Art. 9 Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione 1. All'articolo 5, comma 3, (( del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto )) legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio (( di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica )) o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto (( secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso puo' essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11-bis;». )) 2. Entro sei mesi (( dalla data di entrata )) in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del (( regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento. 3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi Si riporta il testo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella Gazz. Uff 18 agosto 1998, n. 191, S.O.: "Art. 5. Permesso di soggiorno (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5) (Omissis). 3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non puo' comunque essere: a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; b) . c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso puo' essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11-bis; d). e) superiore alle necessita' specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione. (Omissis).". Il DPR 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 258, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998: "Art. 1. Ambito di applicazione (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1) (Omissis). 6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, e' emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. (Omissis).".