Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi
qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
Incentivi per nuove assunzioni a tempo  indeterminato  di  lavoratori
                               giovani 
 
  1. Al fine di promuovere forme di occupazione  stabile  di  giovani
fino a 29 anni di eta' e in attesa dell'adozione di ulteriori  misure
da realizzare anche attraverso il ricorso alle  risorse  della  nuova
programmazione   comunitaria   2014-2020,   e'   istituito   in   via
sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 12  e  16,  un
incentivo per i datori di  lavoro  che  assumano,  con  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al
comma 2, nel  rispetto  dell'articolo  40  del  Regolamento  (CE)  n.
800/2008. 
  (( 1-bis.  L'incentivo  di  cui  al  comma  1  non  spetta  per  le
assunzioni con contratti di lavoro domestico. )) 
  2. L'assunzione di cui al comma 1 deve  riguardare  lavoratori,  di
eta' compresa tra i 18 ed i 29  anni,  che  rientrino  in  una  delle
seguenti condizioni: 
    a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da  almeno  sei
mesi; 
    b) siano  privi  di  un  diploma  di  scuola  media  superiore  o
professionale; 
    (( c) (soppressa). )) 
  (( 3. Le  assunzioni  di  cui  al  comma  1  devono  comportare  un
incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere
dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il  30
giugno 2015. )) 
  4. L'incentivo e' pari a un terzo della retribuzione mensile  lorda
imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18  mesi,  ed  e'
corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio  nelle
denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte  salve
le diverse  regole  vigenti  per  il  versamento  dei  contributi  in
agricoltura. Il  valore  mensile  dell'incentivo  non  puo'  comunque
superare l'importo di seicentocinquanta euro per  lavoratore  assunto
ai sensi del presente articolo. 
  5. L'incentivo di cui al comma 1 e' corrisposto, per un periodo  di
12 mesi, ed entro i limiti  di  seicentocinquanta  euro  mensili  per
lavoratore,  nel  caso  di  trasformazione  con  contratto  a   tempo
indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e
3, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori  di
lavoro hanno comunque gia' beneficiato dell'incentivo di cui al comma
4. Alla  trasformazione  di  cui  al  presente  comma  deve  comunque
corrispondere (( entro un mese un'ulteriore assunzione di  lavoratore
con contratto di lavoro dipendente, )) prescindendo in tal caso,  per
la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive di  cui  al
comma 2, ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 3. 
  6. L'incremento occupazionale di cui al comma 3 e' calcolato  sulla
base della differenza  tra  il  numero  dei  lavoratori  rilevato  in
ciascun mese e il  numero  dei  lavoratori  mediamente  occupati  nei
dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto  di
lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore
pattuite e l'orario normale di  lavoro  ((  dei  lavoratori  a  tempo
pieno. )) 
  7. L'incremento della base occupazionale va  considerato  al  netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa'  controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile  o  facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 
  8. All'incentivo di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28
giugno 2012, n. 92. 
  9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione, l'Inps adegua, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo  scopo  di
ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione  all'incentivo  e
di consentire la fruizione dell'incentivo stesso; entro  il  medesimo
termine  l'Inps,  con  propria  circolare,  disciplina  le  modalita'
attuative del presente incentivo. 
  10. L'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a  decorrere
dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di  cui  al
comma 12. (( Tali assunzioni devono essere effettuate non oltre il 30
giugno 2015. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
fornisce  comunicazione  della  data  di  decorrenza   dell'incentivo
mediante avviso pubblicato nel sito internet istituzionale. )) 
  11. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  l'Inps
provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di
cui al comma 10. 
  12. Le risorse di  cui  al  comma  1,  destinate  al  finanziamento
dell'incentivo  straordinario  di  cui  al   medesimo   comma,   sono
determinate: 
    a) nella misura di 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  150
milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno  2015
e 100 milioni di euro per l'anno 2016, ((  per  le  regioni  Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna  e  Sicilia,
)) a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle  risorse  del
Fondo di rotazione di cui alla legge 16  aprile  1987,  n.  183  gia'
destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonche',  per  garantirne
il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle  risorse  del  medesimo
Fondo di rotazione gia' destinate agli interventi del Piano di Azione
Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della  Commissione
europea. Le predette risorse sono versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate alle finalita' di cui al  presente
articolo ai sensi del comma 13; 
    b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni
di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  50
milioni di euro per l'anno 2016, per le restanti  regioni,  ripartiti
tra  le  Regioni  sulla  base  dei  criteri  di  riparto  dei   Fondi
strutturali. 
  13. Le  predette  risorse  sono  destinate  al  Fondo  sociale  per
l'occupazione e la  formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli  importi
destinati per singola Regione. 
  (( 14. L'incentivo di cui  al  presente  articolo  e'  riconosciuto
dall'INPS con le modalita'  di  cui  al  presente  comma.  L'Istituto
provvede, entro tre  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  di
ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a  fornire
una  specifica  comunicazione  in  ordine  alla  sussistenza  di  una
effettiva  disponibilita'  di  risorse  per  l'accesso  al  beneficio
medesimo. A seguito della comunicazione di cui al precedente periodo,
in  favore  del  richiedente  opera  una  riserva   di   somme   pari
all'ammontare previsto  del  beneficio  spettante  sulla  base  della
documentazione allegata alla domanda e  allo  stesso  richiedente  e'
assegnato un  termine  perentorio  di  sette  giorni  lavorativi  per
provvedere alla stipula  del  contratto  di  lavoro  che  da'  titolo
all'agevolazione. Entro il termine perentorio  dei  successivi  sette
giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l'onere di comunicare  al
competente ufficio dell'INPS l'avvenuta stipula del contratto che da'
titolo all'agevolazione. In caso  di  mancato  rispetto  dei  termini
perentori di cui ai periodi  che  precedono,  il  richiedente  decade
dalla  riserva  di  somme  operata  in  suo   favore,   che   vengono
conseguentemente  rimesse  a  disposizione  di  ulteriori  potenziali
beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo e'  riconosciuto
dall'INPS in  base  all'ordine  cronologico  di  presentazione  delle
domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che
da' titolo all'agevolazione e, in caso di insufficienza delle risorse
indicate, valutata anche su base  pluriennale  con  riferimento  alla
durata dell'incentivo,  l'INPS  non  prende  piu'  in  considerazione
ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale e'  stata
verificata  tale  insufficienza  di   risorse,   fornendo   immediata
comunicazione   anche   attraverso   il   proprio    sito    internet
istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle  minori  entrate
valutate  con  riferimento  alla  durata   dell'incentivo,   inviando
relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell'economia e delle finanze. )) 
  15. A valere sulle risorse programmate  nell'ambito  dei  Programmi
operativi  regionali  2007-2013,  le  Regioni  e  Province  autonome,
possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo di cui  al
presente articolo. 
  16. La decisione  regionale  di  attivare  l'incentivo  di  cui  al
presente  articolo  deve  indicare  l'ammontare  massimo  di  risorse
dedicate all'incentivo stesso ed  essere  prontamente  comunicata  al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  al   Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Inps. Sulla base  delle  predette
comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede  a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le  risorse  individuate
nell'ambito dei programmi regionali  imputandole,  nelle  more  della
rendicontazione comunitaria, alle  disponibilita'  di  tesoreria  del
Fondo di rotazione di cui alla legge  16  aprile  1987,  n.  183.  Le
predette risorse sono riassegnate per le suddette finalita' di  spesa
al pertinente capitolo dello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione  degli
importi destinati per singola Regione anche ai  fini  dell'attuazione
della procedura e del monitoraggio di cui al comma 14. 
  17. (( (Soppresso) )) 
  18. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  l'Inps
provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di
cui al comma 15. 
  19. Entro un giorno dalla ricezione della comunicazione di  cui  al
comma 16, relativa alla decisione regionale di attivare  l'incentivo,
l'Inps ne da' apposita diffusione. 
  20.  L'Inps  fornisce  alle  Regioni  le  informazioni  dettagliate
necessarie alla certificazione alla Commissione europea  delle  spese
connesse all'attuazione dell'incentivo. 
  21. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
provvedera' ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 9  del
Regolamento (CE) n. 800/2008. 
  22. In relazione alla prossima scadenza  del  Regolamento  (CE)  n.
800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  verifica
la compatibilita' delle disposizioni di cui al presente articolo alle
nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di  adozione
e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento. 
  (( 22-bis. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono
oggetto di monitoraggio ai sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31  dicembre  2015,
si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi  di  cui
al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1 della legge n.  92
del 2012. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il Regolamento CE n.  800/2008  che  dichiara  alcune
          categorie di aiuti compatibili con  il  mercato  comune  in
          applicazione  degli  articoli  87   e   88   del   trattato
          (regolamento  generale  di  esenzione  per  categoria)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale U.E. 9 agosto 2008,  n.
          L 214. 
              - Il testo dell'art.  2359  del  codice  civile  e'  il
          seguente: 
              "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.". 
              - Il testo dell'art. 4, commi 12,13 e 15 della legge 28
          giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma  del
          mercato del lavoro in una prospettiva di crescita),  e'  il
          seguente: 
              "Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia  di  mercato
          del lavoro). - (omissis) 
              12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli
          incentivi  all'assunzione,  ivi  compresi  quelli  previsti
          dall'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
          e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge
          23 luglio 1991, n. 223,  per  i  periodi  di  vigenza  come
          ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i  seguenti
          principi: 
              a)  gli  incentivi   non   spettano   se   l'assunzione
          costituisce  attuazione   di   un   obbligo   preesistente,
          stabilito  da  norme  di  legge  o   della   contrattazione
          collettiva; gli incentivi sono esclusi anche  nel  caso  in
          cui  il  lavoratore  avente  diritto  all'assunzione  viene
          utilizzato mediante contratto di somministrazione; 
              b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola  il
          diritto  di  precedenza,  stabilito  dalla  legge   o   dal
          contratto  collettivo,  alla  riassunzione  di   un   altro
          lavoratore licenziato da un rapporto a tempo  indeterminato
          o cessato da un rapporto  a  termine;  gli  incentivi  sono
          esclusi anche nel caso in cui, prima  dell'utilizzo  di  un
          lavoratore   mediante   contratto   di    somministrazione,
          l'utilizzatore  non  abbia   preventivamente   offerto   la
          riassunzione  al  lavoratore  titolare  di  un  diritto  di
          precedenza per essere stato precedentemente  licenziato  da
          un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un  rapporto
          a termine; 
              c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro  o
          l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in
          atto  sospensioni  dal  lavoro  connesse  ad  una  crisi  o
          riorganizzazione   aziendale,   salvi   i   casi   in   cui
          l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
          finalizzate    all'acquisizione     di     professionalita'
          sostanzialmente diverse da quelle  dei  lavoratori  sospesi
          oppure  siano  effettuate   presso   una   diversa   unita'
          produttiva; 
              d) gli incentivi non spettano con  riferimento  a  quei
          lavoratori  che  siano  stati  licenziati,  nei  sei   mesi
          precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento
          del    licenziamento,    presenti    assetti    proprietari
          sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
          che assume ovvero risulti con quest'ultimo in  rapporto  di
          collegamento o controllo; in caso di somministrazione  tale
          condizione si applica anche all'utilizzatore. 
              12-bis. Resta confermato, in materia di  incentivi  per
          l'incremento  in   termini   quantitativi   e   qualitativi
          dell'occupazione giovanile e delle donne,  quanto  disposto
          dal decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  5  ottobre  2012,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che  resta  pertanto
          confermato in ogni sua disposizione. 
              13. Ai  fini  della  determinazione  del  diritto  agli
          incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
          il lavoratore  ha  prestato  l'attivita'  in  favore  dello
          stesso  soggetto,  a  titolo  di   lavoro   subordinato   o
          somministrato;  non   si   cumulano   le   prestazioni   in
          somministrazione effettuate  dallo  stesso  lavoratore  nei
          confronti di diversi utilizzatori, anche se  fornite  dalla
          medesima agenzia di  somministrazione  di  lavoro,  di  cui
          all'art.  4,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del   decreto
          legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
          ricorrano assetti proprietari  sostanzialmente  coincidenti
          ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. 
              14. "omissis" 
              15. L'inoltro tardivo delle  comunicazioni  telematiche
          obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica  di  un
          rapporto di  lavoro  o  di  somministrazione  producono  la
          perdita di quella parte dell'incentivo relativa al  periodo
          compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
          della tardiva comunicazione. 
              (omissis)". 
              -  Il  testo  della  legge  16  aprile  1987,  n.   183
          (Coordinamento delle politiche  riguardanti  l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento interno agli atti  normativi  comunitari),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio  1987,  n.
          109. 
              - Il  testo  dell'art.  23,  comma  4  della  legge  12
          dicembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato.  (Legge  di
          stabilita' 2012) e' il seguente: 
              "Art.  23  (Fondo  di  rotazione   per   le   politiche
          comunitarie). - (omissis) 
              4. Il Fondo di rotazione di cui al comma 1  destina  le
          risorse  finanziarie  a  proprio  carico,  provenienti   da
          un'eventuale  riduzione  del   tasso   di   cofinanziamento
          nazionale dei programmi dei  fondi  strutturali  2007/2013,
          alla    realizzazione    di    interventi    di    sviluppo
          socio-economico concordati tra le Autorita' italiane  e  la
          Commissione europea nell'ambito del processo  di  revisione
          dei predetti programmi.". 
              - Il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno
          a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
          in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale),  e'
          il seguente: 
              "Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          presieduto in maniera non  delegabile  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  nonche'  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto  attiene
          alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi  assunti  in
          sede europea, entro 30 giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  assegna  una  quota  delle
          risorse    nazionali    disponibili    del    Fondo    aree
          sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.". 
              - Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3, della citata legge
          28 giugno 2012, n. 92, e' il seguente: 
              "Art. 1 (Disposizioni generali, tipologie  contrattuali
          e disciplina in tema di flessibilita' in  uscita  e  tutele
          del lavoratore). - (omissis) 
              2. Al fine di monitorare lo stato di  attuazione  degli
          interventi e delle misure di cui alla presente legge  e  di
          valutarne  gli  effetti  sull'efficienza  del  mercato  del
          lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini,  sulle  modalita'
          di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   in
          collaborazione con  le  altre  istituzioni  competenti,  un
          sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato  su
          dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)
          e  da  altri  soggetti  del  Sistema  statistico  nazionale
          (Sistan). Al sistema concorrono altresi' le  parti  sociali
          attraverso   la   partecipazione    delle    organizzazioni
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
          di lavoro e dei lavoratori. 
              3. Il sistema di cui al comma 2 assicura,  con  cadenza
          almeno annuale, rapporti sullo stato  di  attuazione  delle
          singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici
          e  macroeconomici,   nonche'   sul   grado   di   effettivo
          conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. Il sistema
          assicura  altresi'  elementi   conoscitivi   sull'andamento
          dell'occupazione femminile, rilevando, in  particolare,  la
          corrispondenza dei  livelli  retributivi  al  principio  di
          parita' di trattamento nonche'  sugli  effetti  determinati
          dalle diverse misure  sulle  dinamiche  intergenerazionali.
          Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui  ai
          commi da 2 a 6 sono desunti elementi per  l'implementazione
          ovvero  per  eventuali  correzioni  delle  misure  e  degli
          interventi introdotti dalla presente legge, anche alla luce
          dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli  andamenti
          produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e,  piu'
          in generale, di quelle sociali.".