(( Art. 5 bis 
 
 
          Contributo in favore del Centro Pio Rajna in Roma 
 
  1. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli  anni
2013, 2014 e 2015 per il finanziamento del Centro  di  studi  per  la
ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna in Roma. 
  2. Il contributo di cui al comma 1  e'  destinato  a  sostenere  le
attivita'  di  ricerca  storica,  filologica  e  bibliografica  sulla
cultura umanistica italiana del Centro  Pio  Rajna,  con  particolare
attenzione alle iniziative mirate  allo  sviluppo  della  ricerca  su
Dante e sulla sua opera, in occasione del  settimo  centenario  della
morte del poeta, che cadra' nel 2021,  nonche'  all'informatizzazione
della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana
(BiGLI), pubblicata dal Centro  Pio  Rajna,  in  modo  da  garantirne
l'accesso attraverso il sito internet del medesimo Centro. 
  3. Il Centro Pio Rajna trasmette  al  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali  e  del  turismo,  al  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministro degli  affari  esteri,
entro il 31 gennaio di ciascun  anno,  una  relazione  sull'attivita'
svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei  contributi  pubblici
ricevuti, con  specifico  riferimento  ai  contributi  statali  e  al
perseguimento delle finalita' di cui al comma 2. 
  4. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il  Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro  degli  affari  esteri
trasmettono la relazione di cui al comma 3 alle Camere. 
  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 10 del  decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti  in  materia
          fiscale e di finanza pubblica), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  29  novembre  2004,  n.  280,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2004,  n.
          302: 
              "Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi. 
              1.  Al  decreto-legge  30  settembre  2003,   n.   269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti ulteriori modifiche: 
              a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
          dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»  e:
          «terza  rata»,  sono  sostituite,  rispettivamente,   dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
              b) nell'allegato 1,  ultimo  periodo,  le  parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
              c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole:  «30  giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".