Art. 8 
 
 
              Percorsi di orientamento per gli studenti 
 
  1. Al fine di facilitare una scelta  consapevole  del  percorso  di
studio e di favorire la conoscenza delle opportunita' e degli sbocchi
occupazionali per gli studenti  iscritti  ((  all'ultimo  anno  delle
scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle  scuole
secondarie di secondo grado, )) anche allo  scopo  di  realizzare  le
azioni previste (( dal programma europeo Garanzia per i  giovani,  di
cui alla raccomandazione 2013/C120/01 del Consiglio,  del  22  aprile
2013, )) a  decorrere  dall'anno  scolastico  2013-2014,  al  decreto
legislativo 14 gennaio  2008,  n.  21,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  (( a) all'articolo 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le attivita' inerenti  ai  percorsi  di  orientamento,  che
eccedano l'orario d'obbligo, possono essere remunerate con  il  Fondo
delle  istituzioni  scolastiche  nel  rispetto  della  disciplina  in
materia di contrattazione integrativa»; )) 
    b) all'articolo 2, comma 3, le parole da: «che intendano fornire»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: (( «tra  cui
le associazioni iscritte al  Forum  delle  associazioni  studentesche
maggiormente  rappresentative,  camere   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura e )) agenzie per il  lavoro  che  intendano
fornire  il  loro  apporto  ai  fini   predetti   nell'ambito   degli
stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili  e  nel  rispetto
dei principi di pluralismo, concorrenza (( e trasparenza, ovvero  con
proprie  risorse  tecniche,  umane,   finanziarie,   attrezzature   e
laboratori»; )) 
    c) all'articolo 3, comma 2, le parole:  «nell'ultimo  anno»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli ultimi  due  anni»  ((  e  dopo  le
parole: «secondo grado» sono inserite  le  seguenti:  «e  nell'ultimo
anno di corso della scuola secondaria di primo grado»; 
  c-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. In presenza di  alunni  con  disabilita'  certificata  sono
previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti  a
offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la  scelta  del
percorso formativo. Tali  percorsi  di  orientamento  si  inseriscono
strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria  di
primo grado e negli ultimi due anni di corso della scuola  secondaria
di secondo grado»; )) 
    d) all'articolo 3, dopo il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:
«3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa  e  sul  sito  istituzionale
delle istituzioni  scolastiche  vengono  indicate  le  iniziative  di
orientamento poste in essere.». 
  2. Per le finalita' di cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo
14 gennaio 2008, n. 21, (( come modificato dal presente articolo,  ))
e' autorizzata la spesa di euro 1,6 milioni per l'anno 2013 e di euro
5 milioni a decorrere dall'anno 2014, quale contributo per  le  spese
di  ((  organizzazione,  programmazione  e  realizzazione  ))   delle
attivita', oltre alle risorse agli stessi fini  previste  nell'ambito
di  finanziamenti  di  programmi  regionali,  nazionali,  europei   e
internazionali,  le  quali  possono  essere  utilizzate   anche   per
iniziative di orientamento per gli studenti delle  scuole  secondarie
di  primo  grado.  Le  risorse  sono  assegnate   direttamente   alle
istituzioni  scolastiche,  ((sulla  base  del  numero  totale   degli
studenti iscritti all'ultimo anno di corso per le  scuole  secondarie
di primo grado e  agli  ultimi  due  anni  di  corso  per  le  scuole
secondarie di secondo grado. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riportano i testi degli articoli 2 e 3  del  decreto
          legislativo 14 gennaio 2008, n.21 (Norme per la definizione
          dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e
          all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il
          raccordo tra la scuola, le  universita'  e  le  istituzioni
          dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e   coreutica,
          nonche' per la valorizzazione della qualita' dei  risultati
          scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai  corsi
          di  laurea  universitari  ad  accesso  programmato  di  cui
          all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264,  a  norma
          dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c)  della  legge
          11 gennaio 2007, n.  1),  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  7
          febbraio 2008, n. 32, come modificato dalla presente legge. 
              "Art. 2. Raccordi tra le istituzioni 
              1. Gli  istituti  di  istruzione  secondaria  superiore
          statali e paritari,  nell'ambito  della  propria  autonomia
          amministrativa,  didattica,  organizzativa  e  di  ricerca,
          anche tenendo conto dei piani di  orientamento  predisposti
          dalle province, assicurano il raccordo con le  universita',
          anche  consorziate  tra  loro  e  le  istituzioni  di  alta
          formazione artistica,  musicale  e  coreutica,  realizzando
          appositi percorsi  di  orientamento  e  di  autovalutazione
          delle  competenze.  Tali  percorsi,  nonche'  le   connesse
          attivita' di formazione  e  di  sviluppo  sono  oggetto  di
          apposite previsioni nel Piano dell'offerta formativa e  nel
          Piano annuale delle attivita' di formazione in servizio. 
              1-bis.   Le   attivita'   inerenti   ai   percorsi   di
          orientamento,  che  eccedano  l'orario  d'obbligo,  possono
          essere  remunerate   con   il   Fondo   delle   istituzioni
          scolastiche nel rispetto della  disciplina  in  materia  di
          contrattazione integrativa. 
              2. Le universita' e le istituzioni dell'alta formazione
          artistica,  musicale   e   coreutica,   nell'ambito   delle
          rispettive  autonomie,  assicurano  il  raccordo  con   gli
          istituti  di  istruzione  secondaria  superiore  statali  e
          paritari, potenziano quanto gia' realizzato  attraverso  le
          pre-iscrizioni o nell'ambito dei progetti o convenzioni  in
          essere ed individuano  nei  propri  regolamenti  specifiche
          iniziative,  delineandone  l'attuazione  attraverso   piani
          pluriennali di intervento. 
              3. Per la progettazione,  realizzazione  e  valutazione
          dei percorsi e delle iniziative previste dai commi 1 e 2 le
          istituzioni di cui ai commi medesimi  stipulano  specifiche
          convenzioni,   aperte   alla   partecipazione   di    altre
          istituzioni, enti,  associazioni,  imprese,  rappresentanze
          del  mondo  del  lavoro  e  delle  professioni,  camere  di
          commercio e agenzie per il lavoro tra cui  le  associazioni
          iscritte   al   Forum   delle   associazioni   studentesche
          maggiormente   rappresentative,   camere   di    commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura  e  agenzie  per  il
          lavoro che  intendano  fornire  il  loro  apporto  ai  fini
          predetti  nell'ambito  degli   stanziamenti   di   bilancio
          ordinariamente disponibili e nel rispetto dei  principi  di
          pluralismo, concorrenza e trasparenza, ovvero  con  proprie
          risorse  tecniche,  umane,  finanziarie,  attrez-zature   e
          laboratori. 
              (Omissis)." 
              "Art. 3. Percorsi di orientamento 
              (Omissis). 
              2.  I   percorsi   di   orientamento   si   inseriscono
          strutturalmente negli ultimi due anni di corso della scuola
          secondaria di secondo  grado  enell'ultimo  anno  di  corso
          della scuola secondaria di primo grado,  anche  utilizzando
          gli strumenti di flessibilita'  didattica  e  organizzativa
          previsti dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
          marzo 1999, n. 275. 
              2-bis.  In   presenza   di   alunni   con   disabilita'
          certificata sono previsti interventi specifici  finalizzati
          all'orientamento e volti a offrire alle famiglie  strumenti
          utili per indirizzare la scelta  del  percorso  for-mativo.
          Tali    percorsi    di    orientamento    si    inseriscono
          strutturalmente nell'ultimo  anno  di  corso  della  scuola
          secondaria di primo grado e negli ultimi due anni di  corso
          della scuola secondaria di secondo grado. 
              3.  Le  istituzioni  scolastiche,  le  universita',  le
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica,  gli  istituti   tecnici   superiori,   mediante
          apposite   convenzioni,   collaborano,   anche   in   forma
          consortile, per la  realizzazione  di  attivita'  intese  a
          migliorare la preparazione di studenti universitari che non
          abbiano superato le  verifiche  previste  dall'articolo  6,
          comma  1,  del  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. 
              (Omissis).".