Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge, si intendono: 
    a) per «amministrazioni pubbliche» gli enti  individuati  con  le
procedure  e  gli  atti  previsti,  in  coerenza  con   l'ordinamento
dell'Unione europea, dalla normativa in  materia  di  contabilita'  e
finanza pubblica, articolati nei sottosettori  delle  amministrazioni
centrali, delle amministrazioni locali  e  degli  enti  nazionali  di
previdenza e assistenza sociale; 
    b) per «conto consolidato» il conto economico  consolidato  delle
amministrazioni pubbliche formato  dagli  aggregati  contabili  delle
entrate e  delle  spese  di  tali  amministrazioni,  classificati  in
conformita' alle  modalita'  stabilite  dall'ordinamento  dell'Unione
europea; 
    c) per «saldo del  conto  consolidato»  l'indebitamento  netto  o
l'accreditamento netto come definiti ai fini della  procedura  per  i
disavanzi eccessivi di cui al Trattato sul funzionamento  dell'Unione
europea; 
    d)  per  «saldo  strutturale»  il  saldo  del  conto  consolidato
corretto per gli effetti del ciclo economico al  netto  delle  misure
una  tantum  e  temporanee  e,  comunque,  definito  in   conformita'
all'ordinamento dell'Unione europea; 
    e)  per  «obiettivo  di  medio  termine»  il  valore  del   saldo
strutturale   individuato   sulla   base   dei   criteri    stabiliti
dall'ordinamento dell'Unione europea; 
    f) per «fase favorevole e fase avversa del  ciclo  economico»  le
fasi del ciclo economico individuate come tali sulla base dei criteri
stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea; 
    g) per «obiettivi programmati» gli obiettivi di cui  all'articolo
3, comma 3; 
    h) per «saldo netto da finanziare o da  impiegare»  il  risultato
differenziale  tra  le  entrate   tributarie,   extratributarie,   da
alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e da  riscossione  di
crediti e le spese correnti e in conto capitale. 
  2. Gli obiettivi riferiti ai saldi di cui al comma 1, lettere c)  e
d), e il valore di cui al medesimo comma 1, lettera e), sono indicati
nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio  presentati
dal  Governo   alle   Camere   per   le   conseguenti   deliberazioni
parlamentari.