Art. 7 
 
 
                   Patrocinio a spese dello Stato 
 
  1. Le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato si  applicano
anche alle procedure di esecuzione di richieste  della  Corte  penale
internazionale da adempiere nel territorio  dello  Stato,  in  favore
della persona nei cui confronti la Corte procede.