Art. 6 
 
 
           (( Contenimento del costo dei libri scolastici 
              e dei materiali didattici integrativi )) 
 
  1. Al fine di consentire la disponibilita' e la fruibilita' a costi
contenuti di testi, documenti e strumenti didattici  da  parte  degli
studenti, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    (( a) all'articolo 151, comma 1, e all'articolo 188, comma 1, del
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono premesse le seguenti
parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275,» )) e la parola: «sono» e' sostituita  dalle  seguenti:
«possono essere»; 
    (( b) all'articolo 15 del )) decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133: 
  (( 01) al comma 1, le parole: «fatta salva  l'autonomia  didattica»
sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve l'autonomia didattica  e
la liberta' di scelta dei docenti»; )) 
      1) al comma 1, le parole: «nell'adozione» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'eventuale adozione» (( e dopo le parole:  «dei  libri
di testo»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  nell'indicazione  degli
strumenti  alternativi  prescelti,   in   coerenza   con   il   piano
dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il  limite
di spesa,»; )) 
      2) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «I
testi consigliati possono essere indicati dal  collegio  dei  docenti
solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.»; 
      (( 3) (soppresso); )) 
  (( 3-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Al medesimo fine  di  potenziare  la  disponibilita'  e  la
fruibilita', a costi  contenuti,  di  testi,  documenti  e  strumenti
didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro  famiglie,
nel  termine  di  un  triennio,  a  decorrere  dall'anno   scolastico
2014-2015,  anche  per  consentire  ai  protagonisti   del   processo
educativo di  interagire  efficacemente  con  le  moderne  tecnologie
digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open
source e di sperimentare nuovi contenuti e modalita'  di  studio  con
processo di costruzione dei saperi, gli istituti  scolastici  possono
elaborare il materiale didattico digitale per  specifiche  discipline
da utilizzare come libri  di  testo  e  strumenti  didattici  per  la
disciplina  di  riferimento;  l'elaborazione  di  ogni  prodotto   e'
affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche  avvalendosi
di altri docenti, la qualita' dell'opera sotto il profilo scientifico
e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie  classi
in  orario  curriculare  nel  corso  dell'anno  scolastico.   L'opera
didattica e' registrata con licenza che consenta la condivisione e la
distribuzione gratuite  e  successivamente  inviata,  entro  la  fine
dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole  statali,  anche
adoperando piattaforme digitali gia' preesistenti  prodotte  da  reti
nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del
Piano  Nazionale  Scuola  Digitale  del  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  per  l'azione  "Editoria  Digitale
Scolastica". 
  2-ter. All'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e  finanziarie  a  tal  fine  stanziate  a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  2-quater. Lo Stato promuove lo  sviluppo  della  cultura  digitale,
definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi  digitali  e
favorisce l'alfabetizzazione  informatica  anche  tramite  una  nuova
generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte
che prevedano la possibilita' di azioni  collaborative  tra  docenti,
studenti ed editori, nonche' la ricerca e l'innovazione tecnologiche,
quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di arricchimento
economico, culturale e  civile  come  previsto  dall'articolo  8  del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82». 
  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dal presente articolo,
si applicano a tutte  le  istituzioni  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado. )) 
  2.  Al  fine  di  contenere  la  spesa  per  l'acquisto  dei  libri
scolastici e  consentire  alle  istituzioni  scolastiche  statali  di
dotarsi tempestivamente di libri per l'uso da parte  degli  studenti,
il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca
assegna direttamente alle medesime istituzioni scolastiche  la  somma
complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed  euro  5,3  milioni
nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri  di
testo, ((  anche  usati,  di  contenuti  digitali  integrativi  ))  e
dispositivi  per  la  lettura  di  materiali  didattici  digitali  da
concedere in comodato d'uso, (( nel rispetto dei diritti patrimoniali
dell'autore e  dell'editore  connessi  all'utilizzo  indicato,  ))  a
studenti delle  scuole  secondarie  di  primo  e  di  secondo  grado,
individuati sulla base  dell'Indicatore  della  situazione  economica
equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, sono  assegnate  le  risorse,  sulla  base  del
numero di studenti, e sono definiti i criteri per la concessione  dei
libri agli stessi. 
  3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non puo' essere escluso l'uso da
parte dei  singoli  studenti  di  libri  nelle  edizioni  precedenti,
purche' conformi alle Indicazioni nazionali (( e alle linee guida per
il passaggio al nuovo ordinamento  negli  istituti  tecnici  e  negli
istituti professionali. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 151, comma 1, e 188,
          comma 1, del decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297
          (Testo unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado), pubblicato nella Gazz. Uff. 19  maggio  1994,  n.
          115, S.O., come modificati dalla presente legge. 
              "Art. 151. Adozione libri di testo 
              1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          comma 5, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,  i  libri  di  testo
          possono essere adottati, secondo  modalita'  stabilite  dal
          regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti  i  consigli
          d'interclasse." 
              "Art. 188. Adozione dei libri di testo 
              1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          comma 5, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,  i  libri  di  testo
          possono essere adottati, secondo  modalita'  stabilite  dal
          regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti  i  consigli
          di classe.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato  decreto
          legislativo n. 82 del 2005 : 
              "Art. 8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini 
              1.  Lo  Stato  promuove  iniziative  volte  a  favorire
          l'alfabetizzazione   informatica    dei    cittadini    con
          particolare  riguardo   alle   categorie   a   rischio   di
          esclusione,  anche  al  fine  di  favorire  l'utilizzo  dei
          servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 15 del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per
          lo   sviluppo    economico,    la    semplificazione,    la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), pubblicato nella Gazz. Uff. 25
          giugno 2008, n. 147, S.O., come modificato  dalla  presente
          legge 
              "Art. 15. Costo dei libri scolastici 
              1.  A  partire  dall'anno  scolastico  2008-2009,   nel
          rispetto della normativa vigente e fatte salve  l'autonomia
          didattica   e   la   liberta'   di   scelta   dei   docenti
          nell'eventuale    adozione    dei    libri     di     testo
          onell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in
          coerenza  con  il   piano   dell'offerta   formativa,   con
          l'ordinamento scolastico e con il limite  di  spesa,  nelle
          scuole   di   ogni   ordine   e   grado,    tenuto    conto
          dell'organizzazione  didattica  esistente,   i   competenti
          organi  individuano  preferibilmente  i  libri   di   testo
          disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet.  Gli
          studenti accedono ai testi  disponibili  tramite  internet,
          gratuitamente  o  dietro  pagamento  a  seconda  dei   casi
          previsti  dalla  normativa  vigente.   Itesti   consigliati
          possono essere indicati dal collegio dei  docenti  solo  se
          hanno carattere di approfondimento o monografico. 
              2.  Al  fine  di  potenziare  la  disponibilita'  e  la
          fruibilita',  a  costi  contenuti  di  testi,  documenti  e
          strumenti didattici da parte delle scuole, degli  alunni  e
          delle  loro  famiglie,  nel  termine  di  un  triennio,   a
          decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di  testo
          per le scuole del primo ciclo dell'istruzione,  di  cui  al
          decreto legislativo 19 febbraio 2004,  n.  59,  e  per  gli
          istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle
          versioni a stampa,  on  line  scaricabile  da  internet,  e
          mista. Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico
          2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione
          digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista,
          costituita da: un testo in formato cartaceo e da  contenuti
          digitali  integrativi,  oppure  da  una   combinazione   di
          contenuti digitali e  digitali  integrativi  accessibili  o
          acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo  di
          cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni  a  partire
          progressivamente dalle classi prima e quarta  della  scuola
          primaria, dalla prima classe  della  scuola  secondaria  di
          primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola
          secondaria di secondo grado. La delibera del  collegio  dei
          docenti relativa all'adozione della dotazione  libraria  e'
          soggetta,  per  le  istituzioni   scolastiche   statali   e
          limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa
          di cui al  comma  3-bis,  al  controllo  contabile  di  cui
          all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.
          123. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione
          di strumenti didattici per i soggetti  diversamente  abili.
          L'esecuzione da parte del dirigente scolastico di  delibere
          del collegio dei docenti che determinino il superamento dei
          predetti tetti di spesa costituisce illecito disciplinare. 
              2-bis. Al medesimo fine di potenziare la disponibilita'
          e la fruibilita', a costi contenuti, di testi, documenti  e
          strumenti didattici da parte delle scuole, degli  alunni  e
          delle  loro  famiglie,  nel  termine  di  un  triennio,   a
          decorrere  dall'anno  scolastico   2014-2015,   anche   per
          consentire  ai  protagonisti  del  processo  educativo   di
          interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali
          e multimediali in  ambienti  preferibilmente  con  software
          open source e di sperimentare nuovi contenuti  e  modalita'
          di studio con  processo  di  costruzione  dei  saperi,  gli
          istituti  scolastici   possono   elaborare   il   materiale
          didattico digitale per specifiche discipline da  utilizzare
          come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina
          di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto e' affidata
          ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi
          di altri docenti, la qualita' dell'opera sotto  il  profilo
          scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti
          delle  proprie  classi  in  orario  curriculare  nel  corso
          dell'anno scolastico. L'opera didattica e'  registrata  con
          licenza che consenta la  condivisione  e  la  distribuzione
          gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno
          scolastico, al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca e  resa  di-sponibile  a  tutte  le  scuole
          statali,  anche  adoperando   piattaforme   digitali   gia'
          preesistenti  prodotte  da  reti  nazionali   di   istituti
          scolastici e  nell'ambito  di  progetti  pilota  del  Piano
          Nazionale Scuola Digitale  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca  per  l'azione  "Editoria
          Digitale Scolastica". 
                
              2-ter.  All'attuazione  del  comma  2-bis  si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          a tal fine stanziate a legislazione  vigente  e,  comunque,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                
              2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo  della  cultura
          digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda  di
          servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica
          anche tramite una nuova  generazione  di  testi  scolastici
          preferibilmente su  piattaforme  aperte  che  prevedano  la
          possibilita' di azioni collaborative tra docenti,  studenti
          ed   editori,   nonche'   la   ricerca   e    l'innovazione
          tecnologiche,  quali  fattori  essenziali  di  progresso  e
          opportunita' di arricchimento economico, culturale e civile
          come    previsto     dall'articolo     8     del     codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              3. I libri di testo sviluppano i  contenuti  essenziali
          delle Indicazioni nazionali dei piani di studio  e  possono
          essere realizzati in sezioni tematiche,  corrispondenti  ad
          unita' di apprendimento, di costo contenuto e  suscettibili
          di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto  di
          natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sono determinati: 
              a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella
          versione  cartacea,  anche  al  fine  di   assicurarne   il
          contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti  digitali
          integrativi della versione mista; 
              b) le caratteristiche tecnologiche dei libri  di  testo
          nella versione digitale,  anche  al  fine  di  un'effettiva
          integrazione  tra  la  versione  digitale  e  i   contenuti
          digitali integrativi; 
              c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e
          i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria  necessaria
          per ciascun anno della scuola secondaria di I e  II  grado,
          nel  rispetto  dei  diritti  patrimoniali   dell'autore   e
          dell'editore,  tenendo  conto  della  riduzione  dei  costi
          dell'intera dotazione libraria derivanti dal  passaggio  al
          digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter; 
              c-bis) i criteri  per  ottimizzare  l'integrazione  tra
          libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto  conto
          delle specifiche esigenze didattiche. 
              3-bis. La scuola assicura  alle  famiglie  i  contenuti
          digitali di cui al comma 2, con oneri a loro  carico  entro
          lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3. 
              3-ter.  La  scuola  assicura  la   disponibilita'   dei
          supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti
          digitali di cui al comma 2, su richiesta delle  famiglie  e
          con oneri a carico delle stesse entro lo  specifico  limite
          definito con il decreto di cui al comma 3. 
              4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione
          artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria
          autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi
          di cui ai commi 1, 2 e 3.". 
              Il  decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   109
          (Definizioni di  criteri  unificati  di  valutazione  della
          situazione   economica   dei   soggetti   che    richiedono
          prestazioni sociali agevolate, a  norma  dell'articolo  59,
          comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.