Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Welfare dello studente 
 
  1. Al fine di favorire il  raggiungimento  dei  piu'  alti  livelli
negli studi nonche' il conseguimento del  pieno  successo  formativo,
incrementando l'offerta di servizi  per  facilitare  l'accesso  e  la
frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, e' autorizzata la
spesa di euro 15  milioni  per  l'anno  2014  per  l'attribuzione  di
contributi  e  benefici  a  favore  degli  studenti,  ((  anche   con
disabilita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, )) delle scuole secondarie di primo e secondo grado  in
possesso dei requisiti di cui al comma 2. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono  ammessi  al  beneficio  sulla
base di requisiti inerenti a: 
    (( a) (soppressa); )) 
    b) esigenza di servizi di (( trasporto e assistenza specialistica
anche con riferimento alle  peculiari  esigenze  degli  studenti  con
disabilita' di cui al comma 1 del  presente  articolo  ai  sensi  del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  ))
non  soddisfatta  con  altri  benefici  erogati  da   amministrazioni
pubbliche; 
    c) condizioni economiche individuate sulla  base  dell'Indicatore
della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n.109, e successive modificazioni. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare (( entro venti giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione )) del presente  decreto,  d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra  le
regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di  cui  al
comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i  requisiti  per
l'accesso agli stessi,  nonche'  le  modalita'  di  monitoraggio  dei
risultati ottenuti. (( Nei successivi trenta giorni ciascuna  regione
provvede, con eventuale pubblicazione di  un  bando,  a  definire  la
natura e l'entita' dei benefici per gli studenti, da erogare  fino  a
esaurimento delle risorse, e a individuarne i beneficiari. )) 
  4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di  cui  al
comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni,  nei
limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti  del  patto  di
stabilita' interno delle regioni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della legge
          5 febbraio 1992, n.  104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,
          l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   17
          febbraio 1992, n. 39, S.O.: 
              "Art. 3. (Soggetti aventi diritto) 
              (Omissis). 
              3. Qualora la minorazione,  singola  o  plurima,  abbia
          ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in  modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di  gravita'.  Le  situazioni  riconosciute   di   gravita'
          determinano priorita' nei programmi e negli interventi  dei
          servizi pubblici. 
              ( Omissis).". 
              Il testo del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.  297
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 
              Il testo del Decreto Legislativo. 31 marzo 1998, n. 109
          (Definizioni di  criteri  unificati  di  valutazione  della
          situazione   economica   dei   soggetti   che    richiedono
          prestazioni sociali agevolate, a  norma  dell'articolo  59,
          comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.