Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intendono:
a) per «amministrazioni pubbliche» gli enti individuati con le
procedure e gli atti previsti, in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, dalla normativa in materia di contabilita' e
finanza pubblica, articolati nei sottosettori delle amministrazioni
centrali, delle amministrazioni locali e degli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale;
b) per «conto consolidato» il conto economico consolidato delle
amministrazioni pubbliche formato dagli aggregati contabili delle
entrate e delle spese di tali amministrazioni, classificati in
conformita' alle modalita' stabilite dall'ordinamento dell'Unione
europea;
c) per «saldo del conto consolidato» l'indebitamento netto o
l'accreditamento netto come definiti ai fini della procedura per i
disavanzi eccessivi di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
d) per «saldo strutturale» il saldo del conto consolidato
corretto per gli effetti del ciclo economico al netto delle misure
una tantum e temporanee e, comunque, definito in conformita'
all'ordinamento dell'Unione europea;
e) per «obiettivo di medio termine» il valore del saldo
strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti
dall'ordinamento dell'Unione europea;
f) per «fase favorevole e fase avversa del ciclo economico» le
fasi del ciclo economico individuate come tali sulla base dei criteri
stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea;
g) per «obiettivi programmati» gli obiettivi di cui all'articolo
3, comma 3;
h) per «saldo netto da finanziare o da impiegare» il risultato
differenziale tra le entrate tributarie, extratributarie, da
alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e da riscossione di
crediti e le spese correnti e in conto capitale.
2. Gli obiettivi riferiti ai saldi di cui al comma 1, lettere c) e
d), e il valore di cui al medesimo comma 1, lettera e), sono indicati
nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio presentati
dal Governo alle Camere per le conseguenti deliberazioni
parlamentari.