Art. 4 Modalita' di esecuzione della cooperazione giudiziaria 1. Il Ministro della giustizia da' corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma perche' vi dia esecuzione, ovvero perche', nei casi indicati dall'articolo 99, paragrafo 4, dello statuto, presti assistenza al Procuratore della Corte penale internazionale nello svolgimento dell'attivita' da eseguire nel territorio dello Stato. 2. Qualora la richiesta abbia per oggetto un'attivita' di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma chiede alla medesima corte d'appello di dare esecuzione alla richiesta. 3. La corte d'appello di Roma, ove ne ricorrano le condizioni, da' esecuzione alla richiesta con decreto con il quale delega un proprio componente ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti. 4. Se la Corte penale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorita' giudiziaria comunica la data e il luogo di esecuzione degli atti richiesti. I giudici e il Procuratore della Corte penale internazionale sono ammessi ad assistere all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalita' esecutive. 5. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla Corte penale internazionale sono direttamente eseguite dal procuratore generale presso la corte d'appello di Roma ovvero, quando sussistano motivate ragioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo. 6. Se la Corte penale internazionale ne fa richiesta, e' disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad essa delle persone indicate nell'articolo 133 del codice di procedura penale, le quali, sebbene citate, non siano comparse.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 99, paragrafo 4, della citata legge 12 luglio 1999, n. 232: «Art. 99. - Seguito dato alle richieste presentate a titolo degli articoli 93 e 96. 1. - 3. (Omissis). 4. Fatti salvi gli altri articoli del presente capitolo, qualora cio' sia necessario per eseguire efficacemente una richiesta alla quale puo' essere dato seguito senza dover ricorrere a misure di costrizione, in modo particolare quando si tratta di sentire una persona o di raccogliere la sua deposizione a titolo volontario, anche senza che le autorita' dello Stato richiesto siano presenti, se cio' e' determinante per una efficace esecuzione della richiesta, o d'ispezionare un sito pubblico o altro luogo pubblico senza modificarlo, il Procuratore puo' attuare l'oggetto della domanda direttamente sul territorio dello Stato secondo le seguenti modalita': a) quando lo Stato richiesto e' lo Stato sul cui territorio si presume che il reato sia stato commesso e vi e' stata una decisione sull'ammissibilita' in conformita' agli articoli 18 o 19, il Procuratore puo' mettere direttamente in opera la richiesta dopo aver avuto con lo Stato richiesto le consultazioni piu' ampie possibili; b) negli altri casi, il Procuratore puo' eseguire la richiesta, previa consultazione con lo Stato parte richiesto ed in considerazione di condizioni o ragionevoli preoccupazioni che tale Stato puo' aver fatto valere. Se lo Stato richiesto accetta che l'esecuzione di una richiesta ai sensi del presente sotto-paragrafo presenta difficolta', esso consulta immediatamente la Corte per porvi rimedio. 5. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 133 del codice di procedura penale: «Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre persone). - 1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice puo' ordinarne l'accompagnamento coattivo e puo' altresi' condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonche' alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».