IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che abroga i regolamenti (CE) 5109/2006 e 510/2006; Visto l'art. 29 del citato Regolamento (UE) n. 1151/2012 che introduce come schemi di qualita' le indicazioni facoltative di qualita'; Visti gli articoli 31 e 32 del citato Regolamento (UE) n. 1151/2012 che individuano il «prodotto di montagna» come indicazione facoltativa di qualita' e il «prodotto dell'agricoltura delle isole» quale possibile ulteriore indicazione facoltativa di qualita' attualmente in fase di studio da parte della commissione; Visto l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che modifica l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativo a controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificita'; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2007 recante procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 ed in particolare l'art. 4, comma 3 che prevede che il Ministero della politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle sue competenze adotti provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale; Ritenuto opportuno rimandare l'emanazione delle disposizioni nazionali in materia di indicazioni facoltative di qualita' in attesa delle determinazioni della Commissione europea sui temi «prodotto di montagna» e «prodotto dell'agricoltura delle isole»; Ritenuto necessario, per dare attuazione al citato Regolamento (UE) n. 1151/2012, stabilire norme nazionali relativamente ai riconoscimenti ed alla protezione dei regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Acquisita l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Sato le regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 26 settembre 2013; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato e agli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1151/2012.