IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 con il quale e' stato emanato il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, recante: «legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto l'art. 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha delegato il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili; Visto l'art. 25 del predetto decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene avviata un'attivita' di sperimentazione della durata di due esercizi, avente ad oggetto la tenuta della contabilita' finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria; Visto l'art. 4 dello stesso decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in base al quale le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilita' finanziaria sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilita' finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione; Visto l'art. 9 del piu' volte citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzi la finalita' della spesa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2012, con il quale sono state definite le linee guida generali per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche; Vista la circolare n. 23 del 13 maggio 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Indicazioni relative all'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2012 recante «Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91»; Vista la determina del Ragioniere Generale dello Stato in data 13 febbraio 2012 con la quale e' stato costituito un Gruppo di lavoro per l'espletamento dei compiti previsti dal citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ai fini, tra l'altro, dell'attuazione dell'attivita' di sperimentazione di cui all'art. 25 di detto decreto legislativo; Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013 con il quale sono prorogati al 31 dicembre 2013 i termini di attuazione dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; Tenuto conto dell'attivita' del richiamato Gruppo di lavoro in ordine all'attuazione del menzionato art. 25 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ai fini della sperimentazione della tenuta della contabilita' finanziaria, sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria e considerata l'esigenza, nelle more di adozione del provvedimento di modifica delle norme di contabilita', di dettare istruzioni operative anche per le amministrazioni pubbliche che non aderiscono alla sperimentazione; Decreta: Art. 1 Oggetto della sperimentazione 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e' avviata la sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto l'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'art. 25 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 2. La sperimentazione di cui al comma 1 richiede l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa di cui all'art. 5 del presente decreto e la tenuta della contabilita' finanziaria sulla base di una definizione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'amministrazione pubblica di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attivita' di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in piu' esercizi finanziari, la necessita' di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento.