Art. 4 
 
Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  delle  biblioteche  e
  degli archivi  e  per  la  promozione  della  recitazione  e  della
  lettura. 
  1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, e' aggiunto, infine, il seguente comma: 
    ((  «Non  e'  considerata  pubblica  la  recitazione   di   opere
letterarie effettuata, senza scopo di lucro,  all'interno  di  musei,
archivi e  biblioteche  pubblici  ai  fini  esclusivi  di  promozione
culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in  base
a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo». )) 
  2. (( I soggetti pubblici preposti all'erogazione o  alla  gestione
dei finanziamenti della  ricerca  scientifica  adottano,  nella  loro
autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto
ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o  superiore
al 50 per cento con fondi pubblici, quando  documentati  in  articoli
pubblicati su periodici a carattere scientifico  che  abbiano  almeno
due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda  di
progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno  concorso
alla realizzazione degli stessi. L'accesso aperto si realizza: 
  a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della
prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo  sia  accessibile  a
titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente; 
  b) tramite la  ripubblicazione  senza  fini  di  lucro  in  archivi
elettronici  istituzionali  o   disciplinari,   secondo   le   stesse
modalita',  entro  18  mesi  dalla   prima   pubblicazione   per   le
pubblicazioni delle aree disciplinari  scientifico-tecnico-mediche  e
24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. 
  2-bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i  diritti
sui risultati delle attivita'  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione
godono  di  protezione  ai  sensi  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. )) 
  3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il
reperimento e l'uso dell'informazione  culturale  e  scientifica,  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo  ed  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  adottano
strategie coordinate per  ((  l'unificazione  ))  delle  banche  dati
rispettivamente  gestite,   quali   quelle   riguardanti   l'anagrafe
nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali  e
la documentazione bibliografica. 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni  contenute  ((  nel  presente
articolo )) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  4-bis. (( All'articolo 2, comma 5, della legge 27 luglio  2011,  n.
128, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
    «g-bis)  libri  venduti  a  centri   di   formazione   legalmente
riconosciuti, istituzioni o centri con finalita'  scientifiche  o  di
ricerca,  biblioteche,  archivi   e   musei   pubblici,   istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, educative e universita'». 
  4-ter. La lettera b) del comma 4 dell'articolo  2  della  legge  27
luglio 2011, n. 128, e' abrogata. 
  4-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12  novembre  2011,
n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al terzo periodo, le parole: «90 milioni  di  euro,  per  l'anno
2013,» sono sostituite dalle seguenti: «91,3  milioni  di  euro,  per
l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da destinare alle istituzioni
culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17
ottobre 1996, n. 534»; 
  b) al quarto periodo, dopo le parole: «carattere finanziario»  sono
aggiunte le seguenti: «, ad esclusione  delle  risorse  da  destinare
alle istituzioni culturali di cui al terzo periodo  cui  si  provvede
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo». 
  4-quinquies. All'onere derivante dal comma  4-quater,  pari  a  1,3
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma
5, del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  15  della  legge  22
          aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore  e  di
          altri diritti connessi al suo esercizio), pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 15. 
              Il  diritto  esclusivo  di  eseguire,  rappresentare  o
          recitare in pubblico ha  per  oggetto,  la  esecuzione,  la
          rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia
          gratuitamente  che  a   pagamento,   dell'opera   musicale,
          dell'opera  drammatica,  dell'opera   cinematografica,   di
          qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo  e  dell'opera
          orale. 
              Non   e'   considerata    pubblica    la    esecuzione,
          rappresentazione o recitazione dell'opera entro la  cerchia
          ordinaria della famiglia,  del  convitto,  della  scuola  o
          dell'istituto di ricovero, purche' non effettuata  a  scopo
          di lucro. 
              Non e' considerata pubblica  la  recitazione  di  opere
          letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di
          musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi  di
          promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse
          individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo..''. 
              Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30  (Codice
          della proprieta'  industriale,  a  norma  dell'articolo  15
          della legge 12 dicembre 2002, n. 273), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  2  della  legge  27
          luglio 2011,  n.  128  (Nuova  disciplina  del  prezzo  dei
          libri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto  2011,
          n. 181, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. Disciplina del prezzo dei libri. 
              1. Il prezzo al consumatore finale  dei  libri  venduti
          sul   territorio   nazionale   e'    liberamente    fissato
          dall'editore o dall'importatore ed e'  da  questo  apposto,
          comprensivo di imposta  sul  valore  aggiunto,  su  ciascun
          esemplare o su apposito allegato. 
              2. E' consentita la vendita dei  libri  ai  consumatori
          finali, da chiunque e con qualsiasi  modalita'  effettuata,
          compresa la vendita per corrispondenza anche  nel  caso  in
          cui   abbia   luogo   mediante   attivita'   di   commercio
          elettronico, con uno sconto fino ad una percentuale massima
          del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1. 
              3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori  e'
          consentita   la   possibilita'   di   realizzare   campagne
          promozionali distinte tra loro, non reiterabili  nel  corso
          dell'anno solare e di durata non superiore a un  mese,  con
          sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 che eccedano
          il limite indicato al comma 2 purche' non  superiori  a  un
          quarto del prezzo fissato ai sensi del predetto comma 1. E'
          comunque  fatta  salva  la  facolta'   dei   venditori   al
          dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi
          in grado di partecipare alle medesime  condizioni,  di  non
          aderire a tali campagne promozionali. 
              4.  La  vendita  di  libri  ai  consumatori  finali  e'
          consentita con sconti fino ad una percentuale  massima  del
          20 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1: 
              a)  in  occasione  di  manifestazioni  di   particolare
          rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai
          sensi degli articoli 40 e 41  del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112; 
              b) (abrogata). 
              5. I commi 1 e  2  non  si  applicano  per  i  seguenti
          prodotti: 
              a) libri per bibliofili, intesi come quelli  pubblicati
          a tiratura limitata per un ambito ristretto  e  di  elevata
          qualita' formale e tipografica; 
              b) libri d'arte, intesi  come  quelli  stampati,  anche
          parzialmente, con metodi artigianali  per  la  riproduzione
          delle opere artistiche, quelli con  illustrazioni  eseguite
          direttamente a mano e quelli che  sono  rilegati  in  forma
          artigianale; 
              c) libri antichi e di edizioni esaurite; 
              d) libri usati; 
              e) libri posti fuori catalogo dall'editore; 
              f) libri pubblicati da almeno venti  mesi  e  dopo  che
          siano  trascorsi  almeno  sei  mesi  dall'ultimo   acquisto
          effettuato  dalla  libreria  o  da   altro   venditore   al
          dettaglio; 
              g) edizioni destinate  in  via  prioritaria  ad  essere
          cedute nell'ambito di rapporti associativi; 
              g-bis) libri venduti a centri di formazione  legalmente
          riconosciuti,   istituzioni   o   centri   con    finalita'
          scientifiche o di ricerca,  biblioteche,  archivi  e  musei
          pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine  e  grado,
          educative e universita' . 
              6.  Il  prezzo  complessivo  di   collane,   collezioni
          complete, grandi opere, fissato in via preventiva ai  sensi
          del comma 1, puo' essere diverso dalla somma dei prezzi dei
          singoli volumi che le compongono. 
              7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme  in
          materia di vendite promozionali, di saldi di fine  stagione
          e di disciplina del settore della distribuzione commerciale
          di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4  dell'articolo  3
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
              8. La vendita di libri, effettuata in difformita' dalle
          disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione
          delle sanzioni di cui agli articoli  22,  comma  3,  e  29,
          commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 
              9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del
          presente   articolo   e   provvede    all'accertamento    e
          all'irrogazione delle  sanzioni  previste  al  comma  8;  i
          relativi proventi sono attribuiti al comune  nel  quale  le
          violazioni hanno avuto luogo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 33,  comma  1,  della
          legge  12  novembre  2011,  n.  183  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di  stabilita'  2012)  ,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265, S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 33. Disposizioni diverse. 
              1.  La  dotazione  del  fondo   di   cui   all'articolo
          7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10  febbraio  2009,
          n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile
          2009, n. 33, e' incrementata di 1.113 milioni di  euro  per
          l'anno 2012 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,   tra   le   finalita'   indicate
          nell'elenco n. 3 allegato alla presente  legge.  Una  quota
          pari a 70 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo
          e' destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi
          urgenti finalizzati al  riequilibrio  socio-economico,  ivi
          compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e
          allo sviluppo dei territori e alla promozione di  attivita'
          sportive, culturali e sociali di cui all'articolo 1,  comma
          40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010,  n.  220.
          E' altresi' rifinanziata  di  91,3  milioni  di  euro,  per
          l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da  destinare  alle
          istituzioni  culturali  comprese  nella  tabella   di   cui
          all'articolo 1 della  legge  17  ottobre  1996,  n.  534  ,
          l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  13,  comma
          3-quater,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n.  133.  Alla  ripartizione   della   predetta   quota   e
          all'individuazione dei beneficiari si provvede con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con
          apposito atto di indirizzo delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per  i  profili  di  carattere  finanziario,  ad
          esclusione delle  risorse  da  destinare  alle  istituzioni
          culturali di cui al  terzo  periodo  cui  si  provvede  con
          decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
          del turismo.".