La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 81, sesto
comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale
20  aprile  2012,  n.1,  e  dell'articolo  5  della  medesima   legge
costituzionale. 
  2. La presente legge puo' essere abrogata,  modificata  o  derogata
solo in modo espresso da una  legge  successiva  approvata  ai  sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. 
 
              Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
          redatto dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore  e   l'efficacia   degli   atti   legislativi    qui
          trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   81   della
          Costituzione della Repubblica Italiana: 
              «Art. 81. 
              (Testo  applicabile  fino   all'esercizio   finanziario
          relativo all'anno 2013) 
              Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
          consuntivo presentati dal Governo. 
              L'esercizio provvisorio del bilancio  non  puo'  essere
          concesso se non per  legge  e  per  periodi  non  superiori
          complessivamente a quattro mesi. 
              Con la  legge  di  approvazione  del  bilancio  non  si
          possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. 
              Ogni altra legge che importi  nuove  e  maggiori  spese
          deve indicare i mezzi per farvi fronte. 
 
                                     **** 
 
              (Testo   applicabile   a    decorrere    dall'esercizio
          finanziario relativo all'anno 2014) 
              Lo Stato assicura l'equilibrio  tra  le  entrate  e  le
          spese  del  proprio  bilancio,  tenendo  conto  delle  fasi
          avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. 
              Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine
          di considerare gli effetti del ciclo  economico  e,  previa
          autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta
          dei  rispettivi  componenti,  al  verificarsi   di   eventi
          eccezionali. 
              Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri  provvede
          ai mezzi per farvi fronte. 
              Le Camere ogni anno approvano con legge il  bilancio  e
          il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. 
              L'esercizio provvisorio del bilancio  non  puo'  essere
          concesso se non per  legge  e  per  periodi  non  superiori
          complessivamente a quattro mesi. 
              Il  contenuto  della  legge  di  bilancio,   le   norme
          fondamentali e i criteri volti ad  assicurare  l'equilibrio
          tra le entrate e le spese dei bilanci e  la  sostenibilita'
          del debito del complesso  delle  pubbliche  amministrazioni
          sono stabiliti con legge approvata a  maggioranza  assoluta
          dei  componenti  di  ciascuna  Camera,  nel  rispetto   dei
          principi definiti con legge costituzionale». 
              - La legge 20  aprile  2012,  n.  1  (Introduzione  del
          principio   del   pareggio   di   bilancio   nella    Carta
          costituzionale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  23
          aprile 2012, n. 95. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  5  della  citata
          legge 20 aprile 2012, n. 1: 
              «Art. 5. 1. La legge  di  cui  all'articolo  81,  sesto
          comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo  1
          della presente legge  costituzionale,  disciplina,  per  il
          complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare: 
                a)  le  verifiche,  preventive  e  consuntive,  sugli
          andamenti di finanza pubblica; 
                b)  l'accertamento  delle  cause  degli   scostamenti
          rispetto alle previsioni, distinguendo  tra  quelli  dovuti
          all'andamento del ciclo  economico,  all'inefficacia  degli
          interventi e agli eventi eccezionali; 
                c)  il  limite  massimo  degli  scostamenti  negativi
          cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti
          per il ciclo economico rispetto al prodotto interno  lordo,
          al superamento del quale occorre intervenire con misure  di
          correzione; 
                d) la definizione delle gravi recessioni  economiche,
          delle crisi finanziarie e delle  gravi  calamita'  naturali
          quali  eventi  eccezionali,  ai  sensi  dell'articolo   81,
          secondo  comma,   della   Costituzione,   come   sostituito
          dall'articolo 1 della  presente  legge  costituzionale,  al
          verificarsi  dei   quali   sono   consentiti   il   ricorso
          all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti
          del ciclo economico e il superamento del limite massimo  di
          cui alla lettera c) del presente comma  sulla  base  di  un
          piano di rientro; 
                e)  l'introduzione  di   regole   sulla   spesa   che
          consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e  la
          riduzione del  rapporto  tra  debito  pubblico  e  prodotto
          interno lordo  nel  lungo  periodo,  in  coerenza  con  gli
          obiettivi di finanza pubblica; 
                f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della
          relativa  autonomia   costituzionale,   di   un   organismo
          indipendente al  quale  attribuire  compiti  di  analisi  e
          verifica  degli  andamenti  di  finanza   pubblica   e   di
          valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio; 
                g) le modalita' attraverso le quali lo  Stato,  nelle
          fasi avverse del ciclo economico  o  al  verificarsi  degli
          eventi eccezionali di cui  alla  lettera  d)  del  presente
          comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione,
          concorre ad assicurare il  finanziamento,  da  parte  degli
          altri livelli di  governo,  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni  e  delle  funzioni  fondamentali  inerenti  ai
          diritti civili e sociali. 
              2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresi': 
                a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato; 
                b) la facolta'  dei  Comuni,  delle  Province,  delle
          Citta'  metropolitane,  delle  Regioni  e  delle   Province
          autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   di    ricorrere
          all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma,
          secondo  periodo,  della  Costituzione,   come   modificato
          dall'articolo 4 della presente legge costituzionale; 
                c) le modalita' attraverso  le  quali  i  Comuni,  le
          Province, le Citta' metropolitane, le Regioni e le Province
          autonome  di  Trento   e   di   Bolzano   concorrono   alla
          sostenibilita' del debito  del  complesso  delle  pubbliche
          amministrazioni. 
              3. La legge di cui ai commi 1 e 2 e' approvata entro il
          28 febbraio 2013. 
              4.  Le  Camere,   secondo   modalita'   stabilite   dai
          rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo
          sulla  finanza   pubblica   con   particolare   riferimento
          all'equilibrio tra entrate e spese nonche' alla qualita'  e
          all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni».