Art. 2 Definizioni e abbreviazioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) regimi di qualita': le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP), le specialita' tradizionali garantite (STG); b) gruppo: qualsiasi associazione costituita principalmente da produttori o trasformatori coinvolti nella produzione del medesimo prodotto; c) consorzi di tutela: i gruppi di cui all'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della normativa nazionale in materia di riconoscimento dei consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP/STG; d) etichettatura: menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli che si riferiscono ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca; e) specificita': in relazione a un prodotto le caratteristiche, le modalita' di produzione specifiche che lo distinguono nettamente da altri prodotti simili della stessa categoria; f) termini generici: i nomi di prodotti originariamente ottenuti in un determinato luogo che sono diventati il nome comune di un prodotto dell'Unione europea; g) fase di produzione: produzione, trasformazione o elaborazione; h) disciplinare: il disciplinare di produzione; i) Ministero: il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; j) Regione: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;