(( Art. 3 ter 
 
 
         Disposizioni per la valorizzazione dei siti UNESCO 
 
  1. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera c), dopo la parola: «realizzazione,» e' inserita la
seguente: «anche»; 
  b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei  siti  italiani
inseriti nella  lista  del  "patrimonio  mondiale"  sotto  la  tutela
dell'UNESCO,  nonche'  alla   diffusione   della   loro   conoscenza;
nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si  attua
anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attivita'
culturali delle scuole.». ))