Art. 4 
 
 
       Modalita' di esecuzione della cooperazione giudiziaria 
 
  1. Il Ministro della giustizia da' corso alle  richieste  formulate
dalla Corte  penale  internazionale,  trasmettendole  al  procuratore
generale presso la corte d'appello di Roma perche' vi dia esecuzione,
ovvero perche', nei casi  indicati  dall'articolo  99,  paragrafo  4,
dello statuto, presti assistenza al Procuratore  della  Corte  penale
internazionale  nello  svolgimento  dell'attivita'  da  eseguire  nel
territorio dello Stato. 
  2. Qualora la richiesta abbia per oggetto un'attivita' di  indagine
o di acquisizione di prove, il procuratore generale presso  la  corte
d'appello di Roma  chiede  alla  medesima  corte  d'appello  di  dare
esecuzione alla richiesta. 
  3. La corte d'appello di Roma, ove ne ricorrano le condizioni,  da'
esecuzione alla richiesta con decreto con il quale delega un  proprio
componente ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in
cui gli atti devono essere compiuti. 
  4.  Se  la  Corte  penale  internazionale  ne  ha  fatto   domanda,
l'autorita' giudiziaria comunica la data e  il  luogo  di  esecuzione
degli atti richiesti. I giudici e il Procuratore della  Corte  penale
internazionale sono ammessi ad assistere all'esecuzione degli atti  e
possono proporre domande e suggerire modalita' esecutive. 
  5. Le citazioni e le  altre  notificazioni  richieste  dalla  Corte
penale internazionale  sono  direttamente  eseguite  dal  procuratore
generale presso la corte d'appello di Roma ovvero, quando  sussistano
motivate ragioni, sono  trasmesse  al  procuratore  della  Repubblica
presso il tribunale del luogo in cui devono essere eseguite, il quale
provvede senza ritardo. 
  6. Se la Corte penale internazionale ne fa richiesta,  e'  disposto
l'accompagnamento coattivo davanti ad  essa  delle  persone  indicate
nell'articolo 133 del codice di procedura penale, le  quali,  sebbene
citate, non siano comparse. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 99, paragrafo 4,  della
          citata legge 12 luglio 1999, n. 232: 
              «Art. 99. - Seguito dato alle  richieste  presentate  a
          titolo degli articoli 93 e 96. 
              1. - 3. (Omissis). 
              4.  Fatti  salvi  gli  altri  articoli   del   presente
          capitolo,  qualora  cio'  sia   necessario   per   eseguire
          efficacemente una richiesta alla  quale  puo'  essere  dato
          seguito senza dover ricorrere a misure di  costrizione,  in
          modo particolare quando si tratta di sentire una persona  o
          di raccogliere la  sua  deposizione  a  titolo  volontario,
          anche senza che le autorita' dello  Stato  richiesto  siano
          presenti,  se  cio'  e'  determinante  per   una   efficace
          esecuzione  della  richiesta,  o  d'ispezionare   un   sito
          pubblico o  altro  luogo  pubblico  senza  modificarlo,  il
          Procuratore   puo'   attuare   l'oggetto   della    domanda
          direttamente sul territorio dello Stato secondo le seguenti
          modalita': 
              a) quando lo  Stato  richiesto  e'  lo  Stato  sul  cui
          territorio si presume che il reato sia stato commesso e  vi
          e' stata una decisione sull'ammissibilita'  in  conformita'
          agli  articoli  18  o  19,  il  Procuratore  puo'   mettere
          direttamente in opera la richiesta dopo aver avuto  con  lo
          Stato richiesto le consultazioni piu' ampie possibili; 
              b) negli altri casi, il Procuratore  puo'  eseguire  la
          richiesta,  previa  consultazione  con   lo   Stato   parte
          richiesto ed in considerazione di condizioni o  ragionevoli
          preoccupazioni che tale Stato puo' aver fatto valere. Se lo
          Stato richiesto accetta che l'esecuzione di  una  richiesta
          ai sensi del presente sotto-paragrafo presenta difficolta',
          esso consulta immediatamente la Corte per porvi rimedio. 
              5. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  133  del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre  persone).
          - 1. Se il testimone,  il  perito,  la  persona  sottoposta
          all'esame del perito diversa dall'imputato,  il  consulente
          tecnico, l'interprete o il  custode  di  cose  sequestrate,
          regolarmente  citati  o  convocati,   omettono   senza   un
          legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e  ora
          stabiliti,  il  giudice  puo'  ordinarne  l'accompagnamento
          coattivo e puo'  altresi'  condannarli,  con  ordinanza,  a
          pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della
          cassa delle  ammende  nonche'  alle  spese  alle  quali  la
          mancata comparizione ha dato causa. 
              2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».