Art. 4 
 
 
Incandidabilita'  alla  carica  di  membro  del  Parlamento   europeo
                        spettante all'Italia 
 
  1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la
carica di membro del Parlamento europeo spettante  all'Italia  coloro
che  si  trovano  nelle  condizioni  di  incandidabilita'   stabilite
dall'articolo 1.