Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a)   «Genio   militare»,   in   seguito    denominato    «Genio»:
l'articolazione dell'Amministrazione della difesa che assicura: 
      1) la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture  di
sostegno all'attivita' istituzionale delle Forze armate; 
      2) l'amministrazione, la gestione e il  mantenimento  dei  beni
immobili, comunque in uso alle Forze armate per scopi istituzionali; 
    b) «codice»: il decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e
successive modificazioni, recante il «Codice dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»; 
    c) «regolamento generale»: il regolamento di cui all'art.  5  del
decreto legislativo  n.  163  del  2006,  adottato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
    d) «codice dell'ordinamento militare»: il decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»; 
    e)  «testo  unico  dell'ordinamento  militare»:  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante  il  «Testo
unico delle disposizioni  regolamentari  in  materia  di  ordinamento
militare»; 
    f)  «organo  tecnico  di  Forza   armata»:   l'alto   comando   o
l'ispettorato, dotato di struttura tecnica, competente in materia  di
infrastrutture, salvo che  le  funzioni  siano  demandate  a  comandi
intermedi se previsti nella struttura organica degli  ordinamenti  di
Forza armata. Per  l'Arma  dei  carabinieri  le  funzioni  di  organo
tecnico  vengono  assolte  dalla   struttura   centrale   del   Genio
appositamente istituita presso  il  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri; 
    g)  «organi  esecutivi  del  Genio»:  gli  organismi  periferici,
territorialmente competenti in relazione agli  ordinamenti  di  Forza
armata, diretti da un ufficiale con grado dirigenziale del Genio, che
sono  provvisti  di  autonomia  amministrativa  o  al  cui   servizio
amministrativo  provvede  altro  ente  o  distaccamento  della  Forza
armata; 
    h) «Geniodife»: la Direzione generale dei lavori  e  del  demanio
del Ministero della difesa; 
    i) «Teledife»: la Direzione informatica, telematica e  tecnologie
avanzate del Segretariato generale della difesa/DNA; 
    l)  «ente  deputato  all'approvazione  del  contratto  di  lavori
pubblici»: 
      1) Geniodife per le opere di cui agli articoli 5, 6, 7, laddove
previsto dagli appositi accordi, ovvero  l'organo  tecnico  di  Forza
armata, qualora incaricato della realizzazione dell'intervento; 
      2) gli organismi  di  Forza  armata  e  interforze,  secondo  i
rispettivi ordinamenti, per le opere di cui all'art. 8; 
    m)  «manutenzione»:  la  combinazione  di  tutte   le   attivita'
tecniche,  specialistiche  e  amministrative,  volte  a   realizzare,
alternativamente, interventi di: 
      1) minuto mantenimento: gli  interventi  minimali  necessari  a
conservare in  efficienza  gli  immobili  per  l'uso  al  quale  sono
destinati, che non richiedono particolari  competenze  specialistiche
del personale  operatore  e  che  sono  eseguiti  esclusivamente  per
evitare i deterioramenti prodotti dall'uso; 
      2)  manutenzione  ordinaria:   gli   interventi   edilizi   che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 
      3)  manutenzione  straordinaria:  le  opere  e   le   modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche  strutturali  degli
edifici,   nonche'   per   realizzare   e   integrare    i    servizi
igienico-sanitari, sempre che non alterino i volumi  e  le  superfici
delle singole unita' immobiliari e  non  comportino  modifiche  delle
singole destinazioni d'uso; 
    n)  «responsabile  del  procedimento»:  il   responsabile   o   i
responsabili del procedimento previsti dagli articoli 10 e 196, comma
4, del codice; 
    o) «Osservatorio»: l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 7 del codice; 
    p)  «Autorita'»:  l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi  e  forniture,  di  cui  all'art.  6  del
codice; 
    q) «requisito minimo essenziale»: l'insieme delle caratteristiche
che  garantiscono  la  realizzazione  della  struttura  necessaria  e
sufficiente per soddisfare l'esigenza operativa della NATO e  la  cui
presenza costituisce condizione per il finanziamento da  parte  della
NATO; 
    r) «organo di verifica»: il soggetto  o  la  commissione  cui  la
stazione appaltante attribuisce l'incarico di effettuare una verifica
di conformita'. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per il citato decreto legislativo n. 163 del  2006,  v.
          nelle note alle premesse. 
              L'art. 5 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006
          demanda ad un apposito regolamento la disciplina  esecutiva
          e attuativa del codice dei contratti pubblici, valevole per
          ogni amministrazione o soggetto equiparato, fatto salvo  il
          disposto dell'art. 196 quanto ai  contratti  del  Ministero
          della difesa. Tale regolamento e'  stato  adottato  con  il
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  207  del
          2010, per il quale v. nelle note alle premesse. 
              Per il citato decreto legislativo n. 66 del 2010, e  il
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del
          2010, v. nelle note alle premesse. 
              Ai sensi dell'art. 10,  comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo   n.   163   del   2006,   le   amministrazioni
          aggiudicatrici nominano, per  ogni  singolo  intervento  da
          realizzarsi mediante un contratto pubblico, un responsabile
          del procedimento, unico per le  fasi  della  progettazione,
          dell'affidamento,  dell'esecuzione.  Invece,  il  comma   4
          dell'art. 196 del medesimo decreto, nel  testo  cosi'  come
          modificato prima dalla lettera l) del comma 1  dell'art.  2
          del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, e poi  dalla
          lettera d) del comma 5 dell'art. 33 del decreto legislativo
          15 novembre  2011,  n.  208,  consente  all'amministrazione
          della difesa di nominare un responsabile  del  procedimento
          per  ogni  singola  fase  di   svolgimento   del   processo
          attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. Per il
          testo di tale ultima norma, v. nelle note alle premesse. 
              L'art. 7 del citato  decreto  legislativo  n.  163  del
          2006, nel testo cosi' come  modificato  prima  dal  decreto
          legislativo 31 luglio 2007,  n.  113,  e  poi  dal  decreto
          legislativo  11  settembre  2008,  n.  152,   prevede   che
          nell'ambito dell'Autorita' per la vigilanza  sui  contratti
          pubblici   di   lavori,   servizi   e    forniture    operi
          l'Osservatorio dei contratti pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi e forniture, cui attribuisce i seguenti compiti: 
                a)  raccogliere  ed  elaborare  i  dati   informativi
          concernenti i contratti pubblici  su  tutto  il  territorio
          nazionale, con particolare riguardo a quelli concernenti  i
          bandi e  gli  avvisi  di  gara,  le  aggiudicazioni  e  gli
          affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della  mano
          d'opera e le relative norme di sicurezza,  i  costi  e  gli
          scostamenti rispetto a  quelli  preventivati,  i  tempi  di
          esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
          ritardi e le disfunzioni; 
                b) determinare annualmente costi  standardizzati  per
          tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
          facendone oggetto  di  una  specifica  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale; 
                c) determinare annualmente costi  standardizzati  per
          tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree
          territoriali,   facendone   oggetto   di   una    specifica
          pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti  dall'ISTAT,  e
          tenendo conto dei parametri qualita' - prezzo di  cui  alle
          convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi  dell'articolo
          26, legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
                d) pubblicare annualmente  per  estremi  i  programmi
          triennali   dei   lavori   pubblici    predisposti    dalle
          amministrazioni  aggiudicatrici,   nonche'   l'elenco   dei
          contratti pubblici affidati; 
                e) promuovere la  realizzazione  di  un  collegamento
          informatico con le  stazioni  appaltanti,  nonche'  con  le
          regioni, al fine di acquisire informazioni in  tempo  reale
          sui contratti pubblici; 
                f) garantire l'accesso generalizzato, anche  per  via
          informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; 
                g)  adempiere  agli  oneri  di   pubblicita'   e   di
          conoscibilita' richiesti dall'Autorita'; 
                h) favorire la formazione di archivi di  settore,  in
          particolare in materia contrattuale, e la  formulazione  di
          tipologie unitarie da mettere a disposizione  dei  soggetti
          interessati; 
                i) gestire il proprio sito informatico; 
                l) curare l'elaborazione dei prospetti statistici  di
          cui all'articolo 250 (contenuto  del  prospetto  statistico
          per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi  di
          rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto
          del  prospetto  statistico  per  i  contratti  pubblici  di
          lavori, forniture e servizi nei  settori  di  gas,  energia
          termica, elettricita', acqua, trasporti,  servizi  postali,
          sfruttamento di area geografica) del codice. 
              Inoltre, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, le
          stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti  a
          comunicare  all'Osservatorio,  per  contratti  di   importo
          superiore a 150.000 euro: 
                a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione
          definitiva o di definizione della  procedura  negoziata,  i
          dati concernenti il contenuto dei  bandi,  dei  verbali  di
          gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione,  il
          nominativo dell'affidatario e del progettista; 
                b) limitatamente ai settori ordinari, entro  sessanta
          giorni dalla data del  loro  compimento  ed  effettuazione,
          l'inizio, gli stati  di  avanzamento  e  l'ultimazione  dei
          lavori, servizi, forniture, l'effettuazione  del  collaudo,
          l'importo finale. 
              Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
          e' necessaria la comunicazione dell'emissione  degli  stati
          di avanzamento. L'obbligo di comunicazione non  si  applica
          ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,  23,  24,
          25, 26 del codice, per i quali le stazioni appaltanti e gli
          enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro  il  31
          gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero
          e i dati essenziali relativi  a  detti  contratti  affidati
          nell'anno  precedente.  Il  soggetto  che   ometta,   senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  i  dati  richiesti   e'
          sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
          amministrativa del pagamento  di  una  somma  fino  a  euro
          25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545  se  sono
          forniti dati non veritieri. 
              Si riporta il testo  dell'art.  6  del  citato  decreto
          legislativo  n.  163  del  2006,  nel  testo   cosi'   come
          modificato prima dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n.
          113, e poi dal decreto legislativo 11  settembre  2008,  n.
          152: 
                «Art. 6. (Autorita' per la  vigilanza  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture) -  1.  L'Autorita'
          per la vigilanza sui lavori pubblici,  con  sede  in  Roma,
          istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994,  n.
          109, assume la denominazione di Autorita' per la  vigilanza
          sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
              2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito da sette
          membri nominati con determinazione  adottata  d'intesa  dai
          Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato  della
          Repubblica. I membri dell'Autorita', al fine  di  garantire
          la pluralita' delle esperienze  e  delle  conoscenze,  sono
          scelti tra personalita' che  operano  in  settori  tecnici,
          economici e giuridici  con  riconosciuta  professionalita'.
          L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e
          stabilisce le norme sul proprio funzionamento. 
              3. I membri dell'Autorita' durano in carica sette  anni
          fino  all'approvazione  della  legge  di   riordino   delle
          autorita' indipendenti e  non  possono  essere  confermati.
          Essi non possono esercitare, a pena  di  decadenza,  alcuna
          attivita' professionale o di consulenza, non possono essere
          amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati  ne'
          ricoprire altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi  natura  o
          rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei  partiti
          politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di
          appartenenza, sono collocati fuori ruolo o  in  aspettativa
          per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   e'   determinato   il
          trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita'. 
              4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale,
          di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa. 
              5. L'Autorita' vigila sui contratti pubblici, anche  di
          interesse regionale, di lavori,  servizi  e  forniture  nei
          settori ordinari  e  nei  settori  speciali,  nonche',  nei
          limiti  stabiliti  dal  presente  codice,   sui   contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito
          di applicazione del presente codice, al fine  di  garantire
          l'osservanza  dei  principi  di  cui  all'articolo   2   e,
          segnatamente, il rispetto dei  principi  di  correttezza  e
          trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e  di
          economica ed efficiente esecuzione dei  contratti,  nonche'
          il rispetto delle regole della  concorrenza  nelle  singole
          procedure di gara. 
              6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorita'
          amministrative indipendenti. 
              7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da
          altre norme, l'Autorita': 
                a)   vigila    sull'osservanza    della    disciplina
          legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con
          indagini campionarie, la  regolarita'  delle  procedure  di
          affidamento; 
                b)  vigila  sui   contratti   di   lavori,   servizi,
          forniture, esclusi in  tutto  o  in  parte  dall'ambito  di
          applicazione  del   presente   codice,   verificando,   con
          riferimento  alle  concrete  fattispecie  contrattuali,  la
          legittimita' della sottrazione  al  presente  codice  e  il
          rispetto dei principi relativi ai  contratti  esclusi;  non
          sono soggetti a obblighi di comunicazione  all'Osservatorio
          ne' a vigilanza dell'Autorita'  i  contratti  di  cui  agli
          articoli 16, 17, 18; 
                c) vigila affinche' sia assicurata l'economicita'  di
          esecuzione dei contratti pubblici; 
                d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non  sia
          derivato pregiudizio per il pubblico erario; 
                e) segnala al Governo e al Parlamento,  con  apposita
          comunicazione,   fenomeni    particolarmente    gravi    di
          inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
          contratti pubblici; 
                f)  formula  al  Governo  proposte  in  ordine   alle
          modifiche occorrenti in  relazione  alla  legislazione  che
          disciplina  i  contratti  pubblici  di   lavori,   servizi,
          forniture; 
                g) formula al Ministro delle infrastrutture  proposte
          per la revisione del regolamento; 
                h) predispone e invia al Governo e al Parlamento  una
          relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni
          riscontrate  nel  settore  dei   contratti   pubblici   con
          particolare riferimento: 
                  h.1) alla frequenza del  ricorso  a  procedure  non
          concorsuali; 
                  h.2) alla  inadeguatezza  della  pubblicita'  degli
          atti; 
                  h.3) allo scostamento dai costi  standardizzati  di
          cui all'articolo 7; 
                  h.4)  alla  frequenza  del  ricorso  a  sospensioni
          dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione; 
                  h.5)  al  mancato  o  tardivo   adempimento   degli
          obblighi  nei   confronti   dei   concessionari   e   degli
          appaltatori; 
                  h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso; 
                i) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio di cui
          all'articolo 7; 
                l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti; 
                m) vigila  sul  sistema  di  qualificazione,  con  le
          modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo  5;
          nell'esercizio   di   tale   vigilanza   l'Autorita'   puo'
          annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di
          attestazione, le attestazioni  rilasciate  in  difetto  dei
          presupposti  stabiliti   dalle   norme   vigenti,   nonche'
          sospendere, in via cautelare, dette attestazioni; 
                n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o
          piu' delle  altre  parti,  esprime  parere  non  vincolante
          relativamente a questioni insorte  durante  lo  svolgimento
          delle  procedure  di  gara,  eventualmente  formulando  una
          ipotesi di soluzione; si applica l'articolo  1,  comma  67,
          terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
                o) svolge i compiti previsti dall'articolo  1,  comma
          67, legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
              8. Quando all'Autorita' e' attribuita la competenza  ad
          irrogare  sanzioni  pecuniarie,  le  stesse,   nei   limiti
          edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico
          cui le violazioni  si  riferiscono.  Sono  fatte  salve  le
          diverse  sanzioni   previste   dalle   norme   vigenti.   I
          provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di
          pagamento della sanzione.  La  riscossione  della  sanzione
          avviene mediante iscrizione a ruolo. 
              9.  Nell'ambito  della  propria  attivita'  l'Autorita'
          puo': 
                a)  richiedere   alle   stazioni   appaltanti,   agli
          operatori  economici  esecutori  dei  contratti,  alle  SOA
          nonche' ad ogni altra pubblica amministrazione  e  ad  ogni
          ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica
          che  ne  sia  in  possesso,   documenti,   informazioni   e
          chiarimenti relativamente ai lavori,  servizi  e  forniture
          pubblici, in  corso  o  da  iniziare,  al  conferimento  di
          incarichi di progettazione, agli affidamenti; 
                b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di
          chiunque  ne  abbia  interesse,  avvalendosi  anche   della
          collaborazione di altri organi dello Stato; 
                c)  disporre   perizie   e   analisi   economiche   e
          statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
          qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria; 
                d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza,  che
          esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con
          i poteri di indagine  ad  esso  attribuiti  ai  fini  degli
          accertamenti relativi all'imposta  sul  valore  aggiunto  e
          alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni
          e  i  dati  acquisiti  dalla  Guardia  di   Finanza   nello
          svolgimento   di    tali    attivita'    sono    comunicati
          all'Autorita'. 
              10.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  o  i   dati
          riguardanti gli operatori economici oggetto di  istruttoria
          da  parte   dell'Autorita'   sono   tutelati,   sino   alla
          conclusione  dell'istruttoria  medesima,  dal  segreto   di
          ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
          I  funzionari  dell'Autorita',  nell'esercizio  delle  loro
          funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati  dal
          segreto d'ufficio. 
              11. Con provvedimento  dell'Autorita',  i  soggetti  ai
          quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al  comma
          9 sono sottoposti alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino  a  euro  25.822  se  rifiutano  od  omettono,   senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  le  informazioni  o  di
          esibire i documenti, ovvero  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
          esibiscono documenti non veritieri. Le stesse  sanzioni  si
          applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
          richiesta   della   stazione   appaltante    o    dell'ente
          aggiudicatore di comprovare il possesso  dei  requisiti  di
          partecipazione alla procedura di affidamento, nonche'  agli
          operatori economici che forniscono  dati  o  documenti  non
          veritieri,   circa   il   possesso   dei    requisiti    di
          qualificazione,  alle  stazioni  appaltanti  o  agli   enti
          aggiudicatori a agli organismi di attestazione. 
              12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
          gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle  pubbliche
          amministrazioni,  si  applicano  le  sanzioni  disciplinari
          previste  dai  rispettivi  ordinamenti.   Il   procedimento
          disciplinare e' instaurato dall'amministrazione  competente
          su segnalazione  dell'Autorita'  e  il  relativo  esito  va
          comunicato all'Autorita' medesima. 
              13.  Qualora  accerti  l'esistenza  di   irregolarita',
          l'Autorita' trasmette gli atti  e  i  propri  rilievi  agli
          organi di controllo e, se le irregolarita' hanno  rilevanza
          penale, agli  organi  giurisdizionali  competenti.  Qualora
          l'Autorita' accerti  che  dalla  esecuzione  dei  contratti
          pubblici derivi pregiudizio per  il  pubblico  erario,  gli
          atti  e  i  rilievi  sono  trasmessi  anche   ai   soggetti
          interessati e alla procura generale della Corte dei conti". 
              Inoltre, l'art. 23, comma 1, lett. b) del decreto-legge
          6 dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), convertito  con  modificazioni  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214, ha ridotto il numero dei  componenti
          dell'Autorita' da sette a tre, compreso il presidente.".