(( Art. 3-bis 
 
 
   Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio 
 
  1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  al  fine  di  assicurare  il
contenimento  della  spesa,  degli  oneri  a  carico   del   bilancio
consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni  amministrative,
possono provvedere  alla  revisione  con  riduzione  del  prezzo  dei
contratti di servizio stipulati con le  societa',  ad  esclusione  di
quelle   emittenti   strumenti   finanziari   quotati   nei   mercati
regolamentati e delle societa' dalle stesse controllate, e  gli  enti
direttamente o indirettamente controllati, con conseguente  riduzione
degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione.  In
tale ipotesi le societa' e gli enti controllati  procedono,  entro  i
successivi  novanta  giorni,  alla   rinegoziazione   dei   contratti
aziendali   relativi   al    personale    impiegato    nell'attivita'
contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli
istituti di salario accessorio e dei relativi costi. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazz.  Uff.  9
          maggio 2001, n. 106, S.O.: 
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.".