Art. 3 
 
 
(( Premi )) di studio per l'alta  formazione  artistica,  musicale  e
                              coreutica 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere  la  formazione  artistica  presso   le
Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge  21  dicembre
1999,   n.   508,   promuovendone    l'eccellenza,    il    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  bandisce,  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
premi  a  favore  degli  studenti  iscritti,   nell'anno   accademico
2013-2014, presso le suddette Istituzioni. (( I bandi stabiliscono  i
settori di intervento, con particolare riguardo a progetti di ricerca
di rilevanza nazionale  e  iniziative  nazionali  di  promozione  del
settore AFAM, )) l'importo dei (( singoli premi )) nei  limiti  delle
risorse disponibili, nonche' le modalita' per la presentazione  delle
domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni
e per la valutazione dei candidati. 
  2. I soggetti di cui al (( comma 1 ))  sono  ammessi  al  beneficio
sulla base dei seguenti criteri: 
    a)  per  i  residenti  in  Italia,  condizioni  economiche  dello
studente individuate  sulla  base  dell'Indicatore  della  situazione
economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31  marzo  1998,
n. 109, e successive modificazioni; 
    b)  per  i  non  residenti  in  Italia,   condizioni   economiche
comprovate mediante autocertificazione; 
    c) valutazione del merito artistico mediante audizioni e verifica
della qualita' delle opere artistiche eventualmente prodotte. 
  3. (( I premi sono attribuiti )) fino a esaurimento delle risorse e
(( sono cumulabili con le borse di studio )) assegnate ai  sensi  del
decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.  68.  La  comunicazione  della
graduatoria  e  l'individuazione  dei  destinatari  dei  premi   sono
effettuate dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca entro il  ((  31  marzo  2014  attraverso  il  sito  internet
istituzionale del medesimo Ministero. )) 
  4. Ai fini del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro  3
milioni per l'anno 2014. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  comma  1  dell'art.  2  della  legge  21
          dicembre 1999 n. 508  (Riforma  delle  Accademie  di  belle
          arti, dell'Accademia  nazionale  di  danza,  dell'Accademia
          nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori  per
          le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
          Istituti musicali pareggiati),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: 
              "Art. 2. Alta formazione e specializzazione artistica e
          musicale 
              1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di
          arte drammatica e gli  ISIA,  nonche',  con  l'applicazione
          delle disposizioni di cui al comma  2,  i  Conservatori  di
          musica, l'Accademia  nazionale  di  danza  e  gli  Istituti
          musicali  pareggiati   costituiscono,   nell'ambito   delle
          istituzioni  di  alta  cultura  cui  l'articolo  33   della
          Costituzione riconosce  il  diritto  di  darsi  ordinamenti
          autonomi,    il    sistema    dell'alta    formazione     e
          specializzazione  artistica   e   musicale.   Le   predette
          istituzioni sono disciplinate dalla presente  legge,  dalle
          norme in essa richiamate e dalle altre norme che  vi  fanno
          espresso riferimento.". 
              Il  decreto  Legislativo  31   marzo   1998,   n.   109
          (Definizioni di  criteri  unificati  di  valutazione  della
          situazione   economica   dei   soggetti   che    richiedono
          prestazioni sociali agevolate, a  norma  dell'articolo  59,
          comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale18 aprile 1998, n. 90.