Art. 3 Modalita' applicative della sperimentazione 1. Nel corso della sperimentazione le amministrazioni di cui all'art. 2 si adeguano alle disposizioni di cui al presente decreto. 2. Le disposizioni concernenti la sperimentazione sono applicate «in via esclusiva», in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente riguardo al principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 2. 3. Con riferimento ai soli schemi di bilancio di cui all'art. 5 la sperimentazione e' effettuata «in parallelo» affiancando agli attuali bilanci, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, quelli allegati al presente decreto. 4. La sperimentazione non puo' essere interrotta o cessata in corso di esercizio, ma solo al termine di ciascuno degli esercizi finanziari 2014 e 2015.