(( Art. 3 ter Disposizioni per la valorizzazione dei siti UNESCO 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), dopo la parola: «realizzazione,» e' inserita la seguente: «anche»; b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani inseriti nella lista del "patrimonio mondiale" sotto la tutela dell'UNESCO, nonche' alla diffusione della loro conoscenza; nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attivita' culturali delle scuole.». ))