Art. 6 
 
Disposizioni urgenti per la realizzazione  di  centri  di  produzione
  artistica, (( nonche' di musica, danza e teatro contemporanei. )) 
  1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di
spazi di creazione e produzione di (( arte, musica,  danza  e  teatro
contemporanei, )) entro il 30 giugno di ogni anno,  il  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, con  proprio  decreto
da adottarsi di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio, anche sulla base di
segnalazione dei soggetti interessati,  individua,  nel  rispetto  di
quanto   previsto    dalle    disposizioni    vigenti    in    ordine
all'utilizzazione, alla valorizzazione e al  trasferimento  dei  beni
immobili pubblici, i beni immobili di proprieta' dello Stato, ((  con
particolare riferimento alle caserme dismesse e alle scuole  militari
inutilizzate, non utilizzabili per altre )) finalita' istituzionali e
non  trasferibili  agli  enti  territoriali  ai  sensi  del   decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che possono  essere  destinati  ad
ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri. 
  (( 1-bis. Qualora l'attivita' dei giovani artisti di cui al comma 1
riguardi progetti architettonici di abbellimento di edifici  pubblici
e preveda l'esecuzione di opere d'arte  di  pittura  e  scultura,  di
decorazione interna ed esterna, essi possono usufruire di  una  parte
della quota del 2 per cento prevista all'articolo 1  della  legge  29
luglio 1949, n. 717. )) 
  2. (( I beni individuati  ai  sensi  del  comma  1  sono  locati  o
concessi per un periodo non inferiore  a  dieci  anni  ad  un  canone
mensile simbolico non superiore ad euro 150 con oneri di manutenzione
ordinaria a carico del locatario o  concessionario.  Tali  beni  sono
locati  o  concessi  esclusivamente  a  cooperative  di  artisti   ed
associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano, dall'ente
gestore che predispone un bando pubblico  ai  fini  dell'assegnazione
dei beni ai progetti maggiormente meritevoli. I  soggetti  collettivi
beneficiari della misura devono dimostrare che i soci o gli associati
dispongono di un adeguato progetto  artistico-culturale.  L'eventuale
sub-concessione   o   sub-locazione   deve   essere   preventivamente
autorizzata dall'ente gestore.  Le  entrate  derivanti  dal  presente
comma sono iscritte in un apposito fondo pari ad un milione  di  euro
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo
e' destinato all'erogazione di contributi a fondo  perduto  a  favore
delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che  compiano
opere  di  manutenzione  straordinaria,  in  proporzione  alle  spese
sostenute. Con apposito decreto del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono  individuati  i
criteri di assegnazione dei contributi di cui al periodo  precedente,
nell'ambito e nel limite delle risorse del fondo di cui  al  presente
comma. )) 
  3. (( Con successivo decreto del  ))  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo,  ((  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, )) di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di utilizzo dei beni di cui
al  comma  1  per  finalita'  artistiche  nonche'  le  modalita'   di
sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo,
(( anche )) al fine di sostenere,  in  tutto  o  in  parte,  i  costi
connessi alla locazione, concessione, gestione e  valorizzazione  del
bene stesso. 
  (( 3-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, tra  i  beni
immobili individuati ai  sensi  del  medesimo  comma  possono  essere
inseriti anche i beni confiscati  alla  criminalita'  organizzata  ai
sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo
6 settembre del 2011, n. 159. )) 
  4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti  di
cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalita' e con  le
modalita' di cui al presente articolo, i beni di loro proprieta'. 
  5. (( All'onere derivante dall'attuazione del comma 2  si  provvede
mediante    corrispondente    riduzione    della    parte    corrente
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
b)  del  decreto  legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. )) 
  (( 5-bis. Al fine di sostenere in via permanente le attivita' della
Fondazione MAXXI, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui,
a decorrere dal 2014, incrementando  il  fondo  di  gestione  di  cui
all'articolo 25,  comma  1,  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69.
All'onere derivante dall'attuazione del presente  comma  si  provvede
mediante    corrispondente    riduzione    della    parte    corrente
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
b),  del  decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,  nei  limiti  della
relativa spesa. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del   decreto
          legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione  a  comuni,
          province, citta' metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
          patrimonio, in attuazione dell'articolo 19  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
          giugno 2010, n. 134: 
              "Art. 5. Tipologie dei beni 
              1. I beni immobili statali e i beni mobili  statali  in
          essi eventualmente presenti che ne costituiscono  arredo  o
          che sono posti al loro servizio che, a titolo non  oneroso,
          sono  trasferiti  ai  sensi  dell'articolo  3   a   Comuni,
          Province, Citta' metropolitane e Regioni sono i seguenti: 
              a) i beni appartenenti al demanio marittimo e  relative
          pertinenze, come  definiti  dall'articolo  822  del  codice
          civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con
          esclusione  di   quelli   direttamente   utilizzati   dalle
          amministrazioni statali; 
              b) i beni appartenenti al  demanio  idrico  e  relative
          pertinenze, nonche' le opere idrauliche e  di  bonifica  di
          competenza statale, come definiti dagli articoli 822,  942,
          945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali  di
          settore, ad esclusione: 
              1) dei fiumi di ambito sovraregionale; 
              2) dei laghi di ambito sovraregionale per i  quali  non
          intervenga un'intesa  tra  le  Regioni  interessate,  ferma
          restando  comunque  la  eventuale  disciplina  di   livello
          internazionale; 
              c)  gli  aeroporti  di  interesse  regionale  o  locale
          appartenenti al demanio aeronautico  civile  statale  e  le
          relative  pertinenze,  diversi  da  quelli   di   interesse
          nazionale cosi' come definiti dall'articolo 698 del  codice
          della navigazione; 
              d) le miniere  e  le  relative  pertinenze  ubicate  su
          terraferma; 
              e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di
          quelli esclusi dal trasferimento. 
              2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni
          caso esclusi dal trasferimento: gli  immobili  in  uso  per
          comprovate  ed  effettive  finalita'   istituzionali   alle
          amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento  autonomo,
          agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato
          in uso  governativo  e  alle  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni;  i  porti  e  gli  aeroporti  di   rilevanza
          economica nazionale e internazionale, secondo la  normativa
          di settore; i beni appartenenti  al  patrimonio  culturale,
          salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7
          del presente articolo; le reti di  interesse  statale,  ivi
          comprese quelle stradali ed energetiche; le strade  ferrate
          in uso di proprieta' dello Stato; sono altresi' esclusi dal
          trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali
          e le riserve naturali statali. I beni immobili in  uso  per
          finalita' istituzionali sono  inseriti  negli  elenchi  dei
          beni  esclusi  dal  trasferimento  in  base  a  criteri  di
          economicita' e di concreta cura  degli  interessi  pubblici
          perseguiti. 
              3. Le amministrazioni statali e gli altri enti  di  cui
          al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato,  ai
          sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto legislativo gli elenchi dei beni  immobili  di  cui
          richiedono  l'esclusione.  L'Agenzia   del   demanio   puo'
          chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni  trasmesse,
          anche nella prospettiva della  riduzione  degli  oneri  per
          locazioni passive a carico del bilancio dello Stato.  Entro
          il predetto termine anche  l'Agenzia  del  demanio  compila
          l'elenco di  cui  al  primo  periodo.  Entro  i  successivi
          quarantacinque  giorni,  previo  parere  della   Conferenza
          Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni,
          con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia   l'elenco
          complessivo dei beni esclusi dal trasferimento  e'  redatto
          ed e' reso pubblico, a fini  notiziali,  con  l'indicazione
          delle   motivazioni   pervenute,    sul    sito    internet
          dell'Agenzia. Con il  medesimo  procedimento,  il  predetto
          elenco puo' essere integrato o modificato. 
              4. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          del Ministro per le  riforme  per  il  federalismo,  previa
          intesa sancita in sede di  Conferenza  Unificata  ai  sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque
          in  uso  al  Ministero  della  difesa  che  possono  essere
          trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto  non  ricompresi
          tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza
          nazionale, non oggetto delle procedure di cui  all'articolo
          14-bis  del  decreto-legge  25   giugno   2008,   n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009,
          n. 191,  nonche'  non  funzionali  alla  realizzazione  dei
          programmi  di  riorganizzazione  dello  strumento  militare
          finalizzati  all'efficace  ed  efficiente  esercizio  delle
          citate  funzioni,  attraverso   gli   specifici   strumenti
          riconosciuti al  Ministero  della  difesa  dalla  normativa
          vigente. 
              5. Nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e
          dei conseguenti programmi e piani  strategici  di  sviluppo
          culturale, definiti ai sensi  e  con  i  contenuti  di  cui
          all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali  e
          del paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede,
          entro un anno dalla data di presentazione della domanda  di
          trasferimento, al trasferimento alle Regioni e  agli  altri
          enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3,  del
          citato codice, dei beni e delle cose indicati nei  suddetti
          accordi di valorizzazione. 
              5-bis. 
              5-ter. 
              6. Nelle citta' sedi di porti  di  rilevanza  nazionale
          possono  essere  trasferite  dall'Agenzia  del  demanio  al
          Comune aree gia' comprese nei porti e non  piu'  funzionali
          all'attivita' portuale e suscettibili di programmi pubblici
          di  riqualificazione  urbanistica,  previa   autorizzazione
          dell'Autorita' portuale, se istituita, o  della  competente
          Autorita' marittima. 
              7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1
          i beni costituenti  la  dotazione  della  Presidenza  della
          Repubblica, nonche' i beni in uso  a  qualsiasi  titolo  al
          Senato della Repubblica, alla  Camera  dei  Deputati,  alla
          Corte Costituzionale,  nonche'  agli  organi  di  rilevanza
          costituzionale.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  29
          luglio  1949,  n.  717  (Norme  per  l'arte  negli  edifici
          pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  14  ottobre
          1949, n. 237: 
              "Art. 1. Le  Amministrazioni  dello  Stato,  anche  con
          ordinamento autonomo, nonche' le Regioni,  le  Province,  i
          Comuni e tutti gli  altri  Enti  pubblici,  che  provvedano
          all'esecuzione di nuove  costruzioni  di  edifici  pubblici
          devono destinare all'abbellimento di essi,  mediante  opere
          d'arte, una quota della spesa totale prevista nel  progetto
          non inferiore alle seguenti percentuali: 
              - due per cento per gli importi pari o superiori ad  un
          milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro; 
              - un per cento per gli  importi  pari  o  superiori  ad
          cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni; 
              - 0,5 per cento per gli  importi  pari  o  superiori  a
          venti milioni di euro. 
              Sono  escluse  da  tale  obbligo   le   costruzioni   e
          ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o  di
          edilizia residenziale  pubblica,  sia  di  uso  civile  che
          militare, nonche' gli edifici a  qualsiasi  uso  destinati,
          che importino una spesa non superiore a un milione di euro. 
              Nei casi  in  cui  edifici  siano  eseguiti  per  lotti
          separati  ed   anche   in   tempi   successivi,   ai   fini
          dell'applicazione della presente legge si ha riguardo  alla
          spesa totale prevista nel progetto. 
              Sono  escluse  da  tale  obbligo   le   costruzioni   e
          ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o  di
          alloggi popolari,  nonche'  gli  edifici  a  qualsiasi  uso
          destinati, che  importino  una  spesa  non  superiore  a  1
          miliardo. 
              A formare la quota del 2 per cento  non  concorrono  le
          somme che eventualmente siano state previste per  opere  di
          decorazione generale. 
              Qualora  il   progetto   architettonico   non   preveda
          l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura,
          il 2 per cento di cui sopra verra' devoluto all'acquisto ed
          all'ordinazione di opere d'arte  mobili  di  pittura  e  di
          scultura, che integrino la decorazione, degli interni.". 
              Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
          delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
          nonche' nuove disposizioni  in  materia  di  documentazione
          antimafia, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  13
          agosto  2010,  n.  136),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226. 
              Si riporta il testo dell'articolo 1 del  decreto  legge
          31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore  della
          cultura, in materia di incroci tra settori della  stampa  e
          della  televisione,  di  razionalizzazione  dello   spettro
          radioelettrico, di  abrogazione  di  disposizioni  relative
          alla  realizzazione  di   nuovi   impianti   nucleari,   di
          partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per
          gli enti del Servizio  sanitario  nazionale  della  regione
          Abruzzo), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31  marzo
          2011, n. 74, convertito con modificazioni  dalla  legge  26
          maggio 2011, n. 75, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  27
          maggio 2011, n. 122: 
              "Art. 1 Intervento finanziario dello  Stato  in  favore
          della cultura. 
              1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione,  a
          decorrere dall'anno 2011: 
              a) la dotazione del fondo di cui alla legge  30  aprile
          1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui; 
              b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti  di  bilancio
          e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per  la
          manutenzione e la conservazione dei beni culturali; 
              c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di  euro  annui
          per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali. 
              2. All'articolo 1,  comma  13,  quarto  periodo,  della
          legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono  aggiunte  le
          seguenti parole: ", nonche' il fondo di cui alla  legge  30
          aprile  1985,  n.  163,  e  le   risorse   destinate   alla
          manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali". 
              3. All'articolo 2 del decreto-legge 29  dicembre  2010,
          n. 225,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2011, n. 10, e' abrogato il comma  4-ter,  nonche'
          la lettera b) del comma 4-quater. 
              4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e  dal  comma  3,
          pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a  90  milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2012 e  2013,  si  provvede
          mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla  benzina
          e  sulla  benzina   con   piombo,   nonche'   dell'aliquota
          dell'accisa  sul  gasolio  usato  come  carburante  di  cui
          all'allegato  I  del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
          al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.   504,   e
          successive modificazioni, in modo  tale  da  compensare  il
          predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di  cui
          all'ultimo  periodo   del   presente   comma.   La   misura
          dell'aumento e' stabilita con provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle dogane da adottare  entro  sette  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto;  il
          provvedimento e' efficace dalla data di  pubblicazione  sul
          sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai  sensi
          del presente comma ed agli aumenti  eventualmente  disposti
          ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24
          febbraio 1992, n. 225, non si applica l'articolo  1,  comma
          154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
          inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo  5,
          comma 1,  limitatamente  agli  esercenti  le  attivita'  di
          trasporto merci con veicoli di  massa  massima  complessiva
          pari  o  superiore  a  7,5  tonnellate,  e  comma  2,   del
          decreto-legge 28 dicembre 2001,  n.  452,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2002,  n.  16,  il
          maggior onere conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato
          con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e
          secondo periodo, del decreto legislativo 2  febbraio  2007,
          n. 26 . 
              5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato a disporre, con propri decreti,  le  occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 25,  comma  1,  della
          legge 18 giugno 2009, n. 69(Disposizioni  per  lo  sviluppo
          economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
          materia di  processo  civile),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 giugno 2009, n. 149, S.O.: 
              "Art. 25. Trasformazione in fondazione del  Centro  per
          la  documentazione   e   la   valorizzazione   delle   arti
          contemporanee 
              1. Il Centro per la documentazione e la  valorizzazione
          delle arti contemporanee, istituito dall'articolo  1  della
          legge 12 luglio 1999, n. 237, e'  trasformato  con  decreto
          del Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  in
          fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di
          «Fondazione MAXXI - Museo  nazionale  delle  arti  del  XXI
          secolo» svolgendo i compiti gia' propri del Centro suddetto
          anche  attraverso  la  realizzazione,  la  gestione  e   la
          promozione dei Musei «MAXXI Arte» e  «MAXXI  Architettura».
          Con il medesimo decreto,  il  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali approva lo  statuto  della  Fondazione,
          che  prevede  l'esercizio  da  parte  del  Ministero  della
          vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica
          fruizione delle opere d'arte e  delle  raccolte  in  uso  o
          nella titolarita' della Fondazione,  e  conferisce  in  uso
          mediante  assegnazione  al   fondo   di   dotazione   della
          Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido
          Reni - via Masaccio e le raccolte individuati  con  decreto
          ministeriale. Alla Fondazione, oltre  al  Ministero  per  i
          beni e  le  attivita'  culturali,  possono  partecipare  in
          qualita'  di  soci   fondatori   promotori,   mediante   la
          sottoscrizione dell'atto  costitutivo,  gli  enti  pubblici
          territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede.  Possono
          diventare  soci,  previo  consenso   dei   soci   fondatori
          promotori, altri soggetti,  pubblici  e  privati,  i  quali
          contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione  e  il
          fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dalla  data
          di adozione dello statuto della Fondazione, e' abrogata  la
          lettera z) del comma 2 dell' articolo 7 del regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 26  novembre
          2007, n. 233, e, al comma 4 dello stesso articolo  7,  sono
          soppresse  le  parole:  «,  compreso  il  Centro   per   la
          documentazione   e    la    valorizzazione    delle    arti
          contemporanee»,    intendendosi    soppresso    anche    il
          corrispondente ufficio di cui al medesimo comma 4.".