Art. 3 Rimborso ai comuni del minor gettito IMU 1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario((, della Regione siciliana e della regione Sardegna)) il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate ((dagli articoli 1 e 2 del presente decreto,)) e' attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. ((2-bis. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.))
Riferimenti normativi - Il testo vigente dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 211 del 2011, e' riportato nelle note all'articolo 1.