Art. 8 Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali 1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ((di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gia' ((differito)) al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), ((numero)) 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' ulteriormente differito al 30 novembre 2013. ((Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.)) 2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune((, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente)). 3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, e' differito al 30 novembre 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) : "Art. 151. (Principi in materia di contabilita' ) - 1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unita', annualita', universalita' ed integrita', veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'. Il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. 2. Il bilancio e' corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge. 3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. 4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria. 5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilita' economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. 6. Al rendiconto e' allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.". - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 4-quater, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali): "Art. 10. (Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali). 1 -4-ter (Omissis). 4-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 380, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni"; b) al comma 381: 1) le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2013"; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 e' facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."". - Il testo dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, e' riportato nelle note all'articolo 1. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42): "Art. 4-bis. (Relazione di inizio mandato provinciale e comunale) - 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti. 2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, e' sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.".