Art. 6 Immunita' temporanea nel territorio dello Stato 1. Nel caso in cui, in esecuzione della richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale, sia prevista per il compimento di un atto la citazione di un imputato o di altra delle persone indicate nell'articolo 133 del codice di procedura penale, che si trovino all'estero, gli stessi, una volta presenti nel territorio dello Stato, non possono essere sottoposti a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne' assoggettati ad altre misure restrittive della liberta' personale, per fatti anteriori alla notifica della citazione. 2. L'immunita' prevista dal comma 1 cessa qualora la persona in questione, avendone avuto la possibilita', non abbia lasciato il territorio dello Stato decorsi cinque giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria italiana ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 133 del codice di procedura penale si veda nelle note all'art. 4.