La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 81, sesto
comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale
20 aprile 2012, n.1, e dell'articolo 5 della medesima legge
costituzionale.
2. La presente legge puo' essere abrogata, modificata o derogata
solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 81 della
Costituzione della Repubblica Italiana:
«Art. 81.
(Testo applicabile fino all'esercizio finanziario
relativo all'anno 2013)
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.
****
(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio
finanziario relativo all'anno 2014)
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le
spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi
avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine
di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa
autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta
dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi
eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede
ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e
il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme
fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio
tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita'
del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni
sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei
principi definiti con legge costituzionale».
- La legge 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del
principio del pareggio di bilancio nella Carta
costituzionale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23
aprile 2012, n. 95.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata
legge 20 aprile 2012, n. 1:
«Art. 5. 1. La legge di cui all'articolo 81, sesto
comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1
della presente legge costituzionale, disciplina, per il
complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:
a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli
andamenti di finanza pubblica;
b) l'accertamento delle cause degli scostamenti
rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti
all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli
interventi e agli eventi eccezionali;
c) il limite massimo degli scostamenti negativi
cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti
per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo,
al superamento del quale occorre intervenire con misure di
correzione;
d) la definizione delle gravi recessioni economiche,
delle crisi finanziarie e delle gravi calamita' naturali
quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81,
secondo comma, della Costituzione, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al
verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso
all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti
del ciclo economico e il superamento del limite massimo di
cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un
piano di rientro;
e) l'introduzione di regole sulla spesa che
consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la
riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto
interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica;
f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della
relativa autonomia costituzionale, di un organismo
indipendente al quale attribuire compiti di analisi e
verifica degli andamenti di finanza pubblica e di
valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;
g) le modalita' attraverso le quali lo Stato, nelle
fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli
eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente
comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione,
concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli
altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle
prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai
diritti civili e sociali.
2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresi':
a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
b) la facolta' dei Comuni, delle Province, delle
Citta' metropolitane, delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere
all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma,
secondo periodo, della Costituzione, come modificato
dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;
c) le modalita' attraverso le quali i Comuni, le
Province, le Citta' metropolitane, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla
sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche
amministrazioni.
3. La legge di cui ai commi 1 e 2 e' approvata entro il
28 febbraio 2013.
4. Le Camere, secondo modalita' stabilite dai
rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo
sulla finanza pubblica con particolare riferimento
all'equilibrio tra entrate e spese nonche' alla qualita' e
all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni».