Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti  per  accelerare  la  realizzazione  del  grande
  progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la  riqualificazione
  ambientale   e   la   valorizzazione   delle    aree    interessate
  dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese,
  nonche' per la valorizzazione di Pompei, della Reggia  di  Caserta,
  del Polo Museale  di  Napoli  e  per  la  promozione  del  percorso
  turistico-culturale delle residenze borboniche. 
  1. Al fine  di  potenziare  ulteriormente  le  funzioni  di  tutela
dell'area archeologica di Pompei,  di  rafforzare  l'efficacia  delle
azioni e di accelerare gli interventi di tutela e  di  valorizzazione
del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato
dalla Commissione europea con la Decisione n.  C(2012)  2154  del  29
marzo 2012, nel quadro  del  programma  straordinario  e  urgente  di
interventi conservativi di prevenzione, manutenzione  e  restauro  di
cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  31  marzo  2011,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,  il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo,  nomina  con  proprio
decreto, entro sessanta giorni (( dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, previo parere  delle
Commissioni  parlamentari   competenti,   un   rappresentante   della
realizzazione del Grande  Progetto  e  del  programma  straordinario,
denominato  «direttore  generale  di  progetto»,  nonche'   un   vice
direttore generale  vicario,  in  possesso  dei  seguenti  requisiti:
appartenenza al personale di ruolo delle amministrazioni dello  Stato
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165;  comprovata  competenza  ed  esperienza  pluriennale;
assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica
amministrazione. Con successivo decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  su
proposta del Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
viene definita l'indennita' complessiva per entrambe  le  cariche  di
direttore generale e vice direttore generale vicario, non superiore a
100.000 euro lordi annui )), nel rispetto  dell'articolo  23-ter,  ((
commi 1 e 2 )), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ferme restando le  funzioni,  i
compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente  in  ordine
alla gestione ordinaria del sito e quale  beneficiario  finale  degli
interventi ordinari  e  straordinari  attuati  nell'ambito  del  sito
medesimo, e in stretto raccordo con essa, il «direttore  generale  di
progetto»: 
    a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi
di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro
della realizzazione del «Grande Progetto Pompei»; 
    b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento  delle  procedure
di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei  servizi
e delle forniture necessari alla realizzazione del  «Grande  Progetto
Pompei», assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo  a
individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad  accelerare
gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione  ed  esecuzione  dei
relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per
lo sviluppo e  la  coesione  economica,  del  supporto  fornito  alla
progettazione  e   all'attuazione   degli   interventi   dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli  investimenti  per  lo  sviluppo  di
impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio  1999,  n.  1,  e
successive modificazioni, anche con riferimento, ove  necessario  per
l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera,  alle
sue funzioni di centrale di committenza di  cui  all'articolo  55-bis
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  nonche'  di  altri
soggetti terzi; 
    c) assicura la piu' efficace gestione del  servizio  di  pubblica
fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la
documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed
esecuzione dei relativi contratti; 
    d) assume direttive atte a migliorare l'efficace  conduzione  del
sito, definendo obiettivi e modalita' per assicurare il rafforzamento
delle competenze e del contributo del complesso del  personale  della
Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento  delle  condizioni  di
fruizione e valorizzazione del sito; 
    e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo
e amministrativo alle attivita' di  tutela  e  di  valorizzazione  di
competenza della Soprintendenza; 
    f) svolge le funzioni di cui lettere  a),  b)  e  c)  sentito  il
Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui  al  decreto
interministeriale 19 dicembre 2012, anche al  fine  di  garantire  la
coerenza con le  funzioni  di  coordinamento  istituzionale,  impulso
all'attuazione e riferimento  unitario  per  i  collegamenti  con  la
politica di coesione e per i rapporti con la Commissione  Europea  di
detto Comitato; 
  (( f-bis) informa con cadenza semestrale il Parlamento sullo  stato
di  avanzamento  dei  lavori  e  su   eventuali   aggiornamenti   del
crono-programma; 
  f-ter) collabora per assicurare la trasparenza,  la  regolarita'  e
l'economicita' della gestione dei contratti pubblici, anche  al  fine
di prevenire il rischio di  infiltrazioni  mafiose,  nel  quadro  del
Protocollo  di  legalita'  stipulato  con  la  prefettura  -  Ufficio
territoriale del Governo. 
  1-bis. Costituiscono motivi di revoca della  nomina  del  direttore
generale di progetto: 
  a) cause di incompatibilita' sopraggiunte; 
  b) conflitto di interessi inerente la gestione e  la  realizzazione
del progetto; 
  c) perdita dei requisiti necessari alla nomina. )) 
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  ((  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  ))  si  provvede  alla
costituzione di una  apposita  struttura  di  supporto  al  direttore
generale di progetto, con sede nell'area archeologica di  Pompei.  La
struttura  e'  composta  da  un  contingente  di   personale,   anche
dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti  unita',
proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo  o  delle  altre  amministrazioni
statali,   appartenente   ai   profili   professionali   tecnico    e
amministrativo, nonche'  da  cinque  esperti  in  materia  giuridica,
economica,  architettonica,  urbanistica   e   infrastrutturale.   Il
personale di  cui  al  periodo  precedente  mantiene  il  trattamento
economico  fondamentale   ed   accessorio   dell'amministrazione   di
provenienza,  i  cui  oneri  sono  posti  a  carico  della  Struttura
medesima, ad esclusione del  trattamento  economico  fondamentale  ed
accessorio avente carattere fisso e  continuativo.  Con  il  medesimo
decreto  sono  ulteriormente  specificati  i  compiti  del  direttore
generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al  comma  1,  le
dotazioni  di  mezzi  e  di  personale  e  la  durata  dell'incarico.
L'incarico di «direttore generale  di  progetto»,  non  determina  un
incremento della dotazione organica del  personale  dirigenziale  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. ((  Nel
sito internet della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  vengono
pubblicate  e  aggiornate  le  seguenti  informazioni:  gli   estremi
dell'atto di conferimento  dell'incarico  al  direttore  generale  di
progetto e ai componenti della  apposita  struttura  di  supporto  al
direttore generale di progetto; il  curriculum  vitae  del  direttore
generale di progetto e di ogni componente della struttura di supporto
al medesimo direttore; i compensi, comunque denominati,  relativi  ai
rapporti di consulenza  e  collaborazione  prestati.  ))  Nelle  more
dell'effettiva operativita' dell'assetto organizzativo  e  funzionale
previsto dal presente decreto il Comitato di  pilotaggio  del  Grande
Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre  2012
e il Soprintendente per i beni archeologici di Pompei assicurano,  in
continuita' con  l'azione  finora  svolta,  il  proseguimento,  senza
interruzioni e in coerenza con le  decisioni  di  accelerazione  gia'
assunte, (( dell'attuazione )) del Grande  progetto  Pompei  e  degli
interventi in esecuzione, in corso di affidamento,  progettati  e  in
corso di progettazione assumendo, in  via  transitoria,  le  funzioni
rafforzate di cui al  comma  1  successivamente  ((  assunte  dal  ))
«direttore generale di progetto». 
  3. Il direttore generale di progetto e  la  struttura  di  supporto
operano  nel  rispetto  delle  competenze  della  ((   soprintendenza
speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, )) con
la sola eccezione delle funzioni e delle competenze indicate al comma
1. 
  4. Al  fine  di  consentire  il  rilancio  economico-sociale  e  la
riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati  dal
piano di gestione del sito  Unesco  «Aree  archeologiche  di  Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata», nonche' di  potenziare  l'attrattivita'
turistica dell'intera area, e' costituita l'Unita'  «Grande  Pompei».
L'Unita' assicura lo svolgimento in collaborazione delle attivita' di
interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte
le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei  piani,
dei progetti e degli interventi strumentali  al  conseguimento  degli
obiettivi sopra indicati. 
  5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 e'  preposto
all'Unita' «Grande Pompei» e ne assume la rappresentanza  legale.  La
stessa Unita' e' dotata di autonomia amministrativa e contabile.  Con
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al  comma
2 e' prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito
di pervenire, entro 12 mesi (( dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione  ))  del  presente  decreto,  sulla  base  della
proposta presentata dal direttore generale di  progetto,  di  cui  al
comma 6, all'approvazione di un «Piano strategico»  per  lo  sviluppo
delle aree comprese nel piano di gestione  di  cui  al  comma  4.  Il
Comitato di gestione svolge  anche  le  funzioni  di  «Conferenza  di
servizi permanente», ed e' composto, anche  eventualmente  attraverso
propri delegati, (( dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  ))
Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente  della  Regione
Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai  Sindaci  dei
comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici  e
privati coinvolti. (( Nel Comitato di gestione  ))  sono  assunte  le
determinazioni   di   ciascun   soggetto   partecipante,   che   sono
obbligatoriamente espresse all'interno (( del Comitato )), ai sensi e
con gli effetti previsti dagli articoli 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e  2,  comma  203,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.   662.   Le
determinazioni assunte (( all'interno del  Comitato  di  gestione  ))
sostituiscono ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta,
autorizzazione o atto di assenso comunque denominato  necessario  per
la realizzazione degli interventi approvati. L'Unita' «Grande Pompei»
assume le decisioni relative alla progettazione e alla  realizzazione
e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico  di  cui  al
comma 6.  Il  medesimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri (( di cui al comma 2 )) detta la disciplina organizzativa  e
contabile dell'Unita', le modalita' di rendicontazione  delle  spese,
la sua durata e la dotazione di mezzi  e  risorse  umane  nel  limite
massimo  di   dieci   unita',   in   posizione   di   comando   dalle
amministrazioni da  cui  provengono  i  componenti  del  Comitato  di
gestione. Il personale di  cui  al  periodo  precedente  mantiene  il
trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione
di provenienza, i cui oneri sono posti a carico dell'Unita' medesima,
ad esclusione del trattamento economico  fondamentale  ed  accessorio
avente carattere fisso e continuativo. L'Unita'  si  avvale  altresi'
della struttura di cui al comma 2. 
  6. L'Unita',  su  proposta  del  direttore  generale  di  progetto,
approva un piano strategico (( del tutto  congruente  e  in  completo
accordo col Grande Progetto Pompei  )),  comprendente:  l'analisi  di
fattibilita' istituzionale, finanziaria ed economica  del  piano  nel
suo complesso; il crono-programma. che  definisce  la  tempistica  di
realizzazione  del  piano  e   degli   interventi   individuati;   la
valutazione delle loro condizioni di fattibilita' con riferimento  al
loro avanzamento progettuale; gli  adempimenti  di  ciascun  soggetto
partecipante; le  fonti  di  finanziamento  attivabili  per  la  loro
realizzazione. Il  piano  prevede,  in  particolare,  gli  interventi
infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di  accesso  e
le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale
dei paesaggi degradati e compromessi,  prioritariamente  mediante  il
recupero e il riuso di aree industriali  dismesse,  e  interventi  di
riqualificazione  e  di  rigenerazione  urbana,  nel   rispetto   del
principio del minor consumo  di  territorio  e  della  priorita'  del
recupero. Il piano prevede altresi' azioni e interventi di promozione
e sollecitazione di  erogazioni  liberali  e  sponsorizzazioni  e  la
creazione di forme,  di  partenariato  pubblico-privato,  nonche'  il
coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di  volontariato,
associazioni di promozione sociale, organizzazioni non  lucrative  di
utilita' sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari  la
tutela e la valorizzazione del  patrimonio  culturale.  ((  Il  piano
inoltre  prevede  il  coinvolgimento  degli  operatori  del   settore
turistico e culturale ai  fini  della  valutazione  delle  iniziative
necessarie al rilancio dell'area in oggetto )). Il piano  ((  prevede
)), inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti del  progetto  «Mille
giovani per la cultura» (( di cui all'articolo 2,  comma  5-bis,  del
decreto-legge 28 giugno 2013, n.  76,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 )). L'Unita' predispone altresi'  un
accordo di valorizzazione, ai sensi  dell'articolo  112  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive  modificazioni,  con
il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e  privati  interessati,
articolato  in  un  piano  strategico  di   sviluppo   del   percorso
turistico-culturale integrato del sito Unesco «Aree archeologiche  di
Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», promuovendo l'integrazione, nel
processo  di  valorizzazione,  delle  infrastrutture  e  dei  settori
produttivi collegati. All'accordo partecipano, altresi',  i  Prefetti
delle Province di Napoli e di Caserta,  nonche'  l'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al (( titolo II  del
libro III del codice di cui al ))  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159. 
  7. Il  direttore  generale  di  progetto,  in  qualita'  di  legale
rappresentante dell'Unita', e' autorizzato a  ricevere  donazioni  ed
erogazioni liberali, da parte di soggetti privati,  finalizzati  agli
interventi  conservativi,  di  manutenzione  e   restauro   dell'area
archeologica di Pompei. (( Al fine di assicurarne la  tracciabilita',
qualsiasi donazione o erogazione di importo superiore  a  1.000  euro
deve essere effettuata tramite bonifico bancario. )) 
  8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7  del  presente  articolo,
pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e  800.000,  per  ciascuno  degli
anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  9. All'articolo 15, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla   seguente:   «a)   la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e
Stabia»; 
    b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) la  soprintendenza  speciale  per  il  patrimonio  storico,
artistico ed etnoantropologico e per il polo museale (( della  citta'
di Napoli )) e della Reggia di Caserta». 
  10.  Fino  all'adeguamento  della  disciplina  organizzativa  degli
Istituti di cui al comma 9,  agli  stessi  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni   concernenti,   rispettivamente,   la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei  e
la soprintendenza speciale per il patrimonio  storico,  artistico  ed
etnoantropologico e per il polo museale della citta' di  Napoli.  Per
rafforzare  le  attivita'  di   accoglienza   del   pubblico   e   di
valorizzazione delle soprintendenze di cui al presente  articolo,  ((
sono )) impiegati i giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e
dei servizi per la cultura di cui al progetto «Mille giovani  per  la
cultura» (( di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge  28
giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2013, n. 99. )) 
  11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i
beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei  dirigenti  di
seconda fascia del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo e' determinata nel numero di 163 unita'. E'  fatta  salva
la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione
delle disposizioni dell'articolo 1, commi  5  e  6,  della  legge  24
giugno 2013, n. 71. 
  12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del  comma
11, pari a euro 109.500,00 annui,  a  decorrere  dall'anno  2014,  si
provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  13. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, alla definizione di un  apposito
accordo di valorizzazione, ai sensi  dell'articolo  112  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive  modificazioni,  con
la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che
intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando
la partecipazione di altri soggetti pubblici e  privati  interessati,
al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni  e
delle attivita' culturali e  del  turismo,  un  piano  strategico  di
sviluppo del percorso turistico-culturale integrato  delle  residenze
borboniche,   promuovendo    l'integrazione,    nel    processo    di
valorizzazione,  delle  infrastrutture  e  dei   settori   produttivi
collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e  interventi  di
promozione   e    sollecitazione    di    erogazioni    liberali    e
sponsorizzazioni,   la   creazione   di   forme    di    partenariato
pubblico-privato,   il   coinvolgimento   di   cooperative   sociali,
associazioni di volontariato,  associazioni  di  promozione  sociale,
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi
tra i propri  fini  statutari  la  tutela  e  la  valorizzazione  del
patrimonio culturale.  Il  piano  prevede,  inoltre,  l'utilizzo  dei
giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e dei servizi per  la
cultura, di cui al progetto «Mille giovani per la cultura» (( di  cui
all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto  2013,  n.  99.  ))
All'accordo partecipano, altresi', l'Agenzia del demanio, i  Prefetti
delle Province di Napoli e di Caserta,  nonche'  l'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al (( titolo II  del
libro III del codice di cui al ))  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, e successive modificazioni, al fine  di  verificare  la
possibilita' di un proficuo utilizzo e impiego, per la  realizzazione
delle  finalita'  perseguite  dall'accordo  di   valorizzazione   del
percorso turistico-culturale integrato di cui al  presente  articolo,
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 2 del  decreto  legge
          31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore  della
          cultura, in materia di incroci tra settori della  stampa  e
          della  televisione,  di  razionalizzazione  dello   spettro
          radioelettrico, di  abrogazione  di  disposizioni  relative
          alla  realizzazione  di   nuovi   impianti   nucleari,   di
          partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per
          gli enti del Servizio  sanitario  nazionale  della  regione
          Abruzzo), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31  marzo
          2011, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
          maggio 2011, n. 75, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  27
          maggio 2011, n. 122: 
              "Art. 2. - 1. Al fine di rafforzare  l'efficacia  delle
          azioni e degli interventi di tutela nell'area  archeologica
          di  Pompei  e  nei  luoghi   ricadenti   nella   competenza
          territoriale  della  Soprintendenza  speciale  per  i  beni
          archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministro per i  beni
          e le attivita'  culturali  adotta,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  un
          programma   straordinario   e   urgente    di    interventi
          conservativi di prevenzione,  manutenzione  e  restauro  da
          realizzarsi nelle suddette aree. Il  piano  e'  predisposto
          dalla  competente  Soprintendenza  ed   e'   proposto   dal
          Direttore generale per le  antichita',  previo  parere  del
          Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici. 
              2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1
          si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse  derivanti
          dal fondo per le  aree  sottoutilizzate  (F.A.S.),  di  cui
          all'articolo 61 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  e
          successive modificazioni, destinati alla regione  Campania,
          nonche' di una quota dei  fondi  disponibili  nel  bilancio
          della Soprintendenza speciale per i  beni  archeologici  di
          Napoli e di Pompei, determinata con  decreto  del  Ministro
          per i beni e le attivita' culturali. La quota da  destinare
          al programma straordinario di manutenzione da  parte  della
          regione Campania  e'  individuata  dalla  Regione  medesima
          nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale
          (PAR) da sottoporre al CIPE per l'approvazione. 
              3. Per  il  conseguimento  degli  obiettivi  e  per  la
          realizzazione  del  programma  di  cui  al   comma   1   e'
          autorizzata l'assunzione, in deroga  alle  disposizioni  di
          cui  all'articolo  2,   commi   8-bis   e   8-quater,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25,  e  di
          cui all'articolo 1, commi  3  e  4,  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148,  mediante  l'utilizzazione
          di graduatorie in corso di validita', di personale  di  III
          area, posizione economica F1, nel limite di spesa  di  euro
          900.000 annui a decorrere dall'anno 2011. Tale personale e'
          vincolato alla permanenza presso le sedi di servizio  della
          Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
          di  Pompei  per  almeno  un  quinquennio  dalla   data   di
          assunzione.  E'  altresi'  autorizzata,  in   deroga   alle
          medesime disposizioni di cui al primo periodo, l'assunzione
          di ulteriore personale specializzato,  anche  dirigenziale,
          mediante  l'utilizzazione  di  graduatorie  in   corso   di
          validita', nel limite delle ordinarie facolta' assunzionali
          consentite per l'anno  2011  dalla  normativa  vigente,  da
          destinare  all'espletamento  di  funzioni  di  tutela   del
          patrimonio culturale. Alla copertura degli oneri  derivanti
          dal presente comma si provvede,  a  valere  sulle  facolta'
          assunzionali  del  predetto  Ministero,  nell'ambito  degli
          stanziamenti di bilancio previsti  a  legislazione  vigente
          per il reclutamento del personale del Ministero per i  beni
          e  le  attivita'  culturali  e  nel  rispetto  dei   limiti
          percentuali in materia di assunzioni di personale  a  tempo
          indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge
          24 dicembre 2007, n. 244, e  successive  modificazioni.  Al
          fine di procedere alle assunzioni di  personale  presso  la
          Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
          di Pompei, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
          procede, dopo l'utilizzo  delle  graduatorie  regionali  in
          corso di validita' ai fini di  quanto  previsto  dal  terzo
          periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale
          degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante
          dalla votazione complessiva riportata da ciascun  candidato
          nelle  graduatorie  regionali  in   corso   di   validita',
          applicando in caso di parita' di merito il principio  della
          minore eta' anagrafica. La graduatoria unica  nazionale  e'
          elaborata anche al  fine  di  consentire  ai  candidati  di
          esprimere  la  propria  accettazione  e  non  comporta   la
          soppressione  delle  singole   graduatorie   regionali.   I
          candidati che non accettano mantengono la  collocazione  ad
          essi spettante nella  graduatoria  della  regione  per  cui
          hanno concorso. Il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali provvede alle attivita' di cui al presente  comma
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i
          beni e le attivita' culturali comunica alla Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica ed al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato  le
          assunzioni effettuate ai sensi  del  presente  comma  ed  i
          relativi oneri. 
              4. La Soprintendenza speciale per i  beni  archeologici
          di  Napoli  e  di  Pompei,  ai  fini  dell'attuazione   del
          programma di cui al comma 1, puo' altresi'  avvalersi,  nel
          rispetto  dei  principi  e  delle  disposizioni  di   fonte
          comunitaria,  della  societa'  ALES   S.p.A.,   interamente
          partecipata dallo Stato, mediante  stipula  di  un'apposita
          convenzione, nell'ambito  delle  risorse  disponibili,  per
          l'affidamento diretto di servizi tecnici,  anche  afferenti
          alla fase di realizzazione degli interventi  in  attuazione
          del programma di cui al comma 1. 
              5. Al fine della realizzazione del programma di cui  al
          comma 1, i termini minimi stabiliti dagli articoli 70,  71,
          72 e 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e
          successive modificazioni, sono  ridotti  della  meta'.  Per
          l'affidamento  dei  lavori  compresi   nel   programma   e'
          sufficiente il livello  di  progettazione  preliminare,  in
          deroga all'articolo 203, comma 3-bis,  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, salvo che il responsabile  del
          procedimento  ritenga  motivatamente   la   necessita'   di
          acquisire un maggiore livello di definizione progettuale. 
              6. Gli interventi previsti  dal  programma  di  cui  al
          comma 1 ricadenti  all'esterno  del  perimetro  delle  aree
          archeologiche  sono  dichiarati   di   pubblica   utilita',
          indifferibili e urgenti e possono  essere  realizzati,  ove
          occorra, in  deroga  alle  previsioni  degli  strumenti  di
          pianificazione urbanistica e territoriali vigenti,  sentiti
          la Regione e il Comune territorialmente competente. 
              7.  Allo  scopo  di  favorire  l'apporto   di   risorse
          provenienti  da  soggetti  privati  per  l'esecuzione   dei
          lavori, dei servizi e delle forniture di cui  al  comma  1,
          gli obblighi  di  pubblicita',  imparzialita',  parita'  di
          trattamento, trasparenza, proporzionalita', previsti  dagli
          articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di  cui
          al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
          modificazioni,  per   i   contratti   di   sponsorizzazione
          finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o  alla
          realizzazione degli  interventi  ricompresi  nel  programma
          straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con
          la pubblicazione  di  un  avviso  pubblico  nella  Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  e,  ove  occorrente,
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea,  nonche'  su
          due quotidiani a diffusione nazionale,  per  almeno  trenta
          giorni,  contenente   un   elenco   degli   interventi   da
          realizzare,  con  l'indicazione  dell'importo  di   massima
          stimato  previsto  per  ciascuno  intervento.  In  caso  di
          presentazione   di   una   pluralita'   di   proposte    di
          sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a
          ciascun candidato gli specifici  interventi,  definendo  le
          correlate  modalita'  di  valorizzazione  del   marchio   o
          dell'immagine  aziendale  dello  sponsor,  secondo   quanto
          previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali  e
          del paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata
          o   insufficiente   presentazione   di   candidature,    il
          Soprintendente  puo'  ricercare  ulteriori  sponsor,  senza
          altre formalita' e anche mediante trattativa privata. 
              8. In deroga a quanto previsto dall'articolo  4,  comma
          3, del decreto del Presidente della  Repubblica  29  maggio
          2003,  n.  240,  al   fine   di   assicurare   l'equilibrio
          finanziario  delle  Soprintendenze  speciali  ed  autonome,
          nonche' il reintegro degli stanziamenti di  bilancio  dello
          stato di previsione della spesa del Ministero per i beni  e
          le attivita'  culturali,  il  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, con  proprio  decreto,  puo'  disporre
          trasferimenti di risorse tra le  disponibilita'  depositate
          sui conti di tesoreria delle  Soprintendenze  medesime,  in
          relazione alle rispettive  esigenze  finanziarie,  comunque
          assicurando l'assolvimento  degli  impegni  gia'  presi  su
          dette disponibilita', o versamenti all'entrata del bilancio
          dello Stato, per i quali il Ministro dell'economia e  delle
          finanze e' autorizzato con propri decreti ad  apportare  le
          occorrenti variazioni di bilancio per  essere  riassegnati,
          in aggiunta agli ordinari stanziamenti  di  bilancio,  allo
          stato di previsione della spesa del Ministero per i beni  e
          le  attivita'  culturali  per  l'attivita'  di   tutela   e
          valorizzazione del patrimonio culturale.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.". 
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   23-ter   del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  dicembre
          2011, n. 284, convertito dalla legge 22 dicembre  2011,  n.
          214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 27 dicembre 2011,
          n. 300: 
              "Art. 23-ter. Disposizioni in  materia  di  trattamenti
          economici 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  previo  parere  delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale  in  regime  di  diritto  pubblico  di  cui  all'
          articolo 3 del medesimo decreto legislativo,  e  successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
              4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
          di cui al presente articolo  sono  annualmente  versate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.". 
              Il decreto legislativo 9 gennaio 1999,  n.  1,  recante
          "Riordino degli enti  e  delle  societa'  di  promozione  e
          istituzione della societa' «Sviluppo Italia», a norma degli
          articoli 11 e 14  della  L.  15  marzo  1997,  n.  59",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1999, n. 7. 
              Si riporta il testo dell'articolo articolo  55-bis  del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita'), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          gennaio 2012, n. 19, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo  2012,  n.  27,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71: 
              "Art. 55-bis. Accelerazione degli interventi strategici
          per il riequilibrio economico e sociale. 
              1.  Ai   fini   della   realizzazione   di   interventi
          riguardanti  le  aree  sottoutilizzate   del   Paese,   con
          particolare riferimento a quelli  di  rilevanza  strategica
          per  la  coesione  territoriale  finanziati   con   risorse
          nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo  sviluppo
          e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
          31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di  progetto,
          le amministrazioni centrali  competenti  possono  avvalersi
          per  le  occorrenti  attivita'  economiche,  finanziarie  e
          tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del codice
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle
          convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al  decreto
          legislativo  9   gennaio   1999,   n.   1,   e   successive
          modificazioni. 
              2. L'articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166,  e'
          abrogato. 
              2-bis.  Al  fine  di  accelerare   l'attuazione   degli
          interventi  di  rilevanza  strategica   per   la   coesione
          territoriale  e  la  crescita  economica,  con  particolare
          riferimento a quelli riguardanti  le  aree  sottoutilizzate
          del Paese finanziati  con  risorse  nazionali,  dell'Unione
          europea e del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  di  cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.
          88, nonche' per razionalizzare e rendere piu' efficienti le
          relative procedure di spesa, per i progetti finanziati  con
          fondi  europei  le  amministrazioni   interessate   possono
          avvalersi,  sulla  base  di  apposite  convenzioni  per  la
          disciplina dei relativi  rapporti,  dell'Agenzia  nazionale
          per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
          Spa, in qualita' di centrale di committenza ai sensi  degli
          articoli 3, comma 34, 19, comma  2,  e  33,  comma  3,  del
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme
          restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di
          acquisto di beni e servizi.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  15  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto 1990, n. 192: 
              "Art. 15. Accordi fra pubbliche amministrazioni. 
              1.  Anche  al   di   fuori   delle   ipotesi   previste
          dall'articolo  14,  le  amministrazioni  pubbliche  possono
          sempre concludere tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo
          svolgimento in collaborazione  di  attivita'  di  interesse
          comune. 
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2 e 3. 
              2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82,  con  firma  elettronica  avanzata,  ai  sensi
          dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  con  altra  firma
          elettronica qualificata, pena  la  nullita'  degli  stessi.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  34  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali),  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227: 
              "Art. 34. Accordi di programma 
              1. Per la  definizione  e  l'attuazione  di  opere,  di
          interventi o di programmi di intervento che richiedono, per
          la  loro  completa  realizzazione,  l'azione  integrata   e
          coordinata  di  comuni,   di   province   e   regioni,   di
          amministrazioni statali e di  altri  soggetti  pubblici,  o
          comunque  di  due  o  piu'  tra  i  soggetti  predetti,  il
          presidente della regione o il presidente della provincia  o
          il  sindaco,  in  relazione  alla  competenza  primaria   o
          prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
          intervento,  promuove  la  conclusione  di  un  accordo  di
          programma, anche su richiesta di uno o  piu'  dei  soggetti
          interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e
          per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed
          ogni altro connesso adempimento. 
              2. L'accordo puo' prevedere  altresi'  procedimenti  di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti. 
              3.  Per  verificare  la  possibilita'   di   concordare
          l'accordo di programma, il presidente della  regione  o  il
          presidente  della  provincia  o  il  sindaco  convoca   una
          conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
          interessate. 
              4. L'accordo,  consistente  nel  consenso  unanime  del
          presidente della regione, del presidente  della  provincia,
          dei sindaci e delle altre amministrazioni  interessate,  e'
          approvato con atto formale del presidente della  regione  o
          del  presidente  della  provincia  o  del  sindaco  ed   e'
          pubblicato  nel   bollettino   ufficiale   della   regione.
          L'accordo, qualora  adottato  con  decreto  del  presidente
          della regione, produce gli  effetti  della  intesa  di  cui
          all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
          24  luglio  1977,  n.  616,  determinando  le  eventuali  e
          conseguenti  variazioni  degli  strumenti   urbanistici   e
          sostituendo le concessioni  edilizie,  sempre  che  vi  sia
          l'assenso del comune interessato. 
              5. Ove l'accordo comporti  variazione  degli  strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata dal consiglio comunale  entro  trenta  giorni  a
          pena di decadenza. 
              6. Per l'approvazione di progetti  di  opere  pubbliche
          comprese nei programmi dell'amministrazione e per le  quali
          siano immediatamente utilizzabili i relativi  finanziamenti
          si procede a norma  dei  precedenti  commi.  L'approvazione
          dell'accordo di  programma  comporta  la  dichiarazione  di
          pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed   urgenza   delle
          medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
          se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 
              7.  La  vigilanza   sull'esecuzione   dell'accordo   di
          programma  e  gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono
          svolti da  un  collegio  presieduto  dal  presidente  della
          regione o dal presidente della provincia o  dal  sindaco  e
          composto da rappresentanti degli enti  locali  interessati,
          nonche' dal commissario del Governo  nella  regione  o  dal
          prefetto  nella  provincia   interessata   se   all'accordo
          partecipano  amministrazioni  statali   o   enti   pubblici
          nazionali. 
              8. Allorche' l'intervento o il programma di  intervento
          comporti il concorso di due o  piu'  regioni  finitime,  la
          conclusione dell'accordo di  programma  e'  promossa  dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui   spetta
          convocare la conferenza di cui al comma 3. Il  collegio  di
          vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
          rappresentante della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          ed e' composto dai rappresentanti di tutte le  regioni  che
          hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
          commissario del Governo ed al prefetto.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 14 della citata legge
          n. 241 del 1990: 
              "Art. 14. Conferenza di servizi 
              1.  Qualora   sia   opportuno   effettuare   un   esame
          contestuale di vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          puo' indire una conferenza di servizi. 
              2. La conferenza di servizi e'  sempre  indetta  quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche e non li  ottenga,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione,  da  parte   dell'amministrazione
          competente, della relativa richiesta.  La  conferenza  puo'
          essere altresi' indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
          intervenuto il  dissenso  di  una  o  piu'  amministrazioni
          interpellate  ovvero  nei  casi  in   cui   e'   consentito
          all'amministrazione procedente di  provvedere  direttamente
          in  assenza  delle  determinazioni  delle   amministrazioni
          competenti. 
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una delle amministrazioni che curano  l'interesse  pubblico
          prevalente.  L'indizione  della  conferenza   puo'   essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
              4. Quando l'attivita' del privato  sia  subordinata  ad
          atti di consenso, comunque  denominati,  di  competenza  di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione   competente   per   l'adozione    del
          provvedimento finale. 
              5. In caso di  affidamento  di  concessione  di  lavori
          pubblici  la  conferenza  di  servizi  e'   convocata   dal
          concedente ovvero, con il  consenso  di  quest'ultimo,  dal
          concessionario entro quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso  al
          concedente il diritto di voto. 
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la conferenza di servizi e' convocata e svolta  avvalendosi
          degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi  e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  203,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della  finanza   pubblica),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303: 
              " 203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
          di soggetti  pubblici  e  privati  ed  implicano  decisioni
          istituzionali  e  risorse  finanziarie   a   carico   delle
          amministrazioni  statali,  regionali   e   delle   province
          autonome nonche' degli enti locali possono essere  regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti: 
              a) «Programmazione negoziata», come  tale  intendendosi
          la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o  tra
          il soggetto pubblico competente  e  la  parte  o  le  parti
          pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
          riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che  richiedono
          una valutazione complessiva delle attivita' di competenza; 
              b)  «Intesa  istituzionale  di  programma»,  come  tale
          intendendosi  l'accordo   tra   amministrazione   centrale,
          regionale o delle province autonome con cui  tali  soggetti
          si impegnano a collaborare sulla base di  una  ricognizione
          programmatica delle risorse  finanziarie  disponibili,  dei
          soggetti  interessati  e  delle  procedure   amministrative
          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
          interventi d'interesse comune o  funzionalmente  collegati.
          La gestione finanziaria degli interventi per  i  quali  sia
          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
          nonche'  di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti   ed
          organismi pubblici, anche operanti in regime  privatistico,
          puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita'  previste
          dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
          20 aprile 1994, n. 367; 
              c)   «Accordo   di   programma   quadro»,   come   tale
          intendendosi l'accordo con enti locali  ed  altri  soggetti
          pubblici e privati promosso dagli  organismi  di  cui  alla
          lettera b), in attuazione di una  intesa  istituzionale  di
          programma per la definizione di un programma  esecutivo  di
          interventi di interesse comune o funzionalmente  collegati.
          L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1)  le
          attivita' e gli interventi da realizzare,  con  i  relativi
          tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
          gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti  responsabili
          dell'attuazione delle singole attivita' ed  interventi;  3)
          gli eventuali accordi di programma ai  sensi  dell'articolo
          27 della legge 8 giugno  1990,  n.  142;  4)  le  eventuali
          conferenze  di  servizi  o   convenzioni   necessarie   per
          l'attuazione  dell'accordo;  5)  gli  impegni  di   ciascun
          soggetto,  nonche'  del  soggetto  cui   competono   poteri
          sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;  6)
          i procedimenti di conciliazione o definizione di  conflitti
          tra i soggetti  partecipanti  all'accordo;  7)  le  risorse
          finanziarie  occorrenti  per  le   diverse   tipologie   di
          intervento, a valere sugli stanziamenti  pubblici  o  anche
          reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure  ed
          i soggetti responsabili per il monitoraggio e  la  verifica
          dei risultati. L'accordo di programma quadro e'  vincolante
          per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli  sugli
          atti e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in  attuazione
          dell'accordo  di  programma  quadro  sono  in   ogni   caso
          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
          gli atti di esecuzione  dell'accordo  di  programma  quadro
          possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione  e
          contabilita',    salve    restando    le    esigenze     di
          concorrenzialita'  e  trasparenza  e  nel  rispetto   della
          normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente  e
          di valutazione di impatto  ambientale.  Limitatamente  alle
          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni
          congiunte  adottate  dai  soggetti   pubblici   interessati
          territorialmente e per competenza istituzionale in  materia
          urbanistica possono comportare gli  effetti  di  variazione
          degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27,
          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
              d)  «Patto  territoriale»,   come   tale   intendendosi
          l'accordo, promosso da enti locali,  parti  sociali,  o  da
          altri soggetti pubblici o privati con i  contenuti  di  cui
          alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
          interventi  caratterizzato  da   specifici   obiettivi   di
          promozione dello sviluppo locale; 
              e) ; 
              f) .". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  5-bis,  del
          decreto legge 28  giugno  2013,  n.  76  (Primi  interventi
          urgenti per la promozione dell'occupazione, in  particolare
          giovanile, della coesione sociale, nonche'  in  materia  di
          Imposta  sul  valore  aggiunto   (IVA)   e   altre   misure
          finanziarie urgenti), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 giugno 2013, n. 150, convertito con modificazioni  dalla
          legge 9 agosto  2013,  n.  99,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 agosto 2013, n. 196: 
              "5-bis. Al fine di sostenere la tutela del settore  dei
          beni culturali e' istituito, per  l'anno  2014,  presso  il
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo un Fondo straordinario con stanziamento  pari  a  1
          milione di euro, denominato "Fondo  mille  giovani  per  la
          cultura", destinato alla promozione di tirocini formativi e
          di orientamento nei settori delle attivita' e  dei  servizi
          per cultura rivolti a giovani  fino  a  ventinove  anni  di
          eta'. Con decreto del Ministro dei beni e  delle  attivita'
          culturali e del turismo, di concerto con  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono definiti  i
          criteri e le modalita'  di  accesso  al  Fondo  di  cui  al
          presente comma.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  112  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n.  137),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: 
              "Art. 112. 
              1. Lo Stato, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti
          negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101,  nel
          rispetto dei principi  fondamentali  fissati  dal  presente
          codice. 
              2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1,  la
          legislazione  regionale  disciplina  le   funzioni   e   le
          attivita'  di  valorizzazione  dei  beni   presenti   negli
          istituti e nei luoghi della cultura non  appartenenti  allo
          Stato  o  dei  quali   lo   Stato   abbia   trasferito   la
          disponibilita' sulla base della normativa vigente. 
              3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al  di
          fuori degli istituti e dei luoghi di cui  all'articolo  101
          e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
          compatibilmente   con   lo    svolgimento    degli    scopi
          istituzionali cui detti beni sono destinati. 
              4. Lo Stato, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali stipulano accordi per  definire  strategie  ed
          obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i
          conseguenti piani strategici  di  sviluppo  culturale  e  i
          programmi, relativamente ai beni  culturali  di  pertinenza
          pubblica. Gli  accordi  possono  essere  conclusi  su  base
          regionale   o   subregionale,   in   rapporto   ad   ambiti
          territoriali    definiti,     e     promuovono     altresi'
          l'integrazione, nel processo di valorizzazione  concordato,
          delle infrastrutture e dei  settori  produttivi  collegati.
          Gli accordi  medesimi  possono  riguardare  anche  beni  di
          proprieta' privata, previo consenso degli  interessati.  Lo
          Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
          opera   direttamente   ovvero   d'intesa   con   le   altre
          amministrazioni statali eventualmente competenti. 
              5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre
          amministrazioni  statali   eventualmente   competenti,   le
          regioni e gli  altri  enti  pubblici  territoriali  possono
          costituire,  nel  rispetto  delle   vigenti   disposizioni,
          appositi soggetti giuridici cui affidare  l'elaborazione  e
          lo sviluppo dei piani di cui al comma 4. 
              6. In assenza degli accordi di cui al comma 4,  ciascun
          soggetto pubblico e' tenuto a garantire  la  valorizzazione
          dei beni di cui ha comunque la disponibilita'. 
              7. Con decreto del Ministro sono definiti  modalita'  e
          criteri  in  base  ai  quali  il  Ministero  costituisce  i
          soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa. 
              8. Ai soggetti di cui al comma  5  possono  partecipare
          privati  proprietari  di  beni  culturali  suscettibili  di
          essere   oggetto   di   valorizzazione,   nonche'   persone
          giuridiche private senza fine di lucro,  anche  quando  non
          dispongano  di  beni  culturali  che  siano  oggetto  della
          valorizzazione,  a  condizione  che  l'intervento  in  tale
          settore di attivita' sia per esse previsto  dalla  legge  o
          dallo statuto. 
              9. Anche indipendentemente  dagli  accordi  di  cui  al
          comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per
          il tramite del  Ministero  e  delle  altre  amministrazioni
          statali eventualmente competenti,  le  regioni,  gli  altri
          enti pubblici territoriali e  i  privati  interessati,  per
          regolare  servizi   strumentali   comuni   destinati   alla
          fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con  gli
          accordi  medesimi  possono  essere  anche  istituite  forme
          consortili non imprenditoriali per la  gestione  di  uffici
          comuni. Per le stesse finalita' di cui  al  primo  periodo,
          ulteriori accordi possono essere stipulati  dal  Ministero,
          dalle regioni, dagli altri enti pubblici  territoriali,  da
          ogni altro ente pubblico nonche' dai soggetti costituiti ai
          sensi del comma 5,  con  le  associazioni  culturali  o  di
          volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per
          statuto  finalita'  di  promozione   e   diffusione   della
          conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del  presente
          comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.". 
              Il  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
          recante "Codice delle leggi antimafia  e  delle  misure  di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226. 
              Si riporta il testo dell'articolo 15  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  novembre  2007,  n.  233
          (Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e
          le attivita' culturali, a norma  dell'  articolo  1,  comma
          404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296),  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  15  dicembre  2007,   n.   291,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.15.  Istituti  centrali,  nazionali  e  dotati  di
          autonomia speciale. 
              1. Sono istituti centrali: 
              a)  l'Istituto  centrale   per   il   catalogo   e   la
          documentazione; 
              b) l'Istituto centrale  per  il  catalogo  unico  delle
          biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; 
              c) l'Opificio delle pietre dure; 
              d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia; 
              e)  l'Istituto  centrale   per   il   restauro   e   la
          conservazione del patrimonio archivistico e  librario,  che
          assorbe l'Istituto centrale per la patologia del  libro  ed
          il Centro  fotoriproduzione,  legatoria  e  restauro  degli
          archivi di Stato; 
              f)  l'Istituto  centrale  per  gli   archivi   di   cui
          all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 20  ottobre
          1998, n. 368; 
              g)  l'Istituto  centrale   per   i   beni   sonori   ed
          audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato (81); 
              1-bis. Sono Istituti nazionali: 
              a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico  ed
          etnografico «L. Pigorini»; 
              b) il Museo nazionale d'arte orientale; 
              c) la Soprintendenza  alla  Galleria  nazionale  d'arte
          moderna e contemporanea; 
              d) l'Istituto nazionale per la grafica. 
              2. 
              3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale: 
              a) la Soprintendenza speciale per i  beni  archeologici
          di Pompei, Ercolano e Stabia; 
              b) la Soprintendenza speciale per i  beni  archeologici
          di Roma; 
              c)  la  Soprintendenza  speciale  per   il   patrimonio
          storico, artistico  ed  etnoantropologico  e  per  il  polo
          museale della citta' di Venezia e dei comuni  della  Gronda
          lagunare; 
              d)  la  soprintendenza  speciale  per   il   patrimonio
          storico, artistico  ed  etnoantropologico  e  per  il  polo
          museale della citta' di Napoli e della Reggia di Caserta ; 
              e)  la  Soprintendenza  speciale  per   il   patrimonio
          storico, artistico  ed  etnoantropologico  e  per  il  polo
          museale della citta' di Roma; 
              f)  la  Soprintendenza  speciale  per   il   patrimonio
          storico, artistico  ed  etnoantropologico  e  per  il  polo
          museale della citta' di Firenze; 
              g) l'Istituto superiore  per  la  conservazione  ed  il
          restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro; 
              h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma; 
              i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze; 
              l) il Centro per il libro e la lettura; 
              m) l'Archivio centrale dello Stato. 
              4.   Con   decreti   ministeriali   di    natura    non
          regolamentare, adottati ai sensi  dell'articolo  17,  comma
          4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  e
          dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, e successive modificazioni, sono  individuati
          gli istituti di cui al presente articolo, nonche' gli altri
          organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo  8
          del  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,   e
          successive  modificazioni,  nel  rispetto   dell'invarianza
          della spesa. 
              5. L'organizzazione ed il funzionamento degli  Istituti
          centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale sono
          definiti con uno  o  piu'  regolamenti,  emanati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 1, della citata legge  n.  400  del
          1988. Per tutti  gli  istituti  di  cui  al  primo  periodo
          continua ad applicarsi,  fino  all'entrata  in  vigore  dei
          predetti  regolamenti,  la  normativa  che  attualmente  li
          disciplina. 
              6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui  al
          presente  articolo  sono  conferiti  dai   titolari   delle
          strutture dirigenziali  di  livello  generale  da  cui  gli
          stessi istituti dipendono o cui afferiscono.".. 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 5 e 6, della
          legge 24 giugno 2013, n.  71  (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,
          recante disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell'area
          industriale  di  Piombino,  di   contrasto   ad   emergenze
          ambientali, in favore delle  zone  terremotate  del  maggio
          2012 e per accelerare la  ricostruzione  in  Abruzzo  e  la
          realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento
          di funzioni in materia  di  turismo  e  disposizioni  sulla
          composizione del CIPE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          25 giugno 2013, n. 147: 
              "Art. 1. 
              1. Il decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,  recante
          disposizioni urgenti per il rilancio dell'area  industriale
          di Piombino,  di  contrasto  ad  emergenze  ambientali,  in
          favore  delle  zone  terremotate  del  maggio  2012  e  per
          accelerare la ricostruzione in Abruzzo e  la  realizzazione
          degli interventi per Expo 2015, e' convertito in legge  con
          le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
              2. Al Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali
          sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri in materia di turismo.  Al  medesimo
          Ministero sono altresi' trasferite,  con  decorrenza  dalla
          data di adozione del decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse  umane,
          strumentali e finanziarie, compresa  la  gestione  residui.
          All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30  luglio
          1999, n. 300, il numero 12) e' sostituito dal seguente: 
              «12) Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
          del turismo». 
              3. In attuazione  del  comma  2,  con  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, si
          provvede al trasferimento al Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo del personale  transitato
          nei ruoli della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  in
          applicazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
          commi 19-bis e 19-quater, del decreto-legge 18 maggio 2006,
          n. 181,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni,  che  alla
          data del 21 maggio 2013 presta  servizio  presso  l'Ufficio
          per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri. 
              4. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  provvede
          alla riduzione delle strutture e delle dotazioni  organiche
          in misura  corrispondente  alle  funzioni  e  al  personale
          trasferiti. Il personale delle qualifiche non  dirigenziali
          trasferito  mantiene   il   trattamento   fondamentale   ed
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposto  al  momento   del   trasferimento.   Se   tale
          trattamento  risulta  piu'   elevato,   al   personale   e'
          corrisposto un assegno ad  personam,  riassorbibile  con  i
          successivi miglioramenti economici. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri si provvede  alla  puntuale  individuazione  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  trasferite  ai
          sensi dei commi da 2 a 8. 
              6. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
          del turismo e' autorizzato ad adeguare la propria struttura
          organizzativa sulla base delle disposizioni di cui al comma
          2. 
              7. Nelle more dell'adozione del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5,  il  Ministro
          dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  si
          avvale dell'Ufficio per  le  politiche  del  turismo  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              8. Le  risorse  finanziarie  disponibili  sul  bilancio
          autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
          individuate ai sensi del comma 5, sono versate  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato  per   la   riassegnazione   ai
          pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
              9. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
              «Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  ed  e'  costituito  in  via  permanente  dal
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  che  ne  e'  vice
          presidente, e  dai  Ministri  degli  affari  esteri,  dello
          sviluppo economico, delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  dei  beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  e   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  nonche'  dai  Ministri
          delegati  per  gli  affari   europei,   per   la   coesione
          territoriale, e per gli affari  regionali  in  qualita'  di
          presidente della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, e dal Presidente della Conferenza  dei  presidenti
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  o  un  suo  delegato,  in  rappresentanza   della
          Conferenza stessa.»; 
              b) al decimo comma, le parole: «un  Sottosegretario  di
          Stato alla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri»  sono
          sostituite   dalle   seguenti:   «un    Ministro    o    un
          Sottosegretario di Stato». 
              10. Dalle disposizioni di cui ai commi da  2  a  9  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              11. All'articolo 2 della legge 8 luglio 1986,  n.  349,
          il comma 4 e' abrogato. 
              12. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20
          ottobre 1998, n. 368, le parole: «Il Ministro e' componente
          del CIPE» sono soppresse. 
              13. All'articolo 2, comma  3,  della  legge  16  aprile
          1987, n. 183, le parole: «dei comitati indicati nei commi 1
          e 2, nonche'» sono soppresse e le parole: «a tali comitati»
          sono sostituite dalle seguenti: «a tale comitato». 
              14. All'articolo 61, comma 7, della legge  27  dicembre
          2002, n. 289, il primo periodo e' soppresso. 
              15.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale.".