(( Art. 8-bis 
 
 
                Istruzione e formazione per il lavoro 
 
  1. I percorsi di orientamento di cui all'articolo  8  del  presente
decreto e i piani di intervento di cui all'articolo 2, comma 14,  del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, da adottare  entro  il  31  gennaio
2014, comprendono anche misure per: 
  a) far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro,  anche
attraverso giornate di formazione in  azienda,  agli  studenti  della
scuola  secondaria  superiore,  con  particolare   riferimento   agli
istituti   tecnici   e   professionali,    organizzati    dai    poli
tecnico-professionali di cui  all'articolo  52  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, come modificato  dall'articolo  14  del  presente
decreto; 
  b) sostenere la diffusione dell'apprendistato  di  alta  formazione
nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso
misure di incentivazione finanziaria  previste  dalla  programmazione
regionale nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli  ITS
nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca e di  quelli  destinati  al  sostegno  all'apprendistato  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
e' avviato un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di
formazione in azienda per gli studenti degli ultimi  due  anni  delle
scuole secondarie di secondo grado  per  il  triennio  2014-2016.  Il
programma contempla la stipulazione di  contratti  di  apprendistato,
con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori
oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Il  decreto  definisce  la
tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i  loro
requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere  concluse
tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti
coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica  curriculare  e  i
criteri per il riconoscimento dei crediti formativi. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  14  del
          decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  99  (Primi
          interventi urgenti per la promozione  dell'occupazione,  in
          particolare giovanile, della coesione sociale,  nonche'  in
          materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
          finanziarie urgenti), pubblicato nella Gazz. Uff. 28 giugno
          2013, n. 150: 
              "Art.   2.   Interventi   straordinari   per   favorire
          l'occupazione, in particolare giovanile 
              (Omissis). 
              14. Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, con decreto  da  adottare  entro  60  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente  decreto-legge
          fissa i criteri  e  le  modalita'  per  definire  piani  di
          intervento, di durata triennale, per  la  realizzazione  di
          tirocini  formativi  in  orario   extracurricolare   presso
          imprese, altre strutture produttive di  beni  e  servizi  o
          enti pubblici, destinati agli studenti della quarta  classe
          delle scuole secondarie di secondo grado, con priorita' per
          quelli   degli   istituti   tecnici   e   degli    istituti
          professionali,  sulla  base  di  criteri  che  ne   premino
          l'impegno e il merito. Con il medesimo decreto sono fissati
          anche i criteri per  l'attribuzione  di  crediti  formativi
          agli   studenti   che   svolgono   i   suddetti   tirocini.
          Dall'attuazione delle misure di cui al presente  comma  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 52 del decreto  legge
          9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          semplificazione    e    di     sviluppo)convertito,     con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicato
          nella Gazz.  Uff.  9  febbraio  2012,  n.  33,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge. 
              "Art.  52.  Misure  di  semplificazione  e   promozione
          dell'istruzione  tecnico-professionale  e  degli   istituti
          tecnici superiori - ITS 
              1.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto  con
          il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  con  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico  e  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n.  281,  sono  adottate  linee  guida  per
          conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello  sviluppo
          delle filiere produttive del territorio e  dell'occupazione
          dei giovani: 
              a)  realizzare   un'offerta   coordinata,   a   livello
          territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici,  degli
          istituti  professionali  e  di  quelli  di   istruzione   e
          formazione professionale di competenza delle regioni; 
              b)    favorire     la     costituzione     dei     poli
          tecnico-professionali   di   cui   all'articolo   13    del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; 
              c)  promuovere  la   realizzazione   di   percorsi   in
          apprendistato, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico  di
          cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche
          per il rientro in formazione dei giovani. 
              2.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo  economico,  con  il  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  adottato  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  definite  linee
          guida per: 
              a) realizzare un'offerta coordinata di  percorsi  degli
          istituti tecnici superiori (ITS) in  ambito  nazionale,  in
          modo da  valorizzare  la  collaborazione  multiregionale  e
          facilitare l'integrazione delle risorse disponibili; 
              b) semplificare gli organi  di  indirizzo,  gestione  e
          partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS; 
              c)   prevedere,   nel   rispetto   del   principio   di
          sussidiarieta',  che  le  deliberazioni  del  consiglio  di
          indirizzo degli ITS possano essere  adottate  con  voti  di
          diverso peso ponderale e con diversi  quorum  funzionali  e
          strutturali. 
              2-bis: La mancata o parziale attivazione  dei  percorsi
          previsti dalla programmazione triennale comporta la  revoca
          e la redistribuzione delle risorse stanziate sul  fondo  di
          cui all'articolo 1, comma  875,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base  degli
          indicatori per il monitoraggio e  la  valutazione  previsti
          dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo. 
              3. Le  Amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del
          presente articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".