Art. 2 
 
 
       Amministrazioni pubbliche ammesse alla sperimentazione 
 
  1. Con successivo provvedimento del Ragioniere generale dello Stato
da adottarsi entro 30 giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono individuate le amministrazioni pubbliche oggetto  della
presente   sperimentazione,    tenuto    conto,    in    particolare,
dell'opportunita'   di   verificare   gli   effetti    della    nuova
configurazione del principio della competenza finanziaria sulle spese
in conto capitale. 
  2.  Per  partecipare  alla   sperimentazione   le   amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1, trasmettono al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato,
Ispettorato  generale  di  Finanza  (IGF)   la   delibera   o   altro
provvedimento dell'organo di  vertice  dell'amministrazione  pubblica
concernente la partecipazione alla sperimentazione. 
  3. Ciascuna amministrazione pubblica di cui al comma 1 individua il
proprio referente per la sperimentazione e comunica  il  suo  nome  e
indirizzo di posta elettronica, al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  Dipartimento  della  Ragioneria   Generale   dello   Stato,
Ispettorato generale di Finanza (IGF).