Art. 7 Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica 1. Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica, particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, nell'anno scolastico 2013-2014 e' avviato in via sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, (( per le scuole di ogni ordine e grado. )) 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, (( sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e tenuto conto di quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia )) vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, (( le linee guida in materia di metodi didattici, )) che contemplano soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, (( anche con percorsi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2, )) nonche' i criteri di selezione delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono definite altresi' le modalita' di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi (( della collaborazione degli enti locali e delle figure professionali ad essi collegate, delle cooperative di educatori professionali, nonche' )) di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro, (( incluse le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, )) tra le cui finalita' statutarie rientrino l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo abilitate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' le modalita' di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati del Programma. (( 3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e per le finalita' )) di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 11,4 milioni per l'anno 2014, (( destinabili sia alle spese di funzionamento del Programma di cui al comma 1, sia a compenso delle prestazioni aggiuntive del personale docente coinvolto, )) oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalita' coerenti. (( 3-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica, si provvede, nei limiti delle risorse gia' stanziate a legislazione vigente, alla promozione della pratica sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico, e all'eventuale inserimento dell'attivita' motoria nel piano dell'offerta formativa extracurriculare. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202. "Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata) 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici . 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.". Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: "627. Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, piu' in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche.".