Art. 3 
 
 
Misure urgenti in materia di mobilita' nel pubblico impiego  e  nelle
                        societa' partecipate 
 
  (( 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 in materia di  trasferimento  unilaterale
del personale eccedentario, )) per sopperire alle  gravi  carenze  di
personale degli uffici giudiziari, al personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  2,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  che  presentano
situazioni di soprannumerarieta' o di eccedenza  rispetto  alle  loro
dotazioni organiche ridotte, e' consentito, (( sino  al  31  dicembre
2015 )), il passaggio diretto a domanda  presso  il  Ministero  della
giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale  amministrativo
operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento  nella
qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione  del
contratto di lavoro e previa  selezione  secondo  criteri  prefissati
dallo  stesso  Ministero  della  giustizia  in  apposito  bando.   Al
personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11,  lettera  d),
terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95. 
  2. - 7. (( (Soppressi) )). 
  ((  7-bis.  Nella  regolamentazione  del  rapporto  di  lavoro  dei
dirigenti, le  societa'  controllate  direttamente  o  indirettamente
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, o  dai  loro  enti  strumentali,
anche al  di  fuori  delle  ipotesi  previste  dall'articolo  31  del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione di quelle
emittenti strumenti finanziari quotati nei  mercati  regolamentati  e
delle societa' dalle stesse controllate,  non  possono  inserire,  in
assenza  di   preventiva   autorizzazione   dei   medesimi   enti   o
amministrazioni,  clausole  contrattuali   che   al   momento   della
cessazione del  rapporto  prevedano  per  i  soggetti  di  cui  sopra
benefici economici superiori a quelli  derivanti  ordinariamente  dal
contratto collettivo di lavoro applicato.  Dette  clausole,  inserite
nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte,
per conto delle stesse societa', in difetto dei prescritti  poteri  o
deleghe in materia. 
  7-ter.  I  dirigenti  delle  societa'  controllate  direttamente  o
indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad  esclusione  di
quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis, che alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di  vecchiaia
ovvero di anzianita', la cui  erogazione  sia  stata  gia'  disposta,
cessano  il  proprio  rapporto  di  lavoro  improrogabilmente  al  31
dicembre 2013, qualora le stesse  societa'  abbiano  chiuso  l'ultimo
esercizio in perdita. Alle societa'  medesime  e'  fatto  divieto  di
coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni  resesi  disponibili
in organico con la cessazione  dei  rapporti  di  lavoro  di  cui  al
periodo precedente. In caso di societa' con esercizio in  avanzo,  ai
dirigenti titolari di trattamento pensionistico  di  vecchiaia  o  di
anzianita', il trattamento medesimo e' sospeso per  tutta  la  durata
dell'incarico dirigenziale. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  33  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazz.  Uff.  9
          maggio 2001, n. 106, S.O.: 
              "Articolo  33  (Eccedenze  di  personale  e   mobilita'
          collettiva) 
              1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di
          soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in
          relazione  alle  esigenze  funzionali  o  alla   situazione
          finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista
          dall'articolo 6, comma 1,  terzo  e  quarto  periodo,  sono
          tenute ad osservare  le  procedure  previste  dal  presente
          articolo dandone immediata  comunicazione  al  Dipartimento
          della funzione pubblica. 
              2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono  alla
          ricognizione  annuale  di  cui  al  comma  1  non   possono
          effettuare assunzioni o instaurare rapporti di  lavoro  con
          qualunque tipologia di contratto  pena  la  nullita'  degli
          atti posti in essere. 
              3. La mancata attivazione delle  procedure  di  cui  al
          presente articolo da parte del  dirigente  responsabile  e'
          valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare. 
              4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente  articolo
          il  dirigente   responsabile   deve   dare   un'informativa
          preventiva alle rappresentanze  unitarie  del  personale  e
          alle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del  contratto
          collettivo nazionale del comparto o area. 
              5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al
          comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  in
          subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del
          personale in situazione  di  soprannumero  o  di  eccedenza
          nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il
          ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di  lavoro
          o  a  contratti  di  solidarieta',  ovvero   presso   altre
          amministrazioni, previo accordo  con  le  stesse,  comprese
          nell'ambito della regione  tenuto  anche  conto  di  quanto
          previsto dall'articolo 1, comma 29,  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6. 
              6. I contratti collettivi nazionali  possono  stabilire
          criteri generali e procedure per consentire,  tenuto  conto
          delle  caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle
          eccedenze di personale attraverso il passaggio  diretto  ad
          altre amministrazioni al di fuori del territorio  regionale
          che, in relazione  alla  distribuzione  territoriale  delle
          amministrazioni o alla situazione del mercato  del  lavoro,
          sia  stabilito  dai  contratti  collettivi  nazionali.   Si
          applicano le disposizioni dell'articolo 30. 
              7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di  cui
          al comma 4 l'amministrazione colloca in  disponibilita'  il
          personale che  non  sia  possibile  impiegare  diversamente
          nell'ambito della medesima amministrazione e che non  possa
          essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito
          regionale, ovvero che non abbia preso  servizio  presso  la
          diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'. 
              8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
          sospese tutte  le  obbligazioni  inerenti  al  rapporto  di
          lavoro e il lavoratore ha  diritto  ad  un'indennita'  pari
          all'80  per  cento  dello   stipendio   e   dell'indennita'
          integrativa speciale, con  esclusione  di  qualsiasi  altro
          emolumento retributivo comunque denominato, per  la  durata
          massima  di  ventiquattro  mesi.  I  periodi  di  godimento
          dell'indennita'   sono   riconosciuti   ai    fini    della
          determinazione dei requisiti di  accesso  alla  pensione  e
          della misura della  stessa.  E'  riconosciuto  altresi'  il
          diritto  all'assegno  per  il  nucleo  familiare   di   cui
          all'articolo 2 del decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,
          n. 153.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012,  n.  156,  S.O.,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n.  135  (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  recante  disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini),  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189, S.O.: 
              "1. Gli uffici dirigenziali e  le  dotazioni  organiche
          delle amministrazioni dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
          autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici,
          degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici  di  cui
          all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive  modificazioni  ed  integrazioni
          sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5,  nella
          seguente misura: 
              a) gli uffici dirigenziali, di livello  generale  e  di
          livello non generale e le relative dotazioni organiche,  in
          misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
          per  ciascuna  dotazione,  al  20  per  cento   di   quelli
          esistenti; 
              b)   le   dotazioni   organiche   del   personale   non
          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli
          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera
          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non
          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2,  comma  11,  del
          citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: 
              "11. Fermo restando il  divieto  di  effettuare,  nelle
          qualifiche  o   nelle   aree   interessate   da   posizioni
          soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a  qualsiasi
          titolo  per  tutta   la   durata   del   soprannumero,   le
          amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
          aree,  da  computarsi  al  netto  di  un  numero  di  posti
          equivalente dal punto di  vista  finanziario  al  complesso
          delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
          autorizzazione, secondo la normativa vigente,  e  verifica,
          da parte della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  anche  sul  piano  degli
          equilibri di finanza pubblica, della  compatibilita'  delle
          assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
          quanto disposto dall'articolo 14,  comma  7,  del  presente
          decreto.  Per  le   unita'   di   personale   eventualmente
          risultanti  in  soprannumero  all'esito   delle   riduzioni
          previste  dal  comma  1,  le  amministrazioni  avviano   le
          procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di  quanto  previsto
          dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure
          e misure in ordine di priorita': 
              a)  applicazione,  ai  lavoratori  che   risultino   in
          possesso dei requisiti anagrafici e contributivi  i  quali,
          ai fini del  diritto  all'accesso  e  alla  decorrenza  del
          trattamento pensionistico in base alla  disciplina  vigente
          prima  dell'entrata  in   vigore   dell'articolo   24   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
          entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti  anagrafici  e  di
          anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze
          previsti  dalla  predetta  disciplina  pensionistica,   con
          conseguente  richiesta  all'ente  di   appartenenza   della
          certificazione  di  tale   diritto.   Si   applica,   senza
          necessita' di motivazione, l'articolo  72,  comma  11,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Ai  fini
          della  liquidazione  del  trattamento  di   fine   rapporto
          comunque denominato, per il personale di cui alla  presente
          lettera: 
              1) che  ha  maturato  i  requisiti  alla  data  del  31
          dicembre 2011 il  trattamento  di  fine  rapporto  medesimo
          sara' corrisposto al momento della maturazione del  diritto
          alla corresponsione  dello  stesso  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              2) che matura i requisiti indicati  successivamente  al
          31 dicembre 2011  in  ogni  caso  il  trattamento  di  fine
          rapporto sara' corrisposto al momento in  cui  il  soggetto
          avrebbe  maturato  il  diritto  alla  corresponsione  dello
          stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del  citato
          decreto-legge n. 201  del  2011  e  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'articolo 1, comma 22, del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              b) predisposizione, entro il 30 settembre 2013, di  una
          previsione  delle  cessazioni  di  personale  in  servizio,
          tenuto conto  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a)  del
          presente comma, per verificare i  tempi  di  riassorbimento
          delle posizioni soprannumerarie; 
              c) individuazione dei  soprannumeri  non  riassorbibili
          entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio  2013,  al  netto
          dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); 
              d)  in  base  alla  verifica  della  compatibilita'   e
          coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
          delle assunzioni, in coerenza  con  la  programmazione  del
          fabbisogno, avvio di processi di mobilita'  guidata,  anche
          intercompartimentale, intesi  alla  ricollocazione,  presso
          uffici  delle  amministrazioni  di  cui  al  comma  1   che
          presentino  vacanze  di   organico,   del   personale   non
          riassorbibile secondo i criteri del collocamento  a  riposo
          da disporre secondo la lettera a). I processi di  cui  alla
          presente  lettera  sono  disposti,  previo  esame  con   le
          organizzazioni  sindacali  che  deve  comunque  concludersi
          entro trenta  giorni,  mediante  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministeri competenti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  Il  personale   trasferito   mantiene   il
          trattamento   economico   fondamentale    ed    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  del  trasferimento   nonche'   l'inquadramento
          previdenziale. Nel caso  in  cui  il  predetto  trattamento
          economico risulti piu' elevato rispetto a  quello  previsto
          e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad  personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo  conseguiti.  Con  lo  stesso  decreto  e'
          stabilita un'apposita  tabella  di  corrispondenza  tra  le
          qualifiche  e  le  posizioni   economiche   del   personale
          assegnato; 
              e) definizione,  previo  esame  con  le  organizzazioni
          sindacali  che  deve  comunque  concludersi  entro   trenta
          giorni,  di  criteri  e  tempi   di   utilizzo   di   forme
          contrattuali   a   tempo   parziale   del   personale   non
          dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione  alla
          maggiore   anzianita'   contribuiva,   e'   dichiarato   in
          eccedenza, al netto degli interventi di  cui  alle  lettere
          precedenti. I contratti a tempo parziale sono  definiti  in
          proporzione alle  eccedenze,  con  graduale  riassorbimento
          all'atto delle cessazioni a qualunque  titolo  ed  in  ogni
          caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
          del restante personale.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  31  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "Articolo 31 (Passaggio di dipendenti  per  effetto  di
          trasferimento di attivita') 
              1. Fatte salve le disposizioni speciali,  nel  caso  di
          trasferimento  o  conferimento  di  attivita',  svolte   da
          pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro  aziende  o
          strutture,  ad  altri  soggetti,  pubblici  o  privati,  al
          personale che passa alle dipendenze  di  tali  soggetti  si
          applicano l'articolo 2112 del codice civile e si  osservano
          le procedure di informazione  e  di  consultazione  di  cui
          all'articolo 47, commi da 1 a 4, della  legge  29  dicembre
          1990, n. 428.".