Art. 3 
 
              Rimborso ai comuni del minor gettito IMU 
 
   1. Al fine  di  assicurare  ai  comuni  delle  Regioni  a  statuto
ordinario((, della Regione siciliana e della  regione  Sardegna))  il
ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di  cui  al
comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
derivante dalle disposizioni  recate  ((dagli  articoli  1  e  2  del
presente decreto,)) e' attribuito ai medesimi comuni un contributo di
2.327.340.486,20 euro per l'anno  2013  e  di  75.706.718,47  euro  a
decorrere dall'anno 2014. 
  2. Il contributo di cui al  comma  1  e'  ripartito  tra  i  comuni
interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in  proporzione
alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
  ((2-bis. Per i comuni  delle  regioni  a  statuto  speciale  Friuli
Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento  e
di Bolzano a cui  la  legge  attribuisce  competenza  in  materia  di
finanza locale,  la  compensazione  del  minor  gettito  dell'imposta
municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e  2
del presente decreto avviene attraverso  un  minor  accantonamento  a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi
dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  vigente  dell'articolo  13   del   citato
          decreto-legge n. 211 del  2011,  e'  riportato  nelle  note
          all'articolo 1.