(( Art. 4 bis 
 
 
         Decoro dei complessi monumentali ed altri immobili 
 
  1. All'articolo 52 del Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1
e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio,  nelle  aree  pubbliche
aventi  particolare  valore  archeologico,   storico,   artistico   e
paesaggistico,  di  attivita'  commerciali  e  artigianali  in  forma
ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi  altra  attivita'  non
compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio  culturale,  con
particolare riferimento alla necessita' di assicurare il  decoro  dei
complessi monumentali e degli altri immobili  del  demanio  culturale
interessati da flussi turistici  particolarmente  rilevanti,  nonche'
delle aree a essi contermini,  le  Direzioni  regionali  per  i  beni
culturali e paesaggistici  e  le  soprintendenze,  sentiti  gli  enti
locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli  usi  da
ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di  tutela  e  di
valorizzazione, comprese le forme di  uso  pubblico  non  soggette  a
concessione di uso individuale, quali le  attivita'  ambulanti  senza
posteggio,  nonche',  ove  se  ne  riscontri  la  necessita',   l'uso
individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio  di
concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dell'articolo 52 del  decreto  legislativo
          n. 42 del 2004, come modificato dalla  presente  legge,  si
          veda la nota all'art. 2-bis.