Art. 2 
 
Accertamento dell'incandidabilita' in occasione delle elezioni  della
  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
  1.  L'accertamento  della  condizione  di   incandidabilita'   alle
elezioni della Camera dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica
comporta la cancellazione dalla lista dei candidati. 
  2. L'accertamento dell'incandidabilita'  e'  svolto,  in  occasione
della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per
la loro ammissione, dall'ufficio centrale  circoscrizionale,  per  la
Camera,  dall'ufficio  elettorale  regionale,  per   il   Senato,   e
dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base  delle
dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione
di incandidabilita' di cui all'articolo 1, rese da ciascun  candidato
ai  sensi  dell'articolo  46  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445.  Gli  stessi  uffici  accertano  d'ufficio  la
condizione di incandidabilita' anche sulla base di atti  o  documenti
di cui vengano comunque in  possesso  comprovanti  la  condizione  di
limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1. 
  3. Per i ricorsi avverso le decisioni  di  cui  al  comma  2  trova
applicazione  l'articolo  23  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 
  4. Qualora la condizione  di  incandidabilita'  sopravvenga  o  sia
accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2  e  prima
della    proclamazione    degli    eletti,     l'ufficio     centrale
circoscrizionale, per la Camera, l'ufficio elettorale regionale,  per
il  Senato,  e  l'ufficio  centrale  per  la  circoscrizione   Estero
procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione  nei  confronti
del soggetto incandidabile. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  46  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000  n.  445,
          recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  febbraio  2001,  n.
          42, S.O: 
              «Art. 46. (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)
          - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,  anche  contestuali
          all'istanza, sottoscritte dall'interessato  e  prodotte  in
          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
          qualita' personali e fatti: 
              a) data e il luogo di nascita; 
              b) residenza; 
              c) cittadinanza; 
              d) godimento dei diritti civili e politici; 
              e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
              f) stato di famiglia; 
              g) esistenza in vita; 
              h)   nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
              i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti  da  pubbliche
          amministrazioni; 
              l) appartenenza a ordini professionali; 
              m) titolo di studio, esami sostenuti; 
              n)  qualifica  professionale   posseduta,   titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
              o) situazione reddituale  o  economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
              p) assolvimento di specifici obblighi contributivi  con
          l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
              q) possesso e numero del codice fiscale, della  partita
          IVA   e   di   qualsiasi   dato   presente    nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
              r) stato di disoccupazione; 
              s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
              t) qualita' di studente; 
              u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
          o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
              v) iscrizione presso associazioni o formazioni  sociali
          di qualsiasi tipo; 
              z) tutte le situazioni relative  all'adempimento  degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
              aa) di non aver riportato  condanne  penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
              bb) di non essere a conoscenza di essere  sottoposto  a
          procedimenti penali; 
              bb-bis)  di   non   essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
              cc) qualita' di vivenza a carico; 
              dd) tutti i dati a diretta conoscenza  dell'interessato
          contenuti nei registri dello stato civile; 
              ee) di non trovarsi  in  stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento  e   di   non   aver   presentato   domanda   di
          concordato.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  23  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,  recante
          e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo
          unico delle leggi  recanti  norme  per  la  elezione  della
          Camera dei Deputati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
          giugno 1957, n. 139, S.O: 
              «Art. 23. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art.  12).  -  Le
          decisioni dell'Ufficio centrale  circoscrizionale,  di  cui
          all'articolo  precedente,  sono  comunicate,  nella  stessa
          giornata, ai delegati di lista. 
              Contro le decisioni  di  eliminazione  di  liste  o  di
          candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore  dalla
          comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale. 
              Il ricorso deve essere depositato entro detto  termine,
          a  pena  di  decadenza,  nella   Cancelleria   dell'Ufficio
          centrale circoscrizionale. 
              Il predetto Ufficio, nella stessa giornata,  trasmette,
          a  mezzo  di  corriere   speciale,   all'Ufficio   centrale
          nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni. 
              Ove  il  numero  dei  ricorsi   presentati   lo   renda
          necessario, il Primo presidente della Corte di  Cassazione,
          a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale,
          aggrega all'Ufficio stesso, per le  operazioni  di  cui  al
          presente articolo, altri consiglieri. 
              L'Ufficio centrale  nazionale  decide  nei  due  giorni
          successivi. 
              Le  decisioni  dell'Ufficio  centrale  nazionale   sono
          comunicate nelle  24  ore  ai  ricorrenti  ed  agli  Uffici
          centrali circoscrizionali.».