Art. 3 
 
 
             Modalita' applicative della sperimentazione 
 
  1. Nel  corso  della  sperimentazione  le  amministrazioni  di  cui
all'art. 2 si adeguano alle disposizioni di cui al presente decreto. 
  2. Le disposizioni concernenti la  sperimentazione  sono  applicate
«in via esclusiva», in sostituzione di quelle  previste  dal  sistema
contabile previgente riguardo al principio contabile applicato  della
competenza finanziaria di cui all'allegato n. 2. 
  3. Con riferimento ai soli schemi di bilancio di cui all'art. 5  la
sperimentazione e' effettuata «in parallelo» affiancando agli attuali
bilanci, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici,  quelli
allegati al presente decreto. 
  4. La sperimentazione non puo' essere interrotta o cessata in corso
di  esercizio,  ma  solo  al  termine  di  ciascuno  degli   esercizi
finanziari 2014 e 2015.