Art. 5 
 
                  Disposizioni in materia di TARES 
 
  1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52
del decreto legislativo n.  446  del  1997,  da  adottarsi  entro  il
termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione  del  bilancio  di
previsione, puo' stabilire di applicare  la  componente  del  tributo
comunale sui rifiuti  e  sui  servizi  di  cui  all'articolo  14  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  diretta  alla  copertura  dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto  dei
seguenti criteri e nel rispetto del  principio  «chi  inquina  paga»,
sancito dall'articolo  14  della  Direttiva  2008/98/CE  relativa  ai
rifiuti: 
      a) commisurazione della tariffa sulla base  delle  quantita'  e
qualita'  medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti   per   unita'   di
superficie, in relazione agli usi e alla  tipologia  delle  attivita'
svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti ((comprensivo  delle
operazioni di riciclo, ove possibile)); 
    b)  determinazione   delle   tariffe   per   ogni   categoria   o
sottocategoria omogenea  moltiplicando  il  costo  del  servizio  per
unita'  di  superficie  imponibile  accertata,  previsto  per  l'anno
successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa
e qualitativa di rifiuti; 
    c) commisurazione della  tariffa  tenendo  conto,  altresi',  dei
criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
    d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni,  diverse  da
quelle  previste  dai  commi  da  15  a  18  dell'articolo   14   del
decreto-legge n. 201 del 2011((, che  tengano  conto  altresi'  della
capacita'   contributiva    della    famiglia,    anche    attraverso
l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), nonche' introduzione  di  esenzioni  per  i  quantitativi  di
rifiuti avviati  all'autocompostaggio,  come  definito  dall'articolo
183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e successive modificazioni)). 
  ((2. Il comma 19 dell'articolo  14  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: 
  «19. Il consiglio comunale puo' deliberare  ulteriori  agevolazioni
rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal  comma  20.  La
relativa copertura puo' essere disposta  attraverso  la  ripartizione
dell'onere sull'intera platea  dei  contribuenti,  ovvero  attraverso
apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere  il  limite
del 7 per cento del costo complessivo del servizio.)) 
  3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura  integrale  dei
costi  di  investimento  e  di  esercizio   relativi   al   servizio,
ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  relativi
ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie  spese  i
produttori dei medesimi. 
  4. Il comune predispone e  invia  ai  contribuenti  il  modello  di
pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle  disposizioni
regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti. 
  ((4-bis. Nel caso in  cui  il  versamento  relativo  all'anno  2013
risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in  tale
ipotesi,  qualora  il  comune  non  abbia  provveduto  all'invio   ai
contribuenti  dei  modelli  di   pagamento   precompilati   in   base
all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui
al presente articolo. 
  4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, le parole: «dall'autorita' competente» sono  sostituite
dalle seguenti: «dal medesimo consiglio comunale o da altra autorita'
competente a norma delle leggi vigenti in materia». 
  4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma  46,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e  dal  comma  3
del presente articolo, per l'anno 2013 il comune,  con  provvedimento
da adottare entro il termine fissato  dall'articolo  8  del  presente
decreto  per  l'approvazione  del  bilancio   di   previsione,   puo'
determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei
criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento  al  regime  di
prelievo in vigore in tale anno. In tale caso,  sono  fatti  comunque
salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 214 del  2011,  nonche'  la  predisposizione  e  l'invio  ai
contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso  in  cui  il
comune continui ad applicare,  per  l'anno  2013,  la  tassa  per  lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU),  in  vigore  nell'anno
2012, la copertura della  percentuale  dei  costi  eventualmente  non
coperti dal gettito del tributo e' assicurata attraverso il ricorso a
risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla  fiscalita'
generale del comune stesso.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  52  del
          decreto  legislativo   n.   446   del   1997   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
              "Art.  52.  (Potesta'  regolamentare   generale   delle
          province e dei comuni) 
              1. Le province ed i  comuni  possono  disciplinare  con
          regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
          quanto attiene  alla  individuazione  e  definizione  delle
          fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e   della
          aliquota massima dei singoli tributi,  nel  rispetto  delle
          esigenze   di   semplificazione   degli   adempimenti   dei
          contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano  le
          disposizioni di legge vigenti. 
              2. I regolamenti sono approvati con  deliberazione  del
          comune  e  della  provincia  non  oltre   il   termine   di
          approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
          prima del 1° gennaio dell'anno  successivo.  I  regolamenti
          sulle entrate tributarie sono comunicati,  unitamente  alla
          relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
          finanze,  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  sono
          divenuti esecutivi e sono  resi  pubblici  mediante  avviso
          nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei  Ministeri  delle
          finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
          comuni devono attenersi per la trasmissione, anche  in  via
          telematica, dei dati  occorrenti  alla  pubblicazione,  per
          estratto, nella Gazzetta Ufficiale  dei  regolamenti  sulle
          entrate tributarie, nonche'  di  ogni  altra  deliberazione
          concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
          tributi. 
              3. Nelle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  i
          regolamenti sono adottati in conformita' alle  disposizioni
          dello statuto e delle relative norme di attuazione. 
              4.  Il  Ministero  delle  finanze  puo'   impugnare   i
          regolamenti  sulle   entrate   tributarie   per   vizi   di
          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 
              5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
          alla riscossione dei tributi e delle  altre  entrate,  sono
          informati ai seguenti criteri: 
              a) l'accertamento dei tributi  puo'  essere  effettuato
          dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
          articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
              b) qualora sia deliberato di affidare  a  terzi,  anche
          disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
          e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
          nel rispetto della normativa dell'Unione  europea  e  delle
          procedure vigenti in materia di affidamento della  gestione
          dei servizi pubblici locali, a: 
              1) i soggetti iscritti nell'albo  di  cui  all'articolo
          53, comma 1; 
              2) gli operatori degli Stati  membri  stabiliti  in  un
          Paese dell'Unione  europea  che  esercitano  le  menzionate
          attivita', i quali  devono  presentare  una  certificazione
          rilasciata dalla competente autorita'  del  loro  Stato  di
          stabilimento dalla quale deve risultare la  sussistenza  di
          requisiti equivalenti a  quelli  previsti  dalla  normativa
          italiana di settore; 
              3) la societa' a capitale interamente pubblico, di  cui
          all' articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico  di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          successive   modificazioni,   mediante    convenzione,    a
          condizione:  che  l'ente  titolare  del  capitale   sociale
          eserciti sulla  societa'  un  controllo  analogo  a  quello
          esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi  la
          parte piu' importante della propria  attivita'  con  l'ente
          che la controlla; che  svolga  la  propria  attivita'  solo
          nell'ambito territoriale di  pertinenza  dell'ente  che  la
          controlla; 
              4) le societa' di  cui  all'  articolo  113,  comma  5,
          lettera b), del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'
          articolo 53, comma 1, del  presente  decreto,  i  cui  soci
          privati siano scelti, nel rispetto della disciplina  e  dei
          principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri  1)  e
          2) della presente lettera, a condizione  che  l'affidamento
          dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi  e
          delle entrate avvenga sulla base di procedure  ad  evidenza
          pubblica. 
              c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)  non
          deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
              d)  il  visto  di  esecutivita'  sui   ruoli   per   la
          riscossione dei tributi e delle altre entrate  e'  apposto,
          in ogni caso, dal funzionario designato quale  responsabile
          della relativa gestione. 
              6. 
              7. ". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  14  del  citato
          decreto-legge  n.  201  del  2011,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 14. (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti
          e sui servizi) 
              1. A decorrere dal 1°  gennaio  2013  e'  istituito  in
          tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale
          sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei  costi  relativi
          al servizio di gestione dei rifiuti urbani  e  dei  rifiuti
          assimilati avviati allo smaltimento, svolto  in  regime  di
          privativa  pubblica  ai  sensi  della   vigente   normativa
          ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
          comuni. 
              2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria  e'  il
          comune  nel   cui   territorio   insiste,   interamente   o
          prevalentemente,    la    superficie     degli     immobili
          assoggettabili al tributo. 
              3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi  o
          detenga a  qualsiasi  titolo  locali  o  aree  scoperte,  a
          qualsiasi uso adibiti,  suscettibili  di  produrre  rifiuti
          urbani. 
              4. Sono escluse dalla tassazione,  ad  eccezione  delle
          aree scoperte operative, le aree scoperte  pertinenziali  o
          accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali
          di cui all'articolo 1117 del codice civile  che  non  siano
          detenute o occupate in via esclusiva. 
              5. Il tributo  e'  dovuto  da  coloro  che  occupano  o
          detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4
          con vincolo di solidarieta' tra  i  componenti  del  nucleo
          familiare o tra coloro che usano in comune i  locali  o  le
          aree stesse. 
              6.  In  caso  di  utilizzi  temporanei  di  durata  non
          superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il
          tributo e' dovuto soltanto  dal  possessore  dei  locali  e
          delle  aree  a  titolo  di  proprieta',   usufrutto,   uso,
          abitazione, superficie. 
              7. Nel caso di locali in multiproprieta'  e  di  centri
          commerciali integrati il soggetto che  gestisce  i  servizi
          comuni e' responsabile del versamento  del  tributo  dovuto
          per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i  locali
          ed aree scoperte in uso esclusivo ai  singoli  occupanti  o
          detentori, fermi restando nei confronti di  questi  ultimi,
          gli  altri  obblighi  o  diritti  derivanti  dal   rapporto
          tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
              8.  Il  tributo  e'  corrisposto  in  base  a   tariffa
          commisurata ad anno  solare,  cui  corrisponde  un'autonoma
          obbligazione tributaria. 
              9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e  qualita'
          medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti   per   unita'   di
          superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia  di
          attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati con il
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 27 aprile  1999,  n.  158.  Fino  all'attuazione
          delle disposizioni di cui al  comma  9-bis,  la  superficie
          delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria  iscritte
          o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al
          tributo e' costituita da quella calpestabile dei  locali  e
          delle  aree  suscettibili  di  produrre  rifiuti  urbani  e
          assimilati.  Ai  fini  dell'applicazione  del  tributo   si
          considerano le superfici dichiarate  o  accertate  ai  fini
          della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di
          cui  al  decreto  legislativo  15  novembre  1993,  n.  507
          (TARSU), o della  Tariffa  di  igiene  ambientale  prevista
          dall'articolo 49 del decreto legislativo 5  febbraio  1997,
          n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152 (TIA  2).  Ai  fini  dell'attivita'  di
          accertamento,  il  comune,  per  le  unita'  immobiliari  a
          destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili  nel  catasto
          edilizio   urbano,   puo'   considerare   come   superficie
          assoggettabile al tributo  quella  pari  all'80  per  cento
          della superficie catastale determinata  secondo  i  criteri
          stabiliti dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.  Con  provvedimento
          del  direttore  dell'Agenzia  del  territorio,  sentita  la
          Conferenza   Stato-citta'    ed    autonomie    locali    e
          l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite
          le procedure di interscambio dei dati tra  i  comuni  e  la
          predetta  Agenzia.  Per  le  altre  unita'  immobiliari  la
          superficie  assoggettabile   al   tributo   rimane   quella
          calpestabile. 
              9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra  i  comuni  e
          l'Agenzia del territorio  per  la  revisione  del  catasto,
          vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati
          catastali relativi alle unita' immobiliari  a  destinazione
          ordinaria e  i  dati  riguardanti  la  toponomastica  e  la
          numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al
          fine di addivenire  alla  determinazione  della  superficie
          assoggettabile al tributo pari all'80 per cento  di  quella
          catastale  determinata  secondo  i  criteri  stabiliti  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  n.  138  del  1998.  I  comuni  comunicano   ai
          contribuenti le nuove  superfici  imponibili  adottando  le
          piu'  idonee  forme  di  comunicazione   e   nel   rispetto
          dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
              10.    Nella    determinazione     della     superficie
          assoggettabile al tributo non  si  tiene  conto  di  quella
          parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali,  a
          condizione  che  il  produttore  ne   dimostri   l'avvenuto
          trattamento in conformita' alla normativa vigente. 
              11. La tariffa e' composta da una quota determinata  in
          relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
          di gestione  dei  rifiuti,  riferite  in  particolare  agli
          investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da
          una quota rapportata alle quantita' di  rifiuti  conferiti,
          al servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione, in
          modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
          investimento e di  esercizio.  La  tariffa  e'  determinata
          ricomprendendo anche i costi di  cui  all'articolo  15  del
          decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 
              12. 
              13. Alla tariffa determinata in base alle  disposizioni
          di cui ai commi da 8 a 12,  si  applica  una  maggiorazione
          pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei  costi
          relativi  ai  servizi  indivisibili  dei  comuni,  i  quali
          possono,  con   deliberazione   del   consiglio   comunale,
          modificare in aumento la misura della maggiorazione fino  a
          0,40 euro, anche graduandola  in  ragione  della  tipologia
          dell'immobile e della zona ove e' ubicato. 
              13-bis.   A   decorrere   dall'anno   2013   il   fondo
          sperimentale di riequilibrio,  come  determinato  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23, e il  fondo  perequativo,  come  determinato  ai  sensi
          dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del
          2011, ed i trasferimenti erariali dovuti  ai  comuni  della
          Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti  in
          misura   corrispondente   al   gettito   derivante    dalla
          maggiorazione standard di cui  al  comma  13  del  presente
          articolo.  In  caso  di  incapienza  ciascun  comune  versa
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.  Con
          le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio
          2009, n. 42,  le  regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
          d'Aosta, nonche'  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio  statale  del
          predetto maggior gettito dei comuni ricadenti  nel  proprio
          territorio. Fino all'emanazione delle norme  di  attuazione
          di cui allo stesso articolo 27, a  valere  sulle  quote  di
          compartecipazione ai tributi erariali,  e'  accantonato  un
          importo pari  al  maggior  gettito  di  cui  al  precedente
          periodo. 
              14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il
          servizio  di  gestione  dei   rifiuti   delle   istituzioni
          scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del  decreto-legge
          31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla
          gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni  scolastiche  e'
          sottratto dal costo che deve essere coperto con il  tributo
          comunale sui rifiuti e sui servizi. 
              15. Il comune con regolamento puo' prevedere  riduzioni
          tariffarie, nella misura massima del trenta per cento,  nel
          caso di: 
              a) abitazioni con unico occupante; 
              b) abitazioni tenute a disposizione per uso  stagionale
          od altro uso limitato e discontinuo; 
              c) locali, diversi dalle abitazioni, ed  aree  scoperte
          adibiti ad uso stagionale o ad  uso  non  continuativo,  ma
          ricorrente; 
              d) abitazioni occupate  da  soggetti  che  risiedano  o
          abbiano  la  dimora,  per  piu'  di  sei   mesi   all'anno,
          all'estero; 
              e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 
              16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il
          tributo e' dovuto in misura non superiore al  quaranta  per
          cento  della  tariffa  da  determinare,  anche  in  maniera
          graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino  punto
          di raccolta rientrante nella zona perimetrata  o  di  fatto
          servita. 
              17. Nella modulazione  della  tariffa  sono  assicurate
          riduzioni per la  raccolta  differenziata  riferibile  alle
          utenze domestiche. 
              18.  Alla  tariffa  e'  applicato  un  coefficiente  di
          riduzione   proporzionale   alle   quantita'   di   rifiuti
          assimilati che il produttore dimostri di  aver  avviato  al
          recupero. 
              19. Il consiglio  comunale  puo'  deliberare  ulteriori
          agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da  15  a
          18 e dal  comma  20.  La  relativa  copertura  puo'  essere
          disposta attraverso la ripartizione dell'onere  sull'intera
          platea  dei  contribuenti,   ovvero   attraverso   apposite
          autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il  limite
          del 7 per cento del costo complessivo del servizio. 
              20. Il tributo e' dovuto nella misura  massima  del  20
          per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del
          servizio di gestione dei rifiuti, ovvero  di  effettuazione
          dello  stesso  in  grave  violazione  della  disciplina  di
          riferimento,  nonche'  di  interruzione  del  servizio  per
          motivi   sindacali   o   per   imprevedibili    impedimenti
          organizzativi  che  abbiano  determinato   una   situazione
          riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno  o  pericolo
          di danno alle persone o all'ambiente. 
              21. Le agevolazioni di cui ai  commi  da  15  a  20  si
          applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13. 
              22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo
          52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  il
          consiglio   comunale   determina    la    disciplina    per
          l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro: 
              a) la classificazione delle categorie di attivita'  con
          omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 
              b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
              c)  la  disciplina   delle   eventuali   riduzioni   ed
          esenzioni; 
              d)   l'individuazione   di   categorie   di   attivita'
          produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali   applicare,
          nell'obiettiva difficolta' di delimitare le  superfici  ove
          tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione  rispetto
          all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta; 
              e) i termini di presentazione della dichiarazione e  di
          versamento del tributo. 
              23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del
          tributo entro il  termine  fissato  da  norme  statali  per
          l'approvazione del bilancio di previsione,  in  conformita'
          al piano finanziario del servizio di gestione  dei  rifiuti
          urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio  stesso
          ed approvato dal medesimo consiglio  comunale  o  da  altra
          autorita'  competente  a  norma  delle  leggi  vigenti   in
          materia. 
              24. Per il servizio di gestione dei rifiuti  assimilati
          prodotti   da   soggetti   che   occupano    o    detengono
          temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree
          pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono  con  il
          regolamento le modalita' di applicazione  del  tributo,  in
          base a tariffa giornaliera. L'occupazione o  detenzione  e'
          temporanea quando si protrae per periodi  inferiori  a  183
          giorni nel corso dello stesso anno solare. 
              25. La misura tariffaria e' determinata  in  base  alla
          tariffa  annuale  del   tributo,   rapportata   a   giorno,
          maggiorata di un importo percentuale non superiore  al  100
          per cento. 
              26. L'obbligo di presentazione della  dichiarazione  e'
          assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con  le
          modalita'  e  nei  termini  previsti  per   la   tassa   di
          occupazione temporanea di spazi ed  aree  pubbliche  ovvero
          per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo  11
          del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  a  partire
          dalla data di entrata in vigore della stessa. 
              27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26,
          si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative
          al tributo annuale, compresa la  maggiorazione  di  cui  al
          comma 13. 
              28.  E'  fatta   salva   l'applicazione   del   tributo
          provinciale  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  tutela,
          protezione ed igiene dell'ambiente di cui  all'articolo  19
          del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504.  Il
          tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali
          ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura
          percentuale deliberata  dalla  provincia  sull'importo  del
          tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13. 
              29.  I  comuni  che   hanno   realizzato   sistemi   di
          misurazione puntuale della quantita' di  rifiuti  conferiti
          al servizio pubblico possono,  con  regolamento,  prevedere
          l'applicazione di una tariffa avente natura  corrispettiva,
          in luogo del tributo. 
              30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa  di
          cui al comma 29  e'  determinato  sulla  base  dei  criteri
          stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12. 
              31. La tariffa di  cui  al  comma  29  e'  applicata  e
          riscossa dal soggetto affidatario del servizio di  gestione
          dei rifiuti urbani. 
              32. I comuni di cui al comma 29  applicano  il  tributo
          comunale sui  rifiuti  e  sui  servizi  limitatamente  alla
          componente diretta alla copertura  dei  costi  relativi  ai
          servizi indivisibili dei comuni determinata  ai  sensi  del
          comma 13. 
              33.  I  soggetti  passivi  del  tributo  presentano  la
          dichiarazione entro il termine  stabilito  dal  comune  nel
          regolamento, fissato in relazione alla data di  inizio  del
          possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali  e
          delle  aree  assoggettabili  a   tributo.   Nel   caso   di
          occupazione in comune di un  fabbricato,  la  dichiarazione
          puo' essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 
              34.  La  dichiarazione,  redatta  su  modello  messo  a
          disposizione dal comune, ha  effetto  anche  per  gli  anni
          successivi sempreche' non si verifichino modificazioni  dei
          dati dichiarati da cui consegua un  diverso  ammontare  del
          tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata  entro
          il termine stabilito dal comune nel regolamento. Al fine di
          acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la
          numerazione civica interna ed esterna  di  ciascun  comune,
          nella dichiarazione delle unita' immobiliari a destinazione
          ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati  i  dati
          catastali, il numero civico di ubicazione  dell'immobile  e
          il numero dell'interno, ove esistente. 
              35. I comuni, in deroga  all'articolo  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  possono  affidare,
          fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo  o  della
          tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data  del
          31  dicembre  2012,  svolgono,  anche  disgiuntamente,   il
          servizio di  gestione  dei  rifiuti  e  di  accertamento  e
          riscossione della TARSU, della TIA 1  o  della  TIA  2.  Il
          versamento del tributo, della tariffa di cui  al  comma  29
          nonche'  della  maggiorazione  di  cui  al  comma   13   e'
          effettuato,  in  deroga   all'articolo   52   del   decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,   n.   446,   secondo   le
          disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, nonche', tramite apposito bollettino
          di  conto  corrente  postale  al  quale  si  applicano   le
          disposizioni di  cui  al  citato  articolo  17,  in  quanto
          compatibili, ovvero tramite le altre modalita' di pagamento
          offerte dai servizi elettronici di incasso e  di  pagamento
          interbancari. Con uno o piu' decreti del direttore generale
          del Dipartimento delle finanze del Ministero  dell'economia
          e delle finanze, di concerto con il Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni
          Italiani,  sono  stabilite  le  modalita'  di   versamento,
          assicurando in ogni caso la massima  semplificazione  degli
          adempimenti da parte dei soggetti  interessati,  prevedendo
          anche forme che rendano possibile  la  previa  compilazione
          dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in
          deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446  del
          1997, sono versati esclusivamente al comune. Il  versamento
          del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonche' della
          maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di  riferimento
          e' effettuato in quattro  rate  trimestrali,  scadenti  nei
          mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono
          variare la scadenza e il numero delle rate  di  versamento.
          Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima  rata
          e'  comunque  posticipato  a  luglio,  ferma  restando   la
          facolta' per il comune di  posticipare  ulteriormente  tale
          termine. Per l'anno 2013, fino  alla  determinazione  delle
          tariffe ai  sensi  dei  commi  23  e  29,  l'importo  delle
          corrispondenti   rate   e'    determinato    in    acconto,
          commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a
          titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.  Per  le  nuove
          occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle
          corrispondenti  rate  di  cui  al  periodo  precedente   e'
          determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU
          o alla TIA  1  oppure  alla  TIA  2  applicate  dal  comune
          nell'anno  precedente.  In  ogni  caso  il   versamento   a
          conguaglio  e'  effettuato  con  la  rata  successiva  alla
          determinazione delle tariffe ai sensi dei commi  23  e  29.
          Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al
          comma 13 e' effettuato in base alla misura standard, pari a
          0,30  euro  per  metro  quadrato,  senza  applicazione   di
          sanzioni e interessi, contestualmente  al  tributo  o  alla
          tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle  prime  tre
          rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento  della
          maggiorazione fino a 0,40 euro e' effettuato al momento del
          pagamento dell'ultima rata. E' consentito il  pagamento  in
          unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. 
              36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui
          sono attribuiti tutti i  poteri  per  l'esercizio  di  ogni
          attivita' organizzativa e gestionale,  compreso  quello  di
          sottoscrivere i provvedimenti afferenti a  tali  attivita',
          nonche' la rappresentanza in giudizio per  le  controversie
          relative al tributo stesso. 
              37. Ai fini della verifica  del  corretto  assolvimento
          degli obblighi tributari, il funzionario responsabile  puo'
          inviare questionari  al  contribuente,  richiedere  dati  e
          notizie a uffici pubblici ovvero  a  enti  di  gestione  di
          servizi pubblici,  in  esenzione  da  spese  e  diritti,  e
          disporre l'accesso  ai  locali  ed  aree  assoggettabili  a
          tributo, mediante personale debitamente autorizzato  e  con
          preavviso di almeno sette giorni. 
              38. In caso di mancata collaborazione del  contribuente
          od   altro   impedimento    alla    diretta    rilevazione,
          l'accertamento puo' essere effettuato in base a presunzioni
          semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. 
              39. In caso di omesso o  insufficiente  versamento  del
          tributo  risultante   dalla   dichiarazione,   si   applica
          l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
          471. 
              40.   In   caso   di   omessa    presentazione    della
          dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento  al
          200 per cento del tributo non versato, con un minimo di  50
          euro. 
              41. In caso di infedele dichiarazione,  si  applica  la
          sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo  non
          versato, con un minimo di 50 euro. 
              42. In caso di mancata, incompleta o infedele  risposta
          al questionario di cui al comma 37,  entro  il  termine  di
          sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica  la
          sanzione da euro 100 a euro 500. 
              43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad
          un terzo se, entro  il  termine  per  la  proposizione  del
          ricorso,  interviene  acquiescenza  del  contribuente,  con
          pagamento del tributo, se dovuto, della  sanzione  e  degli
          interessi. 
              44. Resta salva la facolta' del  comune  di  deliberare
          con il regolamento circostanze attenuanti  o  esimenti  nel
          rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale. 
              45. Per tutto quanto non  previsto  dalle  disposizioni
          del presente articolo concernenti il tributo  comunale  sui
          rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di  cui
          all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione  dell'articolo  52
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
              46. A decorrere dal  1°  gennaio  2013  sono  soppressi
          tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti
          urbani,  sia  di  natura   patrimoniale   sia   di   natura
          tributaria, compresa l'addizionale per  l'integrazione  dei
          bilanci degli enti  comunali  di  assistenza.  All'articolo
          195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152,  sono  abrogate  le  parole  da  "Ai  rifiuti
          assimilati" fino a "la predetta tariffazione". 
              47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo  14
          marzo 2011, n. 23, e' abrogato, con efficacia  a  decorrere
          dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.". 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  14  della
          Direttiva  2008/98/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  relativa  ai  rifiuti  e  che   abroga   alcune
          direttive: 
              "Art. 14. (Costi) 
              1. Secondo il principio «chi  inquina  paga»,  i  costi
          della gestione dei rifiuti sono  sostenuti  dal  produttore
          iniziale o  dai  detentori  del  momento  o  dai  detentori
          precedenti dei rifiuti. 
              2. Gli Stati membri possono decidere che i costi  della
          gestione  dei  rifiuti  siano  sostenuti   parzialmente   o
          interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e
          che i distributori di  tale  prodotto  possano  contribuire
          alla copertura di tali costi.". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 27  aprile
          1999, n.  158,  reca  "Regolamento  recante  norme  per  la
          elaborazione  del  metodo  normalizzato  per  definire   la
          tariffa del servizio di  gestione  del  ciclo  dei  rifiuti
          urbani.". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  183  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale): 
              "Art. 183. (Definizioni). 
              1. Ai fini della parte quarta del  presente  decreto  e
          fatte  salve  le  ulteriori  definizioni  contenute   nelle
          disposizioni speciali, si intende per: 
              a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di  cui  il
          detentore si disfi o abbia l'intenzione o  abbia  l'obbligo
          di disfarsi; 
              b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto  che  presenta  una  o
          piu' caratteristiche di  cui  all'allegato  I  della  parte
          quarta del presente decreto; 
              c)  «oli   usati»:   qualsiasi   olio   industriale   o
          lubrificante,  minerale  o  sintetico,  divenuto  improprio
          all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
          dei motori a combustione e  dei  sistemi  di  trasmissione,
          nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 
              d)  «rifiuto  organico»:  rifiuti   biodegradabili   di
          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti
          da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione  e
          punti  vendita  al  dettaglio  e  rifiuti  simili  prodotti
          dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; 
              e)  «autocompostaggio»:   compostaggio   degli   scarti
          organici dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze
          domestiche, ai fini dell'utilizzo  in  sito  del  materiale
          prodotto; 
              f)  «produttore  di  rifiuti»:  il  soggetto   la   cui
          attivita' produce rifiuti (produttore iniziale) o  chiunque
          effettui operazioni di pretrattamento,  di  miscelazione  o
          altre operazioni  che  hanno  modificato  la  natura  o  la
          composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); 
              g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona  fisica
          o  giuridica  che  professionalmente  sviluppi,  fabbrichi,
          trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 
              h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la  persona
          fisica o giuridica che ne e' in possesso; 
              i) «commerciante»:  qualsiasi  impresa  che  agisce  in
          qualita'  di  committente,  al   fine   di   acquistare   e
          successivamente vendere rifiuti,  compresi  i  commercianti
          che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; 
              l) «intermediario»: qualsiasi impresa  che  dispone  il
          recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto  di  terzi,
          compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
          disponibilita' dei rifiuti; 
              m)  «prevenzione»:  misure  adottate  prima   che   una
          sostanza, un materiale o un prodotto  diventi  rifiuto  che
          riducono: 
              1)  la  quantita'  dei  rifiuti,  anche  attraverso  il
          riutilizzo dei prodotti o l'estensione del  loro  ciclo  di
          vita; 
              2)  gli   impatti   negativi   dei   rifiuti   prodotti
          sull'ambiente e la salute umana; 
              3) il contenuto di sostanze pericolose in  materiali  e
          prodotti; 
              n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e
          lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo  di  tali
          operazioni e gli interventi successivi  alla  chiusura  dei
          siti di smaltimento, nonche' le  operazioni  effettuate  in
          qualita' di commerciante o intermediario; 
              o) «raccolta»: il prelievo  dei  rifiuti,  compresi  la
          cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione
          dei centri di raccolta di cui alla lettera  «mm»,  ai  fini
          del loro trasporto in un impianto di trattamento; 
              p) «raccolta differenziata»:  la  raccolta  in  cui  un
          flusso di rifiuti e' tenuto separato in  base  al  tipo  ed
          alla  natura  dei  rifiuti  al  fine  di   facilitarne   il
          trattamento specifico; 
              q) «preparazione per il riutilizzo»: le  operazioni  di
          controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
          prodotti o componenti di prodotti  diventati  rifiuti  sono
          preparati in modo da poter essere reimpiegati  senza  altro
          pretrattamento; 
              r) «riutilizzo»:  qualsiasi  operazione  attraverso  la
          quale prodotti o  componenti  che  non  sono  rifiuti  sono
          reimpiegati per la stessa  finalita'  per  la  quale  erano
          stati concepiti; 
              s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento,
          inclusa  la  preparazione  prima  del  recupero   o   dello
          smaltimento; 
              t) «recupero»: qualsiasi operazione il  cui  principale
          risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
          utile, sostituendo  altri  materiali  che  sarebbero  stati
          altrimenti  utilizzati  per   assolvere   una   particolare
          funzione  o  di  prepararli  ad  assolvere  tale  funzione,
          all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.
          L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
          elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 
              u)  «riciclaggio»:  qualsiasi  operazione  di  recupero
          attraverso  cui  i  rifiuti  sono  trattati  per   ottenere
          prodotti, materiali o sostanze da utilizzare  per  la  loro
          funzione  originaria  o  per   altri   fini.   Include   il
          trattamento di materiale organico ma  non  il  recupero  di
          energia ne' il  ritrattamento  per  ottenere  materiali  da
          utilizzare  quali   combustibili   o   in   operazioni   di
          riempimento; 
              v)   «rigenerazione   degli   oli   usati»:   qualsiasi
          operazione di riciclaggio che permetta di produrre  oli  di
          base  mediante  una  raffinazione  degli  oli  usati,   che
          comporti in particolare la  separazione  dei  contaminanti,
          dei prodotti di ossidazione e degli additivi  contenuti  in
          tali oli; 
              z)  «smaltimento»:  qualsiasi  operazione  diversa  dal
          recupero anche  quando  l'operazione  ha  come  conseguenza
          secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
          B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco  non
          esaustivo delle operazioni di smaltimento; 
              aa)   «stoccaggio»:   le   attivita'   di   smaltimento
          consistenti nelle operazioni  di  deposito  preliminare  di
          rifiuti di cui al punto  D15  dell'allegato  B  alla  parte
          quarta  del  presente  decreto,  nonche'  le  attivita'  di
          recupero consistenti nelle operazioni di messa  in  riserva
          di rifiuti  di  cui  al  punto  R13  dell'allegato  C  alla
          medesima parte quarta; 
              bb)  «deposito  temporaneo»:  il   raggruppamento   dei
          rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in  cui
          gli stessi sono prodotti o, per gli  imprenditori  agricoli
          di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il  sito
          che sia nella disponibilita'  giuridica  della  cooperativa
          agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi
          sono soci, alle seguenti condizioni: 
              1)  i  rifiuti  contenenti  gli   inquinanti   organici
          persistenti  di  cui  al  regolamento  (CE)   850/2004,   e
          successive  modificazioni,  devono  essere  depositati  nel
          rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio  e
          l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose  e
          gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
              2) i rifiuti devono essere  raccolti  ed  avviati  alle
          operazioni di recupero o di smaltimento secondo  una  delle
          seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
          rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,  indipendentemente
          dalle quantita' in  deposito;  quando  il  quantitativo  di
          rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i  30  metri
          cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
          In ogni caso, allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non
          superi il predetto limite all'anno, il deposito  temporaneo
          non puo' avere durata superiore ad un anno; 
              3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato  per
          categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
          norme tecniche, nonche',  per  i  rifiuti  pericolosi,  nel
          rispetto delle norme che  disciplinano  il  deposito  delle
          sostanze pericolose in essi contenute; 
              4) devono essere rispettate le norme  che  disciplinano
          l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 
              5) per alcune categorie  di  rifiuto,  individuate  con
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con il Ministero per  lo
          sviluppo economico, sono fissate le modalita'  di  gestione
          del deposito temporaneo; 
              cc)  «combustibile   solido   secondario   (CSS)»:   il
          combustibile solido prodotto da  rifiuti  che  rispetta  le
          caratteristiche  di  classificazione  e  di  specificazione
          individuate  delle  norme  tecniche  UNI  CEN/TS  15359   e
          successive   modifiche   ed   integrazioni;   fatta   salva
          l'applicazione  dell'articolo  184-ter,   il   combustibile
          solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
              dd) «rifiuto  biostabilizzato»:  rifiuto  ottenuto  dal
          trattamento biologico aerobico  o  anaerobico  dei  rifiuti
          indifferenziati, nel rispetto di apposite  norme  tecniche,
          da adottarsi a cura dello Stato,  finalizzate  a  definirne
          contenuti e usi compatibili  con  la  tutela  ambientale  e
          sanitaria  e,  in  particolare,  a  definirne  i  gradi  di
          qualita'; 
              ee)  «compost  di  qualita'»:  prodotto,  ottenuto  dal
          compostaggio di rifiuti  organici  raccolti  separatamente,
          che rispetti i requisiti  e  le  caratteristiche  stabilite
          dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010,  n.
          75, e successive modificazioni; 
              ff) «digestato di qualita'»:  prodotto  ottenuto  dalla
          digestione  anaerobica   di   rifiuti   organici   raccolti
          separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in  norme
          tecniche   da   emanarsi   con   decreto   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali; 
              gg) «emissioni»:  le  emissioni  in  atmosfera  di  cui
          all'articolo 268, comma 1, lettera b); 
              hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di
          cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); 
              ii)   «inquinamento   atmosferico»:    ogni    modifica
          atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a); 
              ll) «gestione  integrata  dei  rifiuti»:  il  complesso
          delle attivita', ivi compresa quella di  spazzamento  delle
          strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
          la gestione dei rifiuti; 
              mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,   per   l'attivita'    di    raccolta    mediante
          raggruppamento  differenziato  dei   rifiuti   urbani   per
          frazioni omogenee conferiti dai detentori per il  trasporto
          agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
          centri  di  raccolta  e'  data  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita  la  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
              nn)  «migliori  tecniche  disponibili»:   le   migliori
          tecniche disponibili quali definite all'articolo  5,  comma
          1, lett. l-ter) del presente decreto; 
              oo) «spazzamento delle strade»: modalita'  di  raccolta
          dei rifiuti mediante operazione di  pulizia  delle  strade,
          aree pubbliche e aree private ad uso  pubblico  escluse  le
          operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
          pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire  la  loro
          fruibilita' e la sicurezza del transito; 
              pp) «circuito  organizzato  di  raccolta»:  sistema  di
          raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
          Consorzi di cui ai titoli II e III della parte  quarta  del
          presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
          sulla base di un accordo  di  programma  stipulato  tra  la
          pubblica amministrazione  ed  associazioni  imprenditoriali
          rappresentative sul piano nazionale, o  loro  articolazioni
          territoriali, oppure sulla base di  una  convenzione-quadro
          stipulata tra le medesime associazioni  ed  i  responsabili
          della  piattaforma  di  conferimento,  o  dell'impresa   di
          trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la  destinazione
          definitiva dei rifiuti. All'accordo  di  programma  o  alla
          convenzione-quadro deve seguire la stipula di un  contratto
          di servizio tra il singolo produttore ed il  gestore  della
          piattaforma di conferimento, o  dell'impresa  di  trasporto
          dei rifiuti, in attuazione del  predetto  accordo  o  della
          predetta convenzione; 
              qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto  che
          soddisfa le condizioni di cui all'articolo  184-bis,  comma
          1, o che rispetta i criteri stabiliti in base  all'articolo
          184-bis, comma 2 .". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  15  del
          decreto legislativo 13  gennaio  2003,  n.  36  (Attuazione
          della direttiva  1999/31/CE  relativa  alle  discariche  di
          rifiuti): 
              "Art. 15. (Costi dello smaltimento  dei  rifiuti  nelle
          discariche.) 
              1.  Il  prezzo  corrispettivo  per  lo  smaltimento  in
          discarica deve  coprire  i  costi  di  realizzazione  e  di
          esercizio  dell'impianto,  i   costi   sostenuti   per   la
          prestazione della garanzia finanziaria ed i  costi  stimati
          di chiusura, nonche' i costi di  gestione  successiva  alla
          chiusura per un periodo pari a quello indicato dall'art. 10
          comma 1, lettera i).".