IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari che  abroga  i  regolamenti  (CE)  5109/2006  e
510/2006; 
  Visto l'art. 29  del  citato  Regolamento  (UE)  n.  1151/2012  che
introduce come schemi  di  qualita'  le  indicazioni  facoltative  di
qualita'; 
  Visti gli articoli 31 e 32 del citato Regolamento (UE) n. 1151/2012
che  individuano  il  «prodotto   di   montagna»   come   indicazione
facoltativa di qualita' e il «prodotto dell'agricoltura delle  isole»
quale  possibile  ulteriore  indicazione  facoltativa   di   qualita'
attualmente in fase di studio da parte della commissione; 
  Visto l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che  modifica
l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativo a controlli  e
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  e  sulle  attestazioni  di
specificita'; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2004,  n.  297,  recante
disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento  (CEE)  n.
2081/92, relativo alla protezione  delle  indicazioni  geografiche  e
delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2007  recante  procedura  a
livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi  del
Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 ed in particolare l'art. 4,
comma 3  che  prevede  che  il  Ministero  della  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  nell'ambito  delle  sue  competenze  adotti
provvedimenti   amministrativi    direttamente    conseguenti    alle
disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie al fine di
assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale; 
  Ritenuto  opportuno  rimandare  l'emanazione   delle   disposizioni
nazionali in materia di indicazioni facoltative di qualita' in attesa
delle determinazioni della Commissione europea sui temi «prodotto  di
montagna» e «prodotto dell'agricoltura delle isole»; 
  Ritenuto necessario, per dare attuazione al citato Regolamento (UE)
n.   1151/2012,   stabilire   norme   nazionali   relativamente    ai
riconoscimenti ed alla protezione dei regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari; 
  Acquisita l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Sato le regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano  nella
riunione del 26 settembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai prodotti agricoli destinati al
consumo umano elencati nell'allegato I  del  trattato  e  agli  altri
prodotti  agricoli  e  alimentari  elencati   nell'allegato   I   del
Regolamento (UE) n. 1151/2012.