IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, commi 63, 64 e 65, della legge 6 novembre 2012,
n. 190, recante delega al Governo per l'adozione di  un  testo  unico
delle disposizioni in materia di incandidabilita'  e  di  divieto  di
ricoprire cariche  elettive  e  di  governo  conseguenti  a  sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,  n.
361, e successive modificazioni,  recante:  «Approvazione  del  testo
unico delle leggi recanti norme per  la  elezione  della  Camera  dei
deputati»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,  n.
223, e successive modificazioni,  recante:  «Approvazione  del  testo
unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e  per  la
tenuta e la revisione delle liste elettorali»; 
  Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive
modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi  recanti  norme  per
l'elezione del Senato della Repubblica»; 
  Vista la legge  27  dicembre  2001,  n.  459,  recante  «Norme  per
l'esercizio del diritto di  voto  dei  cittadini  italiani  residenti
all'estero»; 
  Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive  modificazioni,
recante  «Elezione  dei  membri  del  Parlamento  europeo   spettanti
all'Italia»; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215; 
  Vista la disciplina in materia di incandidabilita' per  le  cariche
elettive e di governo regionali recata dall'articolo 15  della  legge
19 marzo 1990, n. 55, e  successive  modificazioni,  recante:  «Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo  mafioso  e
di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale»; 
  Vista la disciplina in materia di incandidabilita' per  le  cariche
elettive e di governo locale  recata  dagli  articoli  58  e  59  del
decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive
modificazioni, recante: «Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 dicembre 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 dicembre 2012; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri della giustizia e  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Incandidabilita' alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato
                          della Repubblica 
 
  1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la
carica di deputato e di senatore: 
    a)  coloro  che  hanno  riportato  condanne  definitive  a   pene
superiori a due  anni  di  reclusione  per  i  delitti,  consumati  o
tentati, previsti dall'articolo  51,  commi  3-bis  e  3-quater,  del
codice di procedura penale; 
    b)  coloro  che  hanno  riportato  condanne  definitive  a   pene
superiori a due  anni  di  reclusione  per  i  delitti,  consumati  o
tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale; 
    c)  coloro  che  hanno  riportato  condanne  definitive  a   pene
superiori  a  due  anni  di  reclusione,  per  delitti  non  colposi,
consumati  o  tentati,  per  i  quali  sia  prevista  la  pena  della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni,  determinata  ai
sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 76 della Costituzione prevede che  l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti  aventi  forza  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dei commi 63, 64 e 65 dell'art. 1
          della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  "Disposizioni
          per la prevenzione e  la  repressione  della  corruzione  e
          dell'illegalita'    nella    pubblica     amministrazione",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  novembre  2012,  n.
          265: 
              «63. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, un  decreto
          legislativo recante  un  testo  unico  della  normativa  in
          materia di  incandidabilita'  alla  carica  di  membro  del
          Parlamento  europeo,  di  deputato  e  di  senatore   della
          Repubblica, di incandidabilita'  alle  elezioni  regionali,
          provinciali, comunali e circoscrizionali e  di  divieto  di
          ricoprire le cariche di  presidente  e  di  componente  del
          consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente  e
          di componente dei consigli e delle giunte delle  unioni  di
          comuni, di consigliere di amministrazione e  di  presidente
          delle  aziende  speciali  e  delle   istituzioni   di   cui
          all'articolo   114   del   testo    unico    delle    leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni, di presidente e di componente  degli  organi
          esecutivi delle comunita' montane. 
              64. Il decreto legislativo di cui al comma 63  provvede
          al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed
          e'  adottato  secondo  i  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a) ferme restando le disposizioni del codice penale  in
          materia  di  interdizione  perpetua  dai  pubblici  uffici,
          prevedere  che  non  siano  temporaneamente  candidabili  a
          deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne
          definitive a pene superiori a due anni di reclusione per  i
          delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e  3-quater,
          del codice di procedura penale; 
              b) in aggiunta a  quanto  previsto  nella  lettera  a),
          prevedere  che  non  siano  temporaneamente  candidabili  a
          deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne
          definitive a pene superiori a due anni di reclusione per  i
          delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I,  del
          codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge
          preveda una pena detentiva  superiore  nel  massimo  a  tre
          anni; 
              c) prevedere la  durata  dell'incandidabilita'  di  cui
          alle lettere a) e b); 
              d) prevedere che l'incandidabilita' operi anche in caso
          di  applicazione  della  pena  su   richiesta,   ai   sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 
              e)     coordinare     le     disposizioni      relative
          all'incandidabilita' con le vigenti  norme  in  materia  di
          interdizione  dai  pubblici  uffici  e  di  riabilitazione,
          nonche' con le restrizioni  all'esercizio  del  diritto  di
          elettorato attivo; 
              f) prevedere che le condizioni di incandidabilita' alla
          carica di deputato e di senatore siano  applicate  altresi'
          all'assunzione delle cariche di governo; 
              g) operare una completa  ricognizione  della  normativa
          vigente  in  materia  di  incandidabilita'  alle   elezioni
          provinciali, comunali e circoscrizionali e  di  divieto  di
          ricoprire  le  cariche  di  presidente   della   provincia,
          sindaco, assessore e consigliere  provinciale  e  comunale,
          presidente e  componente  del  consiglio  circoscrizionale,
          presidente e componente del  consiglio  di  amministrazione
          dei consorzi, presidente e componente dei consigli e  delle
          giunte   delle   unioni   di   comuni,    consigliere    di
          amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
          istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di  cui
          al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e
          componente   degli   organi   delle   comunita'    montane,
          determinata da sentenze definitive di condanna; 
              h) valutare per le cariche di cui alla lettera  g),  in
          coerenza con le scelte operate in attuazione delle  lettere
          a)  e  i),   l'introduzione   di   ulteriori   ipotesi   di
          incandidabilita'  determinate  da  sentenze  definitive  di
          condanna per delitti di grave allarme sociale; 
              i) individuare, fatta salva la  competenza  legislativa
          regionale  sul  sistema   di   elezione   e   i   casi   di
          ineleggibilita' e  di  incompatibilita'  del  presidente  e
          degli altri componenti della giunta regionale  nonche'  dei
          consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilita'  alle
          elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche  negli
          organi politici di vertice  delle  regioni,  conseguenti  a
          sentenze definitive di condanna; 
              l) prevedere  l'abrogazione  espressa  della  normativa
          incompatibile con le disposizioni del  decreto  legislativo
          di cui al comma 63; 
              m) disciplinare le ipotesi di sospensione  e  decadenza
          di diritto dalle cariche di cui al  comma  63  in  caso  di
          sentenza definitiva di condanna  per  delitti  non  colposi
          successiva alla candidatura o all'affidamento della carica. 
              65. Lo schema del decreto legislativo di cui  al  comma
          63, corredato di relazione tecnica, ai sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
          trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione  dei  pareri
          da parte  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia e per i profili finanziari,  che  sono  resi  entro
          sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema  di
          decreto. Decorso il termine di cui  al  periodo  precedente
          senza che le  Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri  di
          rispettiva competenza, il decreto legislativo  puo'  essere
          comunque adottato.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  30  marzo
          1957, n. 361, recante "Approvazione del testo  unico  delle
          leggi recanti  norme  per  la  elezione  della  Camera  dei
          Deputati", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3  giugno
          1957, n. 139, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo
          1967, n. 223, recante "Approvazione del testo  unico  delle
          leggi per la disciplina dell'elettorato  attivo  e  per  la
          tenuta  e  la  revisione  delle   liste   elettorali",   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1967, n. 106. 
              - Il decreto legislativo  20  dicembre  1993,  n.  533,
          recante  "Testo  unico  delle  leggi  recanti   norme   per
          l'elezione del  Senato  della  Repubblica",  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1993, n. 302, S.O. 
              - La legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per
          l'esercizio del diritto  di  voto  dei  cittadini  italiani
          residenti  all'estero",  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 5 gennaio 2002, n. 4. 
              - La legge 24 gennaio 1979, n.  18,  recante  "Elezione
          dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia", e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1979, n. 29. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1  della  legge  della
          legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia  di
          risoluzione dei conflitti di interessi",  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2004, n. 193: 
              «Art. 1. (Ambito  soggettivo  di  applicazione).  1.  I
          titolari di cariche di governo, nell'esercizio  delle  loro
          funzioni,  si  dedicano  esclusivamente  alla  cura   degli
          interessi pubblici e si astengono dal porre in essere  atti
          e dal partecipare a deliberazioni collegiali in  situazione
          di conflitto d'interessi. 
              2. Agli effetti della presente legge  per  titolare  di
          cariche di governo si intende il Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari
          di Stato e i commissari straordinari  del  Governo  di  cui
          all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  adottano  disposizioni  idonee  ad  assicurare  il
          rispetto del principio di cui al comma 1.». 
              - L'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n.  55,  recante
          "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di
          tipo mafioso e di altre gravi forme  di  manifestazione  di
          pericolosita' sociale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          23 marzo 1990, n. 69,  e'  stato  abrogato  dall'art.  274,
          comma 1, lett. p) del decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, salvo per quanto riguarda gli  amministratori  e  i
          componenti degli organi comunque denominati  delle  aziende
          sanitarie locali e ospedaliere, e i consiglieri regionali. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  58  e  59  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante  "Testo
          unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali"
          articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali", pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O: 
              «Art. 58. (Cause ostative  alla  candidatura).  1.  Non
          possono  essere  candidati   alle   elezioni   provinciali,
          comunali  e  circoscrizionali  e   non   possono   comunque
          ricoprire  le  cariche  di  presidente   della   provincia,
          sindaco, assessore e consigliere  provinciale  e  comunale,
          presidente e  componente  del  consiglio  circoscrizionale,
          presidente e componente del  consiglio  di  amministrazione
          dei consorzi, presidente e componente dei consigli e  delle
          giunte   delle   unioni   di   comuni,    consigliere    di
          amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
          istituzioni  di  cui   all'articolo   114,   presidente   e
          componente degli organi delle comunita' montane: 
              a) coloro che hanno riportato condanna  definitiva  per
          il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale
          o per il delitto di associazione  finalizzata  al  traffico
          illecito di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di  cui
          all'articolo 74 del testo  unico  approvato  con  D.P.R.  9
          ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui  all'articolo
          73 del citato testo unico, concernente la produzione  o  il
          traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
          fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o
          cessione, nonche', nei casi in cui  sia  inflitta  la  pena
          della reclusione non inferiore ad un  anno,  il  porto,  il
          trasporto e la detenzione  di  armi,  munizioni  o  materie
          esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o
          reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 
              b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i
          delitti  previsti   dagli   articoli   314,   primo   comma
          (peculato), 316  (peculato  mediante  profitto  dell'errore
          altrui), 316-bis (malversazione a danno dello  Stato),  317
          (concussione),  318  (corruzione  per   l'esercizio   della
          funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai  doveri
          d'ufficio),  319-ter  (corruzione  in   atti   giudiziari),
          319-quater,  primo  comma  (induzione  indebita  a  dare  o
          promettere utilita'), 320 (corruzione di persona incaricata
          di un pubblico servizio) del codice penale; 
              c)  coloro  che  sono  stati  condannati  con  sentenza
          definitiva  alla  pena  della  reclusione  complessivamente
          superiore a sei mesi per uno o piu'  delitti  commessi  con
          abuso dei poteri o con violazione dei  doveri  inerenti  ad
          una pubblica funzione o a un pubblico servizio  diversi  da
          quelli indicati nella lettera b); 
              d)  coloro  che  sono  stati  condannati  con  sentenza
          definitiva  ad  una  pena  non  inferiore  a  due  anni  di
          reclusione per delitto non colposo; 
              e) coloro nei cui confronti il tribunale ha  applicato,
          con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in
          quanto indiziati di appartenere ad una  delle  associazioni
          di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,  n.  575,
          come sostituito dall'articolo 13 della legge  13  settembre
          1982, n. 646. 
              2. Per tutti  gli  effetti  disciplinati  dal  presente
          articolo  e   dall'articolo   59   la   sentenza   prevista
          dall'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale   e'
          equiparata a condanna. 
              3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano  a
          qualsiasi  altro  incarico   con   riferimento   al   quale
          l'elezione o la nomina e' di competenza: 
              a)    del    consiglio    provinciale,    comunale    o
          circoscrizionale; 
              b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta
          comunale  o  del  sindaco,  di  assessori   provinciali   o
          comunali. 
              4. L'eventuale elezione  o  nomina  di  coloro  che  si
          trovano nelle condizioni  di  cui  al  comma  1  e'  nulla.
          L'organo che ha provveduto alla  nomina  o  alla  convalida
          dell'elezione   e'   tenuto   a   revocare   il    relativo
          provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza
          delle condizioni stesse. 
              5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si
          applicano nei confronti di  chi  e'  stato  condannato  con
          sentenza passata in giudicato o di chi e' stato  sottoposto
          a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se e'
          concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo  178  del
          codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988,
          n. 327. 
              Art. 59. (Sospensione e decadenza di diritto). 1.  Sono
          sospesi di  diritto  dalle  cariche  indicate  al  comma  1
          dell'articolo 58: 
              a)  coloro  che  hanno  riportato  una   condanna   non
          definitiva per uno dei delitti  indicati  all'articolo  58,
          comma 1, lettera a), o per uno dei delitti  previsti  dagli
          articoli 314, primo comma, 316,  316-bis,  317,  318,  319,
          319-ter, 319-quater e 320 del codice penale; 
              b) coloro che, con sentenza di primo grado,  confermata
          in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo
          l'elezione o la  nomina,  una  condanna  ad  una  pena  non
          inferiore a due anni  di  reclusione  per  un  delitto  non
          colposo; 
              c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria  ha
          applicato, con provvedimento non definitivo, una misura  di
          prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle
          associazioni di cui all'articolo 1 della  legge  31  maggio
          1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della  legge
          13 settembre  1982,  n.  646.  La  sospensione  di  diritto
          consegue, altresi', quando e'  disposta  l'applicazione  di
          una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e
          286  del  codice  di  procedura  penale  nonche'   di   cui
          all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura  penale,
          quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge
          il mandato elettorale. 
              2. Nel periodo di sospensione i soggetti  sospesi,  ove
          non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando  non
          sia convalidata la supplenza, non sono  computati  al  fine
          della verifica del numero legale, ne' per la determinazione
          di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. 
              3. La sospensione cessa di diritto di produrre  effetti
          decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui  l'appello  proposto
          dall'interessato  avverso  la  sentenza  di  condanna   sia
          rigettato anche con sentenza  non  definitiva,  decorre  un
          ulteriore periodo di  sospensione  che  cessa  di  produrre
          effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla  sentenza
          di rigetto. 
              4. A cura  della  cancelleria  del  tribunale  o  della
          segreteria   del   pubblico   ministero   i   provvedimenti
          giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al
          prefetto, il quale, accertata la sussistenza di  una  causa
          di  sospensione,  provvede   a   notificare   il   relativo
          provvedimento agli organi che hanno convalidato  l'elezione
          o deliberato la nomina. 
              5. La sospensione cessa nel caso in cui  nei  confronti
          dell'interessato  venga  meno  l'efficacia   della   misura
          coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza,
          anche  se  non  passata  in  giudicato,  di  non  luogo   a
          procedere,  di   proscioglimento   o   di   assoluzione   o
          provvedimento di  revoca  della  misura  di  prevenzione  o
          sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal  caso
          la sentenza o il  provvedimento  di  revoca  devono  essere
          pubblicati  nell'albo  pretorio  e  comunicati  alla  prima
          adunanza dell'organo che ha  proceduto  all'elezione,  alla
          convalida dell'elezione o alla nomina. 
              6. Chi ricopre una delle cariche indicate  al  comma  1
          dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla  data  del
          passaggio in giudicato della sentenza di condanna  o  dalla
          data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica
          la misura di prevenzione. 
              7. Quando, in relazione a fatti  o  attivita'  comunque
          riguardanti gli enti di cui  all'articolo  58,  l'autorita'
          giudiziaria  ha  emesso  provvedimenti  che  comportano  la
          sospensione o la decadenza  dei  pubblici  ufficiali  degli
          enti medesimi e vi e' la necessita' di verificare  che  non
          ricorrano pericoli di infiltrazione  di  tipo  mafioso  nei
          servizi degli stessi enti, il prefetto puo' accedere presso
          gli enti interessati per  acquisire  dati  e  documenti  ed
          accertare notizie concernenti i servizi stessi. 
              8. Copie dei provvedimenti  di  cui  al  comma  7  sono
          trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi  dell'articolo
          2 comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 51, commi 3-bis  e
          3-quater e 278 del codice di procedura penale: 
              «3-bis.  Quando  si  tratta  dei  procedimenti  per   i
          delitti, consumati o tentati, di  cui  agli  articoli  416,
          sesto comma,  416,  realizzato  allo  scopo  di  commettere
          delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600,  601,  602,
          416-bis e 630 del codice penale,  per  i  delitti  commessi
          avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
          416-bis ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
          associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per  i
          delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
          n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico  approvato
          con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
          1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  le  funzioni  indicate  nel  comma  1
          lettera  a)  sono  attribuite  all'ufficio   del   pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente.» 
              «3-quater. Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo  le
          funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono  attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente.» 
              "Art. 278.  (Determinazione  della  pena  agli  effetti
          dell'applicazione   delle   misure).   1.   Agli    effetti
          dell'applicazione delle misure, si ha  riguardo  alla  pena
          stabilita  dalla  legge  per  ciascun  reato  consumato   o
          tentato. Non si  tiene  conto  della  continuazione,  della
          recidiva e delle circostanze  del  reato,  fatta  eccezione
          della  circostanza  aggravante  prevista   al   numero   5)
          dell'articolo 61 del  codice  penale  e  della  circostanza
          attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale
          nonche' delle circostanze per le quali la legge  stabilisce
          una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato  e
          di quelle ad effetto speciale."