Art. 8 
 
 
             Richieste alla Corte penale internazionale 
 
  1. Quando l'autorita' giudiziaria deve formulare alla Corte  penale
internazionale le richieste previste nell'articolo 93, paragrafo  10,
dello statuto, le invia  al  procuratore  generale  presso  la  corte
d'appello di Roma, che le trasmette al Ministro della  giustizia  per
l'inoltro alla Corte penale internazionale. Si osservano,  in  quanto
applicabili, le disposizioni del capo II del  titolo  III  del  libro
undicesimo del codice di procedura penale. 
  2. Nel caso previsto dall'articolo 727,  comma  4,  del  codice  di
procedura penale, il procuratore generale presso la  corte  d'appello
di  Roma  trasmette  direttamente  la  richiesta  alla  Corte  penale
internazionale, informandone il Ministro della giustizia. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 727, comma 4 del codice
          di procedura penale: 
              «Art.  727  (Trasmissione  di  rogatorie  ad  autorita'
          straniere). - 1. - 3. (Omissis). 
              4. Quando la  rogatoria  non  e'  stata  inoltrata  dal
          ministro entro trenta giorni  dalla  ricezione  e  non  sia
          stato emesso il decreto previsto dal comma  2,  l'autorita'
          giudiziaria puo' provvedere all'inoltro diretto  all'agente
          diplomatico o consolare italiano, informandone il  ministro
          di grazia e giustizia. 
              5. - 5-ter. (Omissis).».