Art. 9 
 
Partecipazione del procuratore generale presso la corte d'appello  di
  Roma e del procuratore generale militare presso la  corte  militare
  d'appello alle consultazioni con la Corte penale internazionale 
  1. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma  e  il
procuratore generale militare  presso  la  corte  militare  d'appello
assistono, se richiesti,  alle  consultazioni  con  la  Corte  penale
internazionale previste dallo statuto.