appaltante, di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, o qualora, nel caso di presenza nell'ambito del Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o, negli altri casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 2. A regime valgono i termini e le modalita' indicate nell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'intero ambito." -si riporta il comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 23 maggio 2000, n. 164, recante "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144.", pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2000, n. 142: " Art. 14. Attivita' di distribuzione. 1-6 (Omissis) 7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara. 8-10 (Omissis)". Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, recante "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27 gennaio 2012, n. 22, S.O. -si riporta l'articolo 3 del citato decreto del 12 novembre 2011, n. 226: "Articolo 3 Intervento della Regione 1. Nel primo periodo di applicazione, qualora, trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, gli Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione appaltante, di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, o qualora, nel caso di presenza nell'ambito del Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o, negli altri casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 2. A regime valgono i termini e le modalita' indicate nell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'intero ambito." -si riporta il comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto 12 novembre 2011, n. 226: "Art. 2 Soggetto che gestisce la gara 1. Gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilita' di demandare in alternativa tale ruolo a una societa' di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente. Nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati Enti locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto gia' istituito, quale una societa' di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante. 2-7 (Omissis)". -si riportano il comma 4 dell'articolo 8 e l'articolo 5 del citato decreto 12 novembre 2011, n. 226: "Art. 8 Oneri da riconoscere all'Ente locale concedente e ai proprietari di impianti 1-3 (Omissis) 4. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali una quota parte della remunerazione del capitale di localita' relativo ai servizi di distribuzione e misura, relativa al proprio territorio comunale sia nel caso in cui la rete sia di proprieta' dell'Ente locale sia nel caso in cui sia di proprieta' del gestore, nonche' della relativa quota di ammortamento annuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), fino al 5%, come risultato dell'esito della gara. 5-6 (Omissis)". "Art. 5. Rimborso al gestore uscente nel primo periodo 1. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali e' previsto un termine di scadenza naturale non posteriore alla data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito dalle convenzioni o dai contratti alla scadenza naturale dell'affidamento. 2. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali non e' previsto un termine di scadenza o e' previsto un termine di scadenza naturale che supera la data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, conformemente a quanto previsto nell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modificazioni, in particolare per i casi di cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale. 3. Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso ai titolari di cui al comma 2 non sia desumibile dai documenti contrattuali, incluso il caso in cui sia genericamente indicato che il valore di rimborso debba essere a prezzi di mercato, si applicano i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24, comma 4, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, con le modalita' specificate nei commi da 5 a 13, limitatamente alla porzione di impianto di proprieta' del gestore, che, alla scadenza naturale dell'affidamento, non sia prevista essere trasferita in devoluzione gratuita all'Ente locale concedente. 4. Nel caso in cui le convenzioni o i contratti contengano la metodologia generale di calcolo, ma non prevedano uno o piu' dettagli applicativi, si applica il comma o i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13 per la determinazione degli elementi applicativi mancanti, mentre per gli altri parametri si considerano i dati e le modalita' desumibili dai documenti contrattuali. Cio' vale anche nel caso di cui al comma 1, qualora la modalita' di rimborso alla scadenza naturale dell'affidamento prevista nella convenzione o nel contratto faccia riferimento all'articolo 24, comma 4 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. 5. Il valore industriale della parte di impianto di proprieta' del gestore uscente di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 4, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e' pari al costo che dovrebbe essere sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo, decurtato del valore del degrado fisico di cui al comma 10, includendo anche le immobilizzazioni in corso come risultano dai libri contabili. 6. Il costo per la ricostruzione a nuovo di cui al comma 5 e' calcolato partendo dallo stato di consistenza dell'impianto, applicando il prezzario contenuto nei documenti contrattuali, qualora esplicitamente previsto, unitamente ad un meccanismo di indicizzazione, per la valorizzazione dell'impianto in caso di cessazione anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri generali di cui al comma 9, qualora non siano gia' contenuti nel prezzario utilizzato. Per gli impianti oggetto di finanziamenti pubblici realizzati dopo l'anno 2000, il costo per la ricostruzione a nuovo e' calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti, aggiornati con il deflatore degli investimenti fissi lordi, se le condizioni di posa e di accessibilita' non si sono modificate. 7. Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario di cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per lavori edili e per installazione di impianti tecnologici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dell'ambito, o, in assenza di questi, gli analoghi prezzari regionali. Per il valore di acquisto dei componenti specifici della distribuzione gas, come impianti principali e secondari di regolazione e misura, gruppi di misura gas, impianti di protezione catodica, qualora non desumibili dai prezzari indicati, si utilizza il prezzario emanato dall'Autorita' per la valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori di mercato come risultano dalle offerte piu' recenti. 8. Nell'applicazione del prezzario di cui ai commi 6 e 7, in particolare per la rete, si considerano: a. eventuali pezzi speciali o opere particolari, quali sovra e sottopassi in corrispondenza delle interferenze con altri sottoservizi; b. le modalita' di posa che tengano conto della tipologia delle condizioni morfologiche del suolo e sottosuolo, della loro accessibilita' e di eventuali particolari prescrizioni realizzative; c. la tipologia dei ripristini delle superfici interessate dalla posa, sempre considerando l'accessibilita' dei luoghi di posa. 9. Per tener conto degli oneri amministrativi per autorizzazioni, per la progettazione, per la direzione lavori e per i collaudi e delle spese generali, si incrementa il valore, ottenuto come previsto nei commi 6 e 7, di un fattore pari a 13%, valore minimo di cui all'articolo 34, comma 2.c, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, purche' i costi effettivamente sostenuti o il prezzario utilizzato non tengano gia' conto di tali oneri. 10. Il valore del degrado fisico e' determinato considerando durate utili degli impianti come specificate nei documenti contrattuali o, in assenza di indicazioni, considerando fino al 30 settembre 2004 durate utili come riportate nella tabella 1 di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente regolamento, e dal 1° ottobre 2004 le vite utili ai fini regolatori contenute nel Testo Unico della regolazione tariffaria allegato alla deliberazione ARG/Gas 159/08 dell'Autorita', e tenendo conto dell'anno di installazione dei componenti e di realizzazione dei singoli tratti di rete come risulta dallo stato di consistenza. Qualora lo stato di consistenza non riporti la data di realizzazione dei componenti o delle condotte e questa non sia desumibile da documenti amministrativi o altri riferimenti, la data da assumere per le valutazioni del valore residuo deve essere coerente con i dati presentati all'Autorita' ai fini della determinazione delle tariffe, o, in loro mancanza, e' calcolata sulla base del rapporto tra fondo di ammortamento e valore del cespite riportato in bilancio, opportunamente rettificato da eventuali operazioni straordinarie, moltiplicato per la durata utile del cespite. 11. Il valore di rimborso al gestore uscente e' ottenuto deducendo dal valore industriale di cui al comma 5 le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici e aggiungendo eventuali premi pagati agli Enti locali concedenti, valutati con le modalita' di cui ai commi 12 e 13. 12. I valori da detrarre per le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici sono, al netto di eventuali imposte pagate direttamente connesse con tali anticipazioni e sussidi e quindi escludendo l'IRES, rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione tariffaria. I valori si calcolano applicando le formule dell'articolo 16, commi 16.3, 16.4 e 16.5, del Testo Unico della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, emanato con deliberazione ARG/Gas 159/08, limitatamente alla parte relativa ai contributi pubblici ed assumendo le durate utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10. Tutti i contributi in detrazione, a prescindere dall'anno in cui sono stati ricevuti, non sono comunque degradati dopo l'anno 2008, in coerenza col trattamento nella regolazione tariffaria. 13. Nel caso in cui il gestore abbia versato, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, un premio all'Ente locale concedente per l'affidamento, la prosecuzione o il rinnovo della gestione con una scadenza naturale che supera la data di effettiva cessazione del servizio, il valore di rimborso include anche le quote residue del premio versato, calcolate rivalutando i premi con l'applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione tariffaria e degradandoli considerando una durata utile pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione e l'anno di versamento del premio. 14. Qualora la concessione preveda, alla sua scadenza naturale, la devoluzione gratuita all'Ente locale concedente di una porzione di impianto e la data di scadenza naturale superi la data di effettiva cessazione del servizio, il valore di rimborso al gestore uscente di tale porzione di impianto e' valutato: a. secondo quanto desumibile dal contratto o concessione in caso di cessazione anticipata del contratto; in particolare, nel caso di riferimento al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, valgono i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13, per gli elementi applicativi mancanti; resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione; b. nel caso in cui le modalita' per la cessazione anticipata del contratto non siano desumibili nelle convenzioni o nei contratti, valgono i commi da 5 a 9 e da 11 a 13, considerando, per il calcolo del valore del degrado fisico, una durata utile convenzionale pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione e la data di realizzazione dell'investimento, qualora tale differenza sia inferiore alla presunta durata utile della tipologia di cespite di cui al comma 10. Il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto per cui la concessione non prevede la devoluzione gratuita viene determinato seguendo i commi pertinenti da 1 a 13. Qualora il valore di rimborso al gestore uscente supera di oltre il 25% il valore delle immobilizzazioni nette di localita', al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', riconosciuto dalla regolazione tariffaria, l'Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio all'Autorita'. Eventuali osservazioni dell'Autorita' sull'applicazione delle previsioni contenute nel presente regolamento al valore di rimborso sono rese pubbliche. 15. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilita' dell'impianto dalla data in cui esegue il pagamento, al gestore uscente, del valore di rimborso residuo dell'impianto e subentra in eventuali obbligazioni finanziarie, o ne paga il relativo valore residuo, in conformita' con l'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e, se applicabile, in cui l'Ente locale concedente esegue il pagamento al gestore uscente del valore di rimborso per la porzione di impianto a cui e' applicabile il comma 14. 16. Qualora, trascorso il periodo di tempo disponibile per emettere il bando di gara d'ambito, si manifesti un disaccordo tra l'Ente locale concedente e il gestore uscente con riferimento alla determinazione del valore di rimborso del gestore uscente, il bando di gara riporta, per l'impianto oggetto del disaccordo e soggetto a passaggio di proprieta' al gestore subentrante, oltre alla stima dell'Ente locale concedente e la stima del gestore uscente, un valore di riferimento da utilizzare ai fini della gara, in particolare per la verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione delle offerte, determinato come il piu' grande fra i seguenti valori: a. la stima dell'Ente locale concedente; b. il valore delle immobilizzazioni nette di localita', al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', riconosciuto dal sistema tariffario. Il gestore subentrante versa al gestore uscente il valore di riferimento, previsto nel bando di gara all'atto del passaggio di proprieta' dell'impianto. L'eventuale differenza tra il valore accertato in esito alla definitiva risoluzione del contenzioso e quello di riferimento versato dal gestore subentrante e' regolata fra il gestore entrante e il gestore uscente." -si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo dell'11 febbraio 1998, n. 32, recante "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.", pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1998, n. 53: "Art. 6. Fondo per la razionalizzazione della rete. 1. E' costituito presso la cassa conguaglio GPL il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti nel quale confluiscono i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 e successive integrazioni e modificazioni. Tale Fondo sara' integrato, per gli anni 1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione (benzine, gasolio, GPL e metano) venduto negli impianti di distribuzione, pari a lire tre a carico dei titolari di concessione o autorizzazione e una lira carico dei gestori. Tali disponibilita' sono utilizzate per la concessione di indennizzi, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari di autorizzazione o concessione, secondo le condizioni, le modalita' e i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo." Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013, recante "Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e suo rifinanziamento.", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno 2013, n. 136. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 7 agosto 2003 , recante "Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25 settembre 2003, n. 223. -si riporta l'articolo 34 della legge del 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012).", pubblicata nella Gazz. Uff. 14 novembre 2011, n. 265, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge : "Art. 34 Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti 1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000 euro; b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro; c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000 euro». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. I soggetti di cui al comma 1 nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al medesimo comma 1. 3. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono soppresse le parole da: «nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012» fino alla fine del secondo periodo. 4. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonche' l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono rispettivamente fissate: a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad euro 614,20 e ad euro 473,20 per mille litri di prodotto: b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad euro 614,70 e ad euro 473,70 per mille litri di prodotto. 5. Agli aumenti di accisa sulle benzine disposti dal comma 4 non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggior onere conseguente agli aumenti, disposti con il comma 4, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e' rimborsato, con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. 6. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi da 1 a 3, valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2012 ed in 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 4 e 5. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore. "