Art. 2 Misure urgenti per la prosecuzione delle attivita' di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del (( programma )) «500 giovani per la cultura». 1. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, d'ora innanzi «Ministero», attua un programma straordinario finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attivita' di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e la fruizione da parte del pubblico, (( anche attraverso l'utilizzo di appositi portali e dispositivi mobili intelligenti. )) Per la realizzazione del (( programma )) e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, (( integrata )) anche con eventuali finanziamenti europei. Il programma si conforma ai criteri e alle linee direttive elaborati, anche in attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e dall'Istituto centrale per gli archivi del Ministero. (( Il programma prevede l'implementazione di sistemi integrati di conoscenza attraverso la produzione di risorse digitali, digitalizzazione di immagini e riproduzioni del patrimonio medesimo nelle sue diverse componenti anche tramite accordi con le Regioni, le Universita', le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), gli Istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali, nonche' con fondazioni e associazioni interessate alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ivi comprese associazioni o fondazioni di scopo costituite per contribuire al programma con proprie risorse o con erogazioni liberali da parte di accademie, fondazioni, imprese e privati cittadini. )) Lo svolgimento del programma si inserisce nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacita' elaborative adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Per il supporto tecnologico e strumentale finalizzato alla progettazione e all'attuazione del programma il Ministero puo' avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che svolgera' tali funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, nonche' di altri soggetti pubblici o privati in possesso delle idonee qualificazioni tecniche e organizzative. 2. Il programma e' attuato presso gli istituti e i luoghi della cultura statali sotto la direzione dei titolari degli istituti medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, laureati nelle discipline afferenti al programma (( o in possesso del titolo rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, )) da formare, per la durata di dodici mesi, nelle attivita' di inventariazione e di digitalizzazione presso gli istituti e i luoghi della cultura statali. (( Al termine del programma, e' rilasciato a coloro che lo abbiano portato a termine un apposito attestato di partecipazione, valutabile ai fini di eventuali successive procedure selettive del Ministero e degli Istituti da esso vigilati. )) 3. I sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo si adeguano agli standard dei dati aperti e accessibili, cosi' come definiti in base alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e conseguenti disposizioni attuative, nonche' in base agli atti dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione e accessibilita' in rete dei materiali culturali e in materia di conservazione digitale. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.500.000 per l'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: "Art. 17. Catalogazione 1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attivita'. 2. Le procedure e le modalita' di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. 3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle universita', concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione. 4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalita' di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali. 5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione. 6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 e' disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.". Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187: "Art. 19. Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale. 1. E' istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato. 2. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicita' e persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialita', semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese. Per quanto non previsto dal presente decreto all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.". Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1963, n. 285. La legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2004, n. 13. Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O..