Art. 3 
 
 
Incandidabilita'  sopravvenuta  nel  corso   del   mandato   elettivo
                            parlamentare 
 
  1. Qualora una causa di  incandidabilita'  di  cui  all'articolo  1
sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato  elettivo,
la Camera di appartenenza delibera ai sensi  dell'articolo  66  della
Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di  condanna  di  cui
all'articolo 1, emesse  nei  confronti  di  deputati  o  senatori  in
carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero
presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di  procedura
penale, alla Camera di rispettiva appartenenza. 
  2. Se l'accertamento della  causa  di  incandidabilita'  interviene
nella fase di convalida degli eletti, la  Camera  interessata,  anche
nelle more della conclusione di  tale  fase,  procede  immediatamente
alla deliberazione sulla mancata convalida. 
  3.  Nel  caso  in  cui  rimanga  vacante  un  seggio,   la   Camera
interessata, in sede  di  convalida  del  subentrante,  verifica  per
quest'ultimo    l'assenza    delle    condizioni    soggettive     di
incandidabilita' di cui all'articolo 1. 
 
          Note all'art. 3: 
              - L'art. 66 della  Costituzione  prevede  che  ciascuna
          Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti
          e  delle  cause  sopraggiunte  di  ineleggibilita'   e   di
          incompatibilita'. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 665 del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art.  665.  (Giudice  competente).  1.  Salvo  diversa
          disposizione   di    legge,    competente    a    conoscere
          dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha
          deliberato. 
              2.  Quando   e'   stato   proposto   appello,   se   il
          provvedimento e' stato confermato o riformato  soltanto  in
          relazione alla  pena,  alle  misure  di  sicurezza  o  alle
          disposizioni civili, e'  competente  il  giudice  di  primo
          grado; altrimenti e' competente il giudice di appello. 
              3. Quando vi e' stato ricorso per cassazione  e  questo
          e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando
          la  corte  ha  annullato  senza  rinvio  il   provvedimento
          impugnato, e' competente il giudice di primo grado,  se  il
          ricorso  fu  proposto  contro  provvedimento  inappellabile
          ovvero a norma dell'articolo 569, e il giudice indicato nel
          comma 2 negli  altri  casi.  Quando  e'  stato  pronunciato
          l'annullamento con rinvio,  e'  competente  il  giudice  di
          rinvio. 
              4. Se l'esecuzione concerne piu'  provvedimenti  emessi
          da giudici diversi, e' competente il giudice che ha  emesso
          il  provvedimento   divenuto   irrevocabile   per   ultimo.
          Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi  da  giudici
          ordinari o giudici speciali, e' competente in ogni caso  il
          giudice ordinario. 
              4-bis.  Se  l'esecuzione  concerne  piu'  provvedimenti
          emessi  dal  tribunale  in   composizione   monocratica   e
          collegiale, l'esecuzione e'  attribuita  in  ogni  caso  al
          collegio.».