Art. 2 Amministrazioni pubbliche ammesse alla sperimentazione 1. Con successivo provvedimento del Ragioniere generale dello Stato da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le amministrazioni pubbliche oggetto della presente sperimentazione, tenuto conto, in particolare, dell'opportunita' di verificare gli effetti della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria sulle spese in conto capitale. 2. Per partecipare alla sperimentazione le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale di Finanza (IGF) la delibera o altro provvedimento dell'organo di vertice dell'amministrazione pubblica concernente la partecipazione alla sperimentazione. 3. Ciascuna amministrazione pubblica di cui al comma 1 individua il proprio referente per la sperimentazione e comunica il suo nome e indirizzo di posta elettronica, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale di Finanza (IGF).