Art. 3 
 
 
Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la  regolare  apertura
         al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura 
 
  1. Allo scopo di garantire la regolare apertura al  pubblico  e  il
corretto funzionamento  degli  istituti  e  dei  luoghi  di  cultura,
nell'elenco 1, recante  «Disposizioni  legislative  autorizzative  di
riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007,  n.
244, al numero 14, rubricato «Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali», sono soppresse le seguenti parole:  «Decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110». I proventi di cui all'articolo
110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono  riassegnati
a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in
corso del Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo. 
  2. All'articolo 110, comma 3, del codice  dei  beni  culturali,  le
parole «dei luoghi medesimi» sono sostituite dalle  seguenti:  «e  al
funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura  appartenenti
o in consegna allo Stato». 
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a  19,2  milioni
di euro a decorrere dal 2014, si provvede quanto a  12,8  milioni  di
euro ai sensi dell'articolo  15  e  quanto  a  6,4  milioni  di  euro
mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato  di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24  dicembre
2007, n. 244. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008), modificata dalla  presente  legge,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n.
          300. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  110  del  citato
          decreto legislativon. 42 del 2004,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 110. Incasso e riparto di proventi. 
              1. Nei casi previsti  dall'articolo  115,  comma  2,  i
          proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di  ingresso
          agli istituti ed  ai  luoghi  della  cultura,  nonche'  dai
          canoni  di  concessione  e   dai   corrispettivi   per   la
          riproduzione dei beni culturali, sono versati  ai  soggetti
          pubblici cui gli  istituti,  i  luoghi  o  i  singoli  beni
          appartengono  o  sono  in  consegna,  in  conformita'  alle
          rispettive disposizioni di contabilita' pubblica. 
              2.  Ove  si  tratti  di   istituti,   luoghi   o   beni
          appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al
          comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria  provinciale
          dello Stato, anche mediante versamento  in  conto  corrente
          postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto
          corrente  bancario  aperto  da  ciascun   responsabile   di
          istituto o  luogo  della  cultura  presso  un  istituto  di
          credito.  In  tale  ultima  ipotesi   l'istituto   bancario
          provvede, non oltre cinque  giorni  dalla  riscossione,  al
          versamento delle somme affluite alla sezione  di  tesoreria
          provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e  delle
          finanze riassegna le somme incassate alle competenti unita'
          previsionali di base dello stato di previsione della  spesa
          del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal
          Ministero medesimo. 
              3. I proventi derivanti  dalla  vendita  dei  biglietti
          d'ingresso agli istituti ed ai  luoghi  appartenenti  o  in
          consegna allo Stato sono destinati  alla  realizzazione  di
          interventi  per  la  sicurezza  e  la  conservazione  e  al
          funzionamento degli istituti e  dei  luoghi  della  cultura
          appartenenti  o  in   consegna   allo   Stato,   ai   sensi
          dell'articolo 29, nonche' all'espropriazione e all'acquisto
          di  beni  culturali,   anche   mediante   esercizio   della
          prelazione. 
              4. I proventi derivanti  dalla  vendita  dei  biglietti
          d'ingresso agli istituti ed ai  luoghi  appartenenti  o  in
          consegna  ad  altri  soggetti   pubblici   sono   destinati
          all'incremento  ed  alla  valorizzazione   del   patrimonio
          culturale.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  616,  della
          citata leggen. 244 del 2007: 
              "616. Istituzione Fondi da  ripartire  negli  stati  di
          previsione dei Ministeri. 
              In relazione a quanto disposto  dal  comma  615,  negli
          stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo  comma
          sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del
          Ministro competente, nel rispetto delle finalita' stabilite
          dalle stesse disposizioni legislative.".