Art. 2 
 
                     Definizioni e abbreviazioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) regimi di qualita': le denominazioni di origine protette  (DOP),
le   indicazioni   geografiche   protette   (IGP),   le   specialita'
tradizionali garantite (STG); 
  b) gruppo:  qualsiasi  associazione  costituita  principalmente  da
produttori o trasformatori coinvolti nella  produzione  del  medesimo
prodotto; 
  c) consorzi di tutela: i gruppi di cui all'art. 45 del  Regolamento
(UE) n. 1151/2012 riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ai sensi della normativa nazionale in  materia
di riconoscimento dei consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP/STG; 
  d) etichettatura: menzioni, indicazioni, marchi di  fabbrica  o  di
commercio, immagini o simboli  che  si  riferiscono  ad  un  prodotto
alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello,
etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto  alimentare
o che ad esso si riferisca; 
  e) specificita': in relazione a un prodotto le caratteristiche,  le
modalita' di produzione specifiche che lo distinguono  nettamente  da
altri prodotti simili della stessa categoria; 
  f) termini generici: i nomi di prodotti originariamente ottenuti in
un determinato luogo che sono diventati il nome comune di un prodotto
dell'Unione europea; 
  g) fase di produzione: produzione, trasformazione o elaborazione; 
  h) disciplinare: il disciplinare di produzione; 
  i) Ministero: il Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e
forestali; 
  j) Regione: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;