IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio  2003,
n. 97 con il  quale  e'  stato  emanato  il  Regolamento  concernente
l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di  cui  alla
legge 20 marzo 1975, n. 70; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni,
recante: «legge di contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  che
ha delegato il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle  regioni,  degli
enti locali  e  degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  in
funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione
della finanza pubblica; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91  recante
disposizioni per l'attuazione dell'art. 2  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi
contabili; 
  Visto l'art. 25 del predetto decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91 il quale prevede che con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze viene avviata  un'attivita'  di  sperimentazione  della
durata  di  due  esercizi,  avente  ad  oggetto   la   tenuta   della
contabilita' finanziaria sulla base della  nuova  configurazione  del
principio della competenza finanziaria; 
  Visto l'art. 4 dello stesso decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.
91, in base al quale le amministrazioni pubbliche che  utilizzano  la
contabilita' finanziaria sono tenute ad adottare un comune piano  dei
conti integrato, costituito da conti che rilevano  le  entrate  e  le
spese  in  termini   di   contabilita'   finanziaria   e   da   conti
economico-patrimoniali   redatto   secondo    comuni    criteri    di
contabilizzazione; 
  Visto l'art. 9 del piu' volte citato decreto legislativo 31  maggio
2011, n. 91, in base  al  quale  le  amministrazioni  pubbliche  sono
tenute ad adottare una rappresentazione  dei  dati  di  bilancio  che
evidenzi la finalita' della spesa; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12
dicembre 2012, con il  quale  sono  state  definite  le  linee  guida
generali per l'individuazione delle  missioni  delle  amministrazioni
pubbliche; 
  Vista  la  circolare  n.  23  del  13  maggio  2013  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  Indicazioni  relative  all'applicazione  del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  12  dicembre  2012
recante «Definizione delle linee guida generali per  l'individuazione
delle missioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 11,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91»; 
  Vista la determina del Ragioniere Generale dello Stato in  data  13
febbraio 2012 con la quale e' stato costituito un  Gruppo  di  lavoro
per  l'espletamento  dei  compiti   previsti   dal   citato   decreto
legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,   ai   fini,   tra   l'altro,
dell'attuazione dell'attivita' di sperimentazione di cui all'art.  25
di detto decreto legislativo; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013 con il quale sono prorogati  al
31 dicembre 2013 i termini di attuazione dell'art. 25, comma  1,  del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
  Tenuto conto dell'attivita' del  richiamato  Gruppo  di  lavoro  in
ordine all'attuazione del menzionato art. 25 del decreto  legislativo
31 maggio 2011, n. 91, ai fini  della  sperimentazione  della  tenuta
della   contabilita'   finanziaria,   sulla   base   di   una   nuova
configurazione  del  principio   della   competenza   finanziaria   e
considerata l'esigenza, nelle more di adozione del  provvedimento  di
modifica delle norme di contabilita', di dettare istruzioni operative
anche per  le  amministrazioni  pubbliche  che  non  aderiscono  alla
sperimentazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Oggetto della sperimentazione 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e' avviata  la  sperimentazione,
della  durata  di  due  esercizi  finanziari,   avente   ad   oggetto
l'applicazione del principio  della  competenza  finanziaria  di  cui
all'art. 25 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
  2. La sperimentazione di cui al comma  1  richiede  l'adozione  del
bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e  di  cassa
di cui all'art. 5 del presente decreto e la tenuta della contabilita'
finanziaria  sulla  base  di  una  definizione  del  principio  della
competenza finanziaria secondo la  quale  le  obbligazioni  attive  e
passive giuridicamente perfezionate, che  danno  luogo  a  entrate  e
spese per l'amministrazione pubblica di riferimento, sono  registrate
nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio  nel  quale
esse vengono a scadenza, ferma restando, nel  caso  di  attivita'  di
investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza  in
piu' esercizi finanziari, la necessita' di predisporre  la  copertura
finanziaria   per    l'effettuazione    della    complessiva    spesa
dell'investimento.