(( Art. 2 bis 
 
 
Modifiche all'articolo  52  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
                              paesaggio 
 
  1. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  7-bis,  i
comuni, sentito il soprintendente, individuano altresi' i  locali,  a
chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attivita' di artigianato
tradizionale e altre attivita' commerciali tradizionali, riconosciute
quali espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi  delle
convenzioni UNESCO di cui al medesimo  articolo  7-bis,  al  fine  di
assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto
della liberta' di iniziativa economica di cui all'articolo  41  della
Costituzione»; 
  b)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Esercizio   del
commercio  in  aree  di  valore  culturale  e  nei   locali   storici
tradizionali». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato decreto
          legislativon. 42 del 2004, come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Arti. 52. Esercizio del commercio in  aree  di  valore
          culturale e nei locali storici tradizionali. 
              1. Con le deliberazioni  previste  dalla  normativa  in
          materia di riforma della disciplina relativa al settore del
          commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano
          le aree  pubbliche  aventi  valore  archeologico,  storico,
          artistico e paesaggistico nelle quali vietare o  sottoporre
          a condizioni particolari l'esercizio del commercio. 
              1-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
          7-bis, i comuni,  sentito  il  soprintendente,  individuano
          altresi' i locali, a chiunque appartenenti,  nei  quali  si
          svolgono attivita'  di  artigianato  tradizionale  e  altre
          attivita'  commerciali  tradizionali,  riconosciute   quali
          espressione dell'identita' culturale  collettiva  ai  sensi
          delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis,
          al fine di  assicurarne  apposite  forme  di  promozione  e
          salvaguardia, nel rispetto  della  liberta'  di  iniziativa
          economica di cui all'articolo 41 della Costituzione. 
              1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio,  nelle  aree
          pubbliche aventi particolare valore archeologico,  storico,
          artistico  e  paesaggistico,  di  attivita'  commerciali  e
          artigianali in forma ambulante o su posteggio,  nonche'  di
          qualsiasi altra attivita' non compatibile con  le  esigenze
          di  tutela  del  patrimonio  culturale,   con   particolare
          riferimento alla necessita' di  assicurare  il  decoro  dei
          complessi monumentali e degli altri  immobili  del  demanio
          culturale interessati da flussi  turistici  particolarmente
          rilevanti,  nonche'  delle  aree  a  essi  contermini,   le
          Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici  e
          le  soprintendenze,  sentiti  gli  enti  locali,   adottano
          apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere
          non compatibili con le specifiche esigenze di tutela  e  di
          valorizzazione, comprese  le  forme  di  uso  pubblico  non
          soggette  a  concessione  di  uso  individuale,  quali   le
          attivita' ambulanti senza posteggio,  nonche',  ove  se  ne
          riscontri  la  necessita',  l'uso  individuale  delle  aree
          pubbliche di pregio a seguito del rilascio  di  concessioni
          di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.".