(( Art. 3 quinquies 
 
 
            Conseguimento della qualifica di restauratore 
 
  1. All'articolo 182 del codice di cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1-octies, e' inserito il seguente: 
  «1-novies. I titoli di studio di cui alla  sezione  I,  Tabella  1,
dell'Allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al  comma
1, relativamente ai settori di competenza, di  cui  alla  sezione  II
dell'Allegato B, cui si  riferiscono  gli  insegnamenti  di  restauro
impartiti. Le posizioni di  inquadramento  di  cui  alla  sezione  I,
Tabella  2,  dell'Allegato  B  consentono  l'iscrizione   nell'elenco
relativamente  ai  settori  di  competenza  cui  si  riferiscono   le
attivita'   lavorative   svolte   a    seguito    dell'inquadramento.
L'esperienza  professionale  di  cui  alla  sezione  I,  Tabella   3,
dell'Allegato B consente l'iscrizione  nell'elenco  relativamente  al
settore di competenza cui si riferiscono  le  attivita'  di  restauro
svolte in via prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si
riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di almeno  due
anni». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  182  del  citato
          decreto legislativon. 42 del 2004,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 182. Disposizioni transitorie 
              1.  In   via   transitoria,   agli   effetti   indicati
          all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce  la  qualifica  di
          restauratore di beni culturali, per il settore o i  settori
          specifici richiesti tra quelli  indicati  nell'allegato  B,
          colui il  quale  abbia  maturato  una  adeguata  competenza
          professionale nell'ambito del restauro dei  beni  culturali
          mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. 
              1-bis. La qualifica di restauratore di  beni  culturali
          e' attribuita, in esito ad apposita procedura di  selezione
          pubblica  da  concludere  entro  il  30  giugno  2015,  con
          provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
          in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e
          reso accessibile  a  tutti  gli  interessati.  Alla  tenuta
          dell'elenco provvede  il  Ministero  medesimo,  nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza  pubblica.  Gli  elenchi  vengono   tempestivamente
          aggiornati, anche mediante inserimento  dei  nominativi  di
          coloro  i  quali   conseguono   la   qualifica   ai   sensi
          dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9. 
              1-ter. La  procedura  di  selezione  pubblica,  indetta
          entro il 31 dicembre 2012, consiste nella  valutazione  dei
          titoli  e  delle  attivita',  e  nella   attribuzione   dei
          punteggi, indicati nell'allegato  B  del  presente  codice.
          Entro lo stesso  termine  con  decreto  del  Ministro  sono
          definite le linee guida per l'espletamento della  procedura
          di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto  dal
          presente    articolo,     sentite     le     organizzazioni
          imprenditoriali  e  sindacali  piu'   rappresentative.   La
          qualifica di restauratore di beni  culturali  e'  acquisita
          con un punteggio  pari  al  numero  dei  crediti  formativi
          indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al  decreto
          del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il  punteggio  previsto
          dalla tabella 1 dell'allegato B  spetta  per  i  titoli  di
          studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per
          quelli conseguiti entro la data del  31  dicembre  2014  da
          coloro i quali risultino iscritti ai  relativi  corsi  alla
          data del  30  giugno  2012.  Il  punteggio  previsto  dalla
          tabella 2  dell'allegato  B  spetta  per  la  posizione  di
          inquadramento formalizzata entro  la  data  del  30  giugno
          2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B
          spetta per l'attivita' di restauro  presa  in  carico  alla
          data di entrata in vigore  della  presente  disposizione  e
          conclusasi entro il 31 dicembre 2014. 
              1-quater.  Ai  fini  dell'attribuzione   dei   punteggi
          indicati nella tabella 3 dell'allegato B: 
              a)  e'  considerata  attivita'  di  restauro  di   beni
          culturali   mobili   e   superfici   decorate    di    beni
          architettonici l'attivita' caratterizzante  il  profilo  di
          competenza del  restauratore  di  beni  culturali,  secondo
          quanto previsto nell'allegato A del regolamento di  cui  al
          decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86; 
              b) e' riconosciuta  soltanto  l'attivita'  di  restauro
          effettivamente svolta dall'interessato, direttamente  e  in
          proprio  ovvero  direttamente  e  in  rapporto  di   lavoro
          dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa  o
          a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di  lavoro  alle
          dipendenze  di  amministrazioni  pubbliche  preposte   alla
          tutela  dei  beni  culturali,   con   regolare   esecuzione
          certificata  nell'ambito  della  procedura   di   selezione
          pubblica; 
              c) l'attivita' svolta deve risultare da  atti  di  data
          certa emanati, ricevuti o  anche  custoditi  dall'autorita'
          preposta alla tutela del bene oggetto dei  lavori  o  dagli
          istituti di cui all'articolo 9 del decreto  legislativo  20
          ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento
          dell'appalto,  in  corso  d'opera  o   al   momento   della
          conclusione dell'appalto,  ivi  compresi  atti  concernenti
          l'organizzazione  ed  i  rapporti  di  lavoro  dell'impresa
          appaltatrice; 
              d) la durata dell'attivita' di restauro e'  documentata
          dai termini di consegna e di completamento dei lavori,  con
          possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori  eseguiti
          nello stesso periodo. 
              1-quinquies. Puo' altresi' acquisire  la  qualifica  di
          restauratore  di  beni  culturali,  ai   medesimi   effetti
          indicati all'articolo 29, comma 9-bis,  previo  superamento
          di una prova di idoneita' con  valore  di  esame  di  Stato
          abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto  del
          Ministro  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca da emanare,  d'intesa  con
          la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro  il  31  dicembre
          2012, colui  il  quale  abbia  acquisito  la  qualifica  di
          collaboratore restauratore di beni culturali ai  sensi  del
          comma 1-sexies  del  presente  articolo.  Con  il  medesimo
          decreto sono stabilite le modalita' per lo  svolgimento  di
          una distinta prova di idoneita'  con  valore  di  esame  di
          Stato  abilitante,  finalizzata  al   conseguimento   della
          qualifica di restauratore di beni  culturali,  ai  medesimi
          effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, cui  possono
          accedere coloro i quali, entro il termine  e  nel  rispetto
          della condizione previsti  dal  comma  1-ter  del  presente
          articolo,  abbiano  conseguito  la  laurea  o  il   diploma
          accademico di primo livello in Restauro delle accademie  di
          belle arti, nonche' la laurea  specialistica  o  magistrale
          ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro
          delle accademie di belle  arti,  corrispondenti  ai  titoli
          previsti nella tabella 1  dell'allegato  B,  attraverso  un
          percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque
          anni. La predetta prova si  svolge  presso  le  istituzioni
          dove si sono tenuti i corsi  di  secondo  livello,  che  vi
          provvedono con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo  29,
          comma  10,  acquisisce  la   qualifica   di   collaboratore
          restauratore  di  beni  culturali,  in  esito  ad  apposita
          procedura  di  selezione  pubblica  indetta  entro  il   31
          dicembre 2012, colui il quale, alla data  di  pubblicazione
          del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
              a)  abbia  conseguito  la   laurea   specialistica   in
          Conservazione e restauro del  patrimonio  storico-artistico
          (12/S) ovvero  la  laurea  magistrale  in  Conservazione  e
          restauro dei beni culturali (LM11), ovvero  il  diploma  di
          laurea in Conservazione dei beni culturali,  se  equiparato
          dalle  universita'  alle  summenzionate  classi,  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; 
              b) abbia conseguito la laurea in  Beni  culturali  (L1)
          ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei
          beni culturali (L43); 
              c) abbia  conseguito  un  diploma  in  Restauro  presso
          accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; 
              d) abbia conseguito un diploma  presso  una  scuola  di
          restauro  statale  ovvero   un   attestato   di   qualifica
          professionale presso una scuola di  restauro  regionale  ai
          sensi dell'articolo 14 della legge  21  dicembre  1978,  n.
          845, con insegnamento non inferiore a due anni; 
              e) risulti inquadrato nei ruoli  delle  amministrazioni
          pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito
          del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo
          di assistente tecnico restauratore; 
              f) abbia svolto attivita' di restauro di beni culturali
          mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non
          meno di quattro anni, con regolare  esecuzione  certificata
          nell'ambito  della   procedura   di   selezione   pubblica.
          L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del
          datore     di     lavoro,     ovvero     autocertificazione
          dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              1-septies. Puo'  altresi'  acquisire  la  qualifica  di
          collaboratore  restauratore  di  beni   culturali,   previo
          superamento di una prova di idoneita', secondo le modalita'
          stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con
          la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  entro  il  30  giugno
          2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti  previsti
          dal  comma  1-sexies  del  presente  articolo  nel  periodo
          compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014. (290) 
              1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di
          beni  culturali  e'  attribuita   con   provvedimenti   del
          Ministero che danno luogo all'inserimento  in  un  apposito
          elenco reso  accessibile  a  tutti  gli  interessati.  Alla
          tenuta  dell'elenco   provvede   il   Ministero   medesimo,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              1-novies. I titoli di studio di  cui  alla  sezione  I,
          Tabella  1,   dell'Allegato   B   consentono   l'iscrizione
          nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di
          competenza, di cui alla sezione II dell'Allegato B, cui  si
          riferiscono gli  insegnamenti  di  restauro  impartiti.  Le
          posizioni di inquadramento di cui alla sezione  I,  Tabella
          2,  dell'Allegato  B  consentono  l'iscrizione  nell'elenco
          relativamente ai settori di competenza cui  si  riferiscono
          le    attivita'     lavorative     svolte     a     seguito
          dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui  alla
          sezione I, Tabella 3, dell'Allegato B consente l'iscrizione
          nell'elenco relativamente al settore di competenza  cui  si
          riferiscono  le  attivita'  di  restauro  svolte   in   via
          prevalente, nonche' agli eventuali  altri  settori  cui  si
          riferiscono attivita' di restauro svolte per la  durata  di
          almeno due anni. 
              2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29,  comma
          11, ed in attesa della emanazione dei  decreti  di  cui  ai
          commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro,  la  Fondazione  "Centro  per  la
          conservazione ed il restauro dei beni culturali La  Venaria
          Reale" e' autorizzata ad  istituire  ed  attivare,  in  via
          sperimentale, per un ciclo formativo,  in  convenzione  con
          l'Universita' di Torino e  il  Politecnico  di  Torino,  un
          corso di laurea magistrale a ciclo unico per la  formazione
          di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma  6  e
          seguenti dello stesso  articolo  29.  Il  decreto  predetto
          definisce l'ordinamento didattico  del  corso,  sulla  base
          dello specifico progetto approvato  dai  competenti  organi
          della  Fondazione  e  delle  universita',  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              3. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente codice, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali  adottano  le   necessarie   disposizioni   di
          adeguamento alla  prescrizione  di  cui  all'articolo  103,
          comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero  procede  in
          via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,
          della Costituzione. 
              3-bis. In deroga al divieto di  cui  all'articolo  146,
          comma  4,  secondo  periodo  sono  conclusi  dall'autorita'
          competente  alla  gestione  del  vincolo  paesaggistico   i
          procedimenti  relativi  alle  domande   di   autorizzazione
          paesaggistica in sanatoria presentate entro  il  30  aprile
          2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del
          presente  comma,  ovvero  definiti  con  determinazione  di
          improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto,
          senza   pronuncia   nel   merito    della    compatibilita'
          paesaggistica  dell'intervento.   In   tale   ultimo   caso
          l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte
          interessata, a riaprire il procedimento  ed  a  concluderlo
          con atto motivato nei termini di  legge.  Si  applicano  le
          sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5. 
              3-ter. Le disposizioni del  comma  3-bis  si  applicano
          anche alle domande di sanatoria presentate nei  termini  ai
          sensi dell'articolo 1,  commi  37  e  39,  della  legge  15
          dicembre 2004, n. 308, ferma  restando  la  quantificazione
          della sanzione pecuniaria ivi stabilita.  Il  parere  della
          soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge
          15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante. 
              3-quater.  Agli   accertamenti   della   compatibilita'
          paesaggistica effettuati, alla data di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, ai  sensi  dell'articolo  181,
          comma  1-quater,  si   applicano   le   sanzioni   di   cui
          all'articolo 167, comma 5.".