(( Art. 3 bis Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali 1. Per l'organizzazione e lo svolgimento del Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali, che si terra' a Firenze nel 2014, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei fondi dedicati alle attivita' culturali a valere sulle somme individuate dal comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.: "83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, e' riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonche' per interventi di restauro paesaggistico e per attivita' culturali.". Note all'art. 3-ter: Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2006, n. 58, comemodificato dalla presente legge: "Art. 4. Misure di sostegno. 1. Ai fini di una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti, sono previsti interventi volti: a) allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai siti italiani UNESCO, ivi compresa l'elaborazione dei piani di gestione; b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico, nonche' servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza; c) alla realizzazione, anche in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilita', purche' funzionali ai siti medesimi; d) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani inseriti nella lista del "patrimonio mondiale" sotto la tutela dell'UNESCO, nonche' alla diffusione della loro conoscenza; nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attivita' culturali delle scuole; d-bis) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale.".