Art. 8 Richieste alla Corte penale internazionale 1. Quando l'autorita' giudiziaria deve formulare alla Corte penale internazionale le richieste previste nell'articolo 93, paragrafo 10, dello statuto, le invia al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, che le trasmette al Ministro della giustizia per l'inoltro alla Corte penale internazionale. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo II del titolo III del libro undicesimo del codice di procedura penale. 2. Nel caso previsto dall'articolo 727, comma 4, del codice di procedura penale, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma trasmette direttamente la richiesta alla Corte penale internazionale, informandone il Ministro della giustizia.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 727, comma 4 del codice di procedura penale: «Art. 727 (Trasmissione di rogatorie ad autorita' straniere). - 1. - 3. (Omissis). 4. Quando la rogatoria non e' stata inoltrata dal ministro entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorita' giudiziaria puo' provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il ministro di grazia e giustizia. 5. - 5-ter. (Omissis).».