Art. 6 
 
 
           Immunita' temporanea nel territorio dello Stato 
 
  1. Nel caso in cui, in esecuzione della richiesta  di  cooperazione
della Corte penale internazionale, sia prevista per il compimento  di
un atto la citazione di un imputato o di altra delle persone indicate
nell'articolo 133 del codice di  procedura  penale,  che  si  trovino
all'estero, gli stessi,  una  volta  presenti  nel  territorio  dello
Stato, non possono essere sottoposti  a  restrizione  della  liberta'
personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne'
assoggettati ad altre misure restrittive  della  liberta'  personale,
per fatti anteriori alla notifica della citazione. 
  2. L'immunita' prevista dal comma 1 cessa  qualora  la  persona  in
questione, avendone avuto la  possibilita',  non  abbia  lasciato  il
territorio dello Stato decorsi cinque giorni dal momento  in  cui  la
sua  presenza  non  e'  piu'  richiesta  dall'autorita'   giudiziaria
italiana ovvero, avendolo lasciato, vi  abbia  fatto  volontariamente
ritorno. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art. 133 del  codice  di  procedura
          penale si veda nelle note all'art. 4.