Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «Genio militare», in seguito denominato «Genio»: l'articolazione dell'Amministrazione della difesa che assicura: 1) la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di sostegno all'attivita' istituzionale delle Forze armate; 2) l'amministrazione, la gestione e il mantenimento dei beni immobili, comunque in uso alle Forze armate per scopi istituzionali; b) «codice»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; c) «regolamento generale»: il regolamento di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; d) «codice dell'ordinamento militare»: il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»; e) «testo unico dell'ordinamento militare»: il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare»; f) «organo tecnico di Forza armata»: l'alto comando o l'ispettorato, dotato di struttura tecnica, competente in materia di infrastrutture, salvo che le funzioni siano demandate a comandi intermedi se previsti nella struttura organica degli ordinamenti di Forza armata. Per l'Arma dei carabinieri le funzioni di organo tecnico vengono assolte dalla struttura centrale del Genio appositamente istituita presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri; g) «organi esecutivi del Genio»: gli organismi periferici, territorialmente competenti in relazione agli ordinamenti di Forza armata, diretti da un ufficiale con grado dirigenziale del Genio, che sono provvisti di autonomia amministrativa o al cui servizio amministrativo provvede altro ente o distaccamento della Forza armata; h) «Geniodife»: la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa; i) «Teledife»: la Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate del Segretariato generale della difesa/DNA; l) «ente deputato all'approvazione del contratto di lavori pubblici»: 1) Geniodife per le opere di cui agli articoli 5, 6, 7, laddove previsto dagli appositi accordi, ovvero l'organo tecnico di Forza armata, qualora incaricato della realizzazione dell'intervento; 2) gli organismi di Forza armata e interforze, secondo i rispettivi ordinamenti, per le opere di cui all'art. 8; m) «manutenzione»: la combinazione di tutte le attivita' tecniche, specialistiche e amministrative, volte a realizzare, alternativamente, interventi di: 1) minuto mantenimento: gli interventi minimali necessari a conservare in efficienza gli immobili per l'uso al quale sono destinati, che non richiedono particolari competenze specialistiche del personale operatore e che sono eseguiti esclusivamente per evitare i deterioramenti prodotti dall'uso; 2) manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 3) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle singole destinazioni d'uso; n) «responsabile del procedimento»: il responsabile o i responsabili del procedimento previsti dagli articoli 10 e 196, comma 4, del codice; o) «Osservatorio»: l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 7 del codice; p) «Autorita'»: l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 6 del codice; q) «requisito minimo essenziale»: l'insieme delle caratteristiche che garantiscono la realizzazione della struttura necessaria e sufficiente per soddisfare l'esigenza operativa della NATO e la cui presenza costituisce condizione per il finanziamento da parte della NATO; r) «organo di verifica»: il soggetto o la commissione cui la stazione appaltante attribuisce l'incarico di effettuare una verifica di conformita'.
Note all'art. 2: Per il citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note alle premesse. L'art. 5 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 demanda ad un apposito regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del codice dei contratti pubblici, valevole per ogni amministrazione o soggetto equiparato, fatto salvo il disposto dell'art. 196 quanto ai contratti del Ministero della difesa. Tale regolamento e' stato adottato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, per il quale v. nelle note alle premesse. Per il citato decreto legislativo n. 66 del 2010, e il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, v. nelle note alle premesse. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Invece, il comma 4 dell'art. 196 del medesimo decreto, nel testo cosi' come modificato prima dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, e poi dalla lettera d) del comma 5 dell'art. 33 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, consente all'amministrazione della difesa di nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. Per il testo di tale ultima norma, v. nelle note alle premesse. L'art. 7 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, nel testo cosi' come modificato prima dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, e poi dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, prevede che nell'ambito dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture operi l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cui attribuisce i seguenti compiti: a) raccogliere ed elaborare i dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo a quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni; b) determinare annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; c) determinare annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualita' - prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488; d) pubblicare annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonche' l'elenco dei contratti pubblici affidati; e) promuovere la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonche' con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici; f) garantire l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; g) adempiere agli oneri di pubblicita' e di conoscibilita' richiesti dall'Autorita'; h) favorire la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati; i) gestire il proprio sito informatico; l) curare l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica) del codice. Inoltre, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro: a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista; b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. L'obbligo di comunicazione non si applica ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del codice, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e' sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri. Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, nel testo cosi' come modificato prima dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, e poi dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152: «Art. 6. (Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) - 1. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito da sette membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorita', al fine di garantire la pluralita' delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalita' che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalita'. L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento. 3. I membri dell'Autorita' durano in carica sette anni fino all'approvazione della legge di riordino delle autorita' indipendenti e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita'. 4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa. 5. L'Autorita' vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonche', nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonche' il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara. 6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorita' amministrative indipendenti. 7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorita': a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarita' delle procedure di affidamento; b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimita' della sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio ne' a vigilanza dell'Autorita' i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18; c) vigila affinche' sia assicurata l'economicita' di esecuzione dei contratti pubblici; d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario; e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici; f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione del regolamento; h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento: h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali; h.2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti; h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'articolo 7; h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione; h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori; h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso; i) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio di cui all'articolo 7; l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti; m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorita' puo' annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonche' sospendere, in via cautelare, dette attestazioni; n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o piu' delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; o) svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266. 8. Quando all'Autorita' e' attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo. 9. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo': a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA nonche' ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti; b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato; c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria; d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attivita' sono comunicati all'Autorita'. 10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorita', nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 11. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori a agli organismi di attestazione. 12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare e' instaurato dall'amministrazione competente su segnalazione dell'Autorita' e il relativo esito va comunicato all'Autorita' medesima. 13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita', l'Autorita' trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorita' accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti". Inoltre, l'art. 23, comma 1, lett. b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha ridotto il numero dei componenti dell'Autorita' da sette a tre, compreso il presidente.".