Art. 6 (( Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi )) 1. Al fine di consentire la disponibilita' e la fruibilita' a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli studenti, sono apportate le seguenti modificazioni: (( a) all'articolo 151, comma 1, e all'articolo 188, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,» )) e la parola: «sono» e' sostituita dalle seguenti: «possono essere»; (( b) all'articolo 15 del )) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: (( 01) al comma 1, le parole: «fatta salva l'autonomia didattica» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve l'autonomia didattica e la liberta' di scelta dei docenti»; )) 1) al comma 1, le parole: «nell'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'eventuale adozione» (( e dopo le parole: «dei libri di testo» sono inserite le seguenti: «o nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa,»; )) 2) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.»; (( 3) (soppresso); )) (( 3-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Al medesimo fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, anche per consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalita' di studio con processo di costruzione dei saperi, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto e' affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualita' dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica e' registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali gia' preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'azione "Editoria Digitale Scolastica". 2-ter. All'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine stanziate a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilita' di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonche' la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall'articolo 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dal presente articolo, si applicano a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado. )) 2. Al fine di contenere la spesa per l'acquisto dei libri scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi tempestivamente di libri per l'uso da parte degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assegna direttamente alle medesime istituzioni scolastiche la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo, (( anche usati, di contenuti digitali integrativi )) e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso, (( nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore connessi all'utilizzo indicato, )) a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate le risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri per la concessione dei libri agli stessi. 3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non puo' essere escluso l'uso da parte dei singoli studenti di libri nelle edizioni precedenti, purche' conformi alle Indicazioni nazionali (( e alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento negli istituti tecnici e negli istituti professionali. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo degli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 1994, n. 115, S.O., come modificati dalla presente legge. "Art. 151. Adozione libri di testo 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i libri di testo possono essere adottati, secondo modalita' stabilite dal regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli d'interclasse." "Art. 188. Adozione dei libri di testo 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i libri di testo possono essere adottati, secondo modalita' stabilite dal regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe.". Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 : "Art. 8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini 1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.". Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O., come modificato dalla presente legge "Art. 15. Costo dei libri scolastici 1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la liberta' di scelta dei docenti nell'eventuale adozione dei libri di testo onell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa, nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. Itesti consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico. 2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico 2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista, costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo di cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola secondaria di secondo grado. La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria e' soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili. L'esecuzione da parte del dirigente scolastico di delibere del collegio dei docenti che determinino il superamento dei predetti tetti di spesa costituisce illecito disciplinare. 2-bis. Al medesimo fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, anche per consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalita' di studio con processo di costruzione dei saperi, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto e' affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualita' dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica e' registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e resa di-sponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali gia' preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'azione "Editoria Digitale Scolastica". 2-ter. All'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine stanziate a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilita' di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonche' la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall'articolo 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinati: a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista; b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi; c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter; c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche. 3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3. 3-ter. La scuola assicura la disponibilita' dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3. 4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.". Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.