Art. 5 
 
Accertamento ed operativita' dell'incandidabilita' in occasione delle
  elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. 
  1.  L'accertamento  della  condizione  di   incandidabilita'   alle
elezioni dei  membri  del  Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia
comporta la cancellazione dalla lista dei candidati. 
  2. L'accertamento dell'incandidabilita'  e'  svolto,  in  occasione
della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per
la loro ammissione, dall'ufficio elettorale  circoscrizionale,  sulla
base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della
condizione di incandidabilita' di cui all'articolo 1, rese da ciascun
candidato  ai  sensi  dell'articolo  46   del   testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n.  445.  Lo  stesso  ufficio  accerta  la  condizione
soggettiva di incandidabilita' sulla base di atti o documenti di  cui
venga comunque in possesso comprovanti la condizione  di  limitazione
del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1. 
  3. Per i ricorsi avverso le decisioni  di  cui  al  comma  2  trova
applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104. 
  4. Qualora la condizione  di  incandidabilita'  sopravvenga  o  sia
accertata  successivamente  alle  operazioni  di  cui  al  comma   2,
l'ufficio  elettorale   circoscrizionale   o   l'ufficio   elettorale
nazionale procedono alla dichiarazione di mancata  proclamazione  dei
candidati per i quali e' stata accertata l' incandidabilita'. 
  5. Qualora la condizione  di  incandidabilita'  sopravvenga  o  sia
accertata  in  epoca  successiva  alla  data  di  proclamazione,   la
condizione stessa viene rilevata dall'ufficio  elettorale  nazionale,
ai fini della relativa deliberazione di decadenza  dalla  carica.  Di
tale deliberazione, il Presidente dell'ufficio  elettorale  nazionale
da' immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo. 
  6. Le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse
nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti  all'Italia,
sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero  presso
il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale,
all'ufficio elettorale nazionale,  ai  fini  della  dichiarazione  di
decadenza. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per  il  testo  dell'art.  46  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  si  veda  la  nota
          all'art. 2. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  129  del  decreto
          legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  recante  "Attuazione
          dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
          delega  al   governo   per   il   riordino   del   processo
          amministrativo",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  7
          luglio 2010, n. 156, S.O: 
              «Art. 129 Giudizio avverso gli atti di  esclusione  dal
          procedimento  preparatorio  per   le   elezioni   comunali,
          provinciali e regionali). 1. I provvedimenti immediatamente
          lesivi  del  diritto  del  ricorrente  a   partecipare   al
          procedimento  elettorale  preparatorio  per   le   elezioni
          comunali, provinciali e regionali  e  per  il  rinnovo  dei
          membri del Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia  sono
          impugnabili innanzi al tribunale  amministrativo  regionale
          competente nel termine di tre giorni  dalla  pubblicazione,
          anche mediante affissione, ovvero dalla  comunicazione,  se
          prevista, degli atti impugnati. 
              2. Gli atti diversi da quelli di cui al  comma  1  sono
          impugnati  alla  conclusione  del  procedimento  unitamente
          all'atto di proclamazione degli eletti. 
              3. Il ricorso di  cui  al  comma  1,  nel  termine  ivi
          previsto, deve essere, a pena di decadenza: 
              a) notificato, direttamente dal ricorrente  o  dal  suo
          difensore, esclusivamente mediante consegna diretta,  posta
          elettronica certificata o fax, all'ufficio che  ha  emanato
          l'atto impugnato, alla Prefettura e,  ove  possibile,  agli
          eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha
          emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante
          affissione di una sua copia  integrale  in  appositi  spazi
          all'uopo destinati sempre accessibili al  pubblico  e  tale
          pubblicazione ha valore di notifica per  pubblici  proclami
          per tutti i controinteressati; la notificazione si  ha  per
          avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; 
              b) depositato presso la segreteria del tribunale adito,
          che  provvede  a  pubblicarlo  sul  sito   internet   della
          giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi  spazi
          accessibili al pubblico. 
              4. Le parti indicano,  rispettivamente  nel  ricorso  o
          negli  atti   di   costituzione,   l'indirizzo   di   posta
          elettronica certificata o il numero di fax  da  valere  per
          ogni eventuale comunicazione e notificazione. 
              5.  L'udienza  di   discussione   si   celebra,   senza
          possibilita'  di  rinvio  anche  in  presenza  di   ricorso
          incidentale, nel termine di tre  giorni  dal  deposito  del
          ricorso,  senza   avvisi.   Alla   notifica   del   ricorso
          incidentale si  provvede  con  le  forme  previste  per  il
          ricorso principale. 
              6. Il giudizio e'  deciso  all'esito  dell'udienza  con
          sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso
          giorno. La relativa motivazione puo' consistere anche in un
          mero richiamo delle argomentazioni contenute negli  scritti
          delle parti che il giudice  ha  inteso  accogliere  e  fare
          proprie. 
              7.  La  sentenza  non  appellata  e'  comunicata  senza
          indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio  che  ha
          emanato l'atto impugnato. 
              8. Il ricorso di appello, nel  termine  di  due  giorni
          dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena  di
          decadenza: 
              a) notificato, direttamente dal ricorrente  o  dal  suo
          difensore, esclusivamente mediante consegna diretta,  posta
          elettronica certificata o fax, all'ufficio che  ha  emanato
          l'atto impugnato, alla Prefettura e,  ove  possibile,  agli
          eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha
          emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante
          affissione di una sua copia  integrale  in  appositi  spazi
          all'uopo destinati sempre accessibili al  pubblico  e  tale
          pubblicazione ha valore di notifica per  pubblici  proclami
          per tutti i controinteressati; la notificazione si  ha  per
          avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le
          parti  costituite  nel   giudizio   di   primo   grado   la
          trasmissione  si  effettua  presso  l'indirizzo  di   posta
          elettronica certificata o il numero di fax  indicato  negli
          atti difensivi ai sensi del comma 4; 
              b)   depositato   in   copia   presso   il    tribunale
          amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo
          grado, il quale provvede ad affiggerlo  in  appositi  spazi
          accessibili al pubblico; 
              c) depositato presso la  segreteria  del  Consiglio  di
          Stato, che provvede a pubblicarlo nel sito  internet  della
          giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi  spazi
          accessibili al pubblico. 
              9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni
          del presente articolo. 
              10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si  applicano  le
          disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54,  commi
          1 e 2.». 
              - Per il testo dell'art. 665 del  codice  di  procedura
          penale, si veda la nota all'art. 3.