IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli  articoli  4,  33,  34,  35,  36,  76,  87  e  117  della
Costituzione; 
  Vista la legge 28 giugno 2012, n.  92,  recante:  «Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita», e in particolare i  commi  da  51  a  61  e  da  64  a  68
dell'articolo 4; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  Ministri»,  e   successive   modificazioni,   ed   in
particolare l'articolo 14; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della
legge 23 agosto 1988, n. 400»; 
  Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: «Norme  in  materia
di promozione dell'occupazione,» e in particolare l'articolo 17; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,  recante:
«Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro di cui alla legge 14  febbraio  2003,  n.  30»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante:
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo 17  ottobre  2005,  n.  226,  recante:
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e
formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  recante:
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria»,  ed  in  particolare  l'articolo  64   che
prevede, al  comma  4,  lettera  f),  la  ridefinizione  dell'assetto
organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli  adulti,  ivi
compresi i corsi serali, previsti dalla vigente normativa; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011,  n.  167,  recante:
«Testo unico dell'apprendistato a norma dell'articolo  1,  comma  30,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, recante:  «Norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni
scolastiche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il  riordino
degli istituti, professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, che adotta il «Regolamento recante norme per  il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla  legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  che  adotta  il  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto
ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
gennaio 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11
aprile 2008,  recante:  «Linee  guida  per  la  riorganizzazione  del
Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione
degli Istituti tecnici superiori»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  256  del  3
novembre  2005,  recante:  «Approvazione  del  modello  di   libretto
formativo del cittadino»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  del  27  gennaio  2010,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010, che  istituisce  il  modello  di
certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al
termine dell'obbligo di  istruzione,  in  linea  con  le  indicazioni
dell'Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 settembre 2011, recante norme generali concernenti  i
diplomi degli Istituti tecnici  superiori  (ITS)  e  relative  figure
nazionali di riferimento,  la  verifica  e  la  certificazione  delle
competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; 
  Vista l'Intesa in sede di Conferenza  Stato-regioni  del  20  marzo
2008 per la definizione degli standard minimi del  nuovo  sistema  di
accreditamento delle strutture formative per la qualita' dei servizi; 
  Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del  27  luglio
2011  riguardante  gli  atti  necessari  per  il  passaggio  a  nuovo
ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale  di
cui al decreto legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226,  recepito  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 11 novembre 2011; 
  Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del  19  aprile
2012,  riguardante  la  definizione  di  un  sistema   nazionale   di
certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a
norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre  2011,  n.
167, recepito con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali 26 settembre 2012; 
  Vista l'Intesa in sede di Conferenza  unificata  del  26  settembre
2012  sullo  schema  di   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  riguardante  l'adozione  di  linee
guida  per  realizzare  misure  di   semplificazione   e   promozione
dell'istruzione tecnico professionale, a norma dell'articolo  52  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Vista l'Intesa in sede di  Conferenza  unificata  del  20  dicembre
2012, concernente le politiche per l'apprendimento permanente  e  gli
indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorita' per la
promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali,  ai
sensi dell'articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012,  n.
92; 
  Visto il parere in sede di Conferenza  unificata  del  20  dicembre
2012  sullo  schema  di   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi  della  legge  17
maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, concernente la definizione
dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  25  gennaio
2008; 
  Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 dicembre
2012, sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni
al quadro europeo delle  qualifiche  per  l'apprendimento  permanente
(EQF); 
  Vista la risoluzione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  del  12
novembre 2002, sulla promozione di una maggiore cooperazione  europea
in materia di istruzione e formazione professionale, 2003/C  13/02  e
la successiva Dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31
Paesi europei e dalla Commissione il 30 novembre 2002; 
  Viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi
degli Stati membri relative ai principi  comuni  europei  concernenti
l'individuazione e la  convalida  dell'apprendimento  non  formale  e
informale del 18 maggio 2004; 
  Vista la decisione relativa al «Quadro  comunitario  unico  per  la
trasparenza delle qualifiche e delle competenze  (EUROPASS)»  del  15
dicembre 2004; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18
dicembre 2006; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
sulla  costituzione  del  quadro   europeo   delle   qualifiche   per
l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione  e
la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la  garanzia
della  qualita'  dell'istruzione  e  della  formazione  professionale
(EQAVET) del 18 giugno 2009; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio  dell'Unione  europea  sulla
convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20  dicembre
2012; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 novembre 2012; 
  Sentite le parti sociali nell'incontro del 12 dicembre 2012; 
  Acquisita l'Intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del
20 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 gennaio 2013; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  La  Repubblica,  nell'ambito  delle  politiche   pubbliche   di
istruzione, formazione, lavoro, competitivita', cittadinanza attiva e
del welfare, promuove l'apprendimento permanente quale diritto  della
persona e assicura a tutti  pari  opportunita'  di  riconoscimento  e
valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con  le
attitudini e le scelte individuali e in  una  prospettiva  personale,
civica, sociale e occupazionale. 
  2. Al fine di  promuovere  la  crescita  e  la  valorizzazione  del
patrimonio culturale e professionale acquisito  dalla  persona  nella
sua  storia  di  vita,  di  studio  e  di  lavoro,  garantendone   il
riconoscimento,  la  trasparenza  e  la  spendibilita',  il  presente
decreto  legislativo  definisce  le  norme  generali  e   i   livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali  e  informali  e  gli  standard  minimi  di
servizio del sistema nazionale di  certificazione  delle  competenze,
riferiti agli ambiti di  rispettiva  competenza  dello  Stato,  delle
regioni e delle province autonome di Trento e di  Bolzano,  anche  in
funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave
europea. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note al titolo: 
              La legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia
          di riforma del mercato del lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3  luglio
          2012, n. 153, S.O. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo degli articoli 4, 33,  34,  35  e  36  della
          Costituzione e' il seguente: 
              «Art. 4. - La Repubblica riconosce a tutti i  cittadini
          il diritto al lavoro e promuove le condizioni  che  rendano
          effettivo questo diritto. 
              Ogni cittadino ha il dovere  di  svolgere,  secondo  le
          proprie possibilita' e la propria scelta, una  attivita'  o
          una  funzione  che  concorra  al  progresso   materiale   o
          spirituale della societa'.». 
              «Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne
          e' l'insegnamento. 
              La Repubblica detta le norme generali sulla  istruzione
          ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
              Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole  ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
              La legge, nel fissare i diritti e  gli  obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali. 
              E' prescritto un esame di Stato per  la  ammissione  ai
          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
              Le  istituzioni  di  alta   cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.». 
              «Art. 34. - La scuola e' aperta a tutti. 
              L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
          e' obbligatoria e gratuita. 
              I capaci e meritevoli, anche se privi di  mezzi,  hanno
          diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi. 
              La Repubblica rende effettivo questo diritto con  borse
          di studio assegni alle famiglie ed altre  provvidenze,  che
          devono essere attribuite per concorso.». 
              «Art. 35. - La Repubblica tutela il lavoro in tutte  le
          sue forme ed applicazioni. 
              Cura la formazione  e  l'elevazione  professionale  dei
          lavoratori. 
              Promuove e favorisce gli accordi  e  le  organizzazioni
          internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
          lavoro. 
              Riconosce  la  liberta'  di  emigrazione,   salvo   gli
          obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse  generale,  e
          tutela il lavoro italiano all'estero.». 
              «Art.  36.  -  Il  lavoratore   ha   diritto   ad   una
          retribuzione proporzionata alla quantita'  e  qualita'  del
          suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e
          alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. 
              La  durata  massima  della   giornata   lavorativa   e'
          stabilita dalla legge.». 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Il testo dell'art. 4, commi da 51 a 61 e da 64  a  68
          della citata legge n. 92 del 2012 e' il seguente: 
              «51. In linea con le indicazioni  dell'Unione  europea,
          per apprendimento permanente si intende qualsiasi attivita'
          intrapresa dalle persone in modo  formale,  non  formale  e
          informale,  nelle  varie  fasi  della  vita,  al  fine   di
          migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze,  in
          una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
          Le relative politiche sono determinate a livello  nazionale
          con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          e del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          sentito il Ministro dello sviluppo economico e  sentite  le
          parti   sociali,   a   partire   dalla   individuazione   e
          riconoscimento del  patrimonio  culturale  e  professionale
          comunque accumulato dai cittadini e  dai  lavoratori  nella
          loro  storia  personale  e  professionale,  da  documentare
          attraverso  la   piena   realizzazione   di   una   dorsale
          informativa unica mediante l'interoperabilita' delle banche
          dati centrali e territoriali esistenti. 
              52. Per apprendimento formale si intende quello che  si
          attua nel  sistema  di  istruzione  e  formazione  e  nelle
          universita' e istituzioni  di  alta  formazione  artistica,
          musicale  e  coreutica,  e   che   si   conclude   con   il
          conseguimento di un titolo di studio o di una  qualifica  o
          diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato  a
          norma del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  14
          settembre  2011,  n.   167,   o   di   una   certificazione
          riconosciuta. 
              53. Per apprendimento non  formale  si  intende  quello
          caratterizzato da una scelta  intenzionale  della  persona,
          che si realizza al di fuori dei sistemi indicati  al  comma
          52, in  ogni  organismo  che  persegua  scopi  educativi  e
          formativi, anche  del  volontariato,  del  servizio  civile
          nazionale e del privato sociale e nelle imprese. 
              54. Per apprendimento informale si intende quello  che,
          anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza
          nello svolgimento, da parte di ogni persona,  di  attivita'
          nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che
          in essa hanno luogo, nell'ambito del  contesto  di  lavoro,
          familiare e del tempo libero. 
              55. Con la medesima intesa  di  cui  al  comma  51  del
          presente  articolo,  in  coerenza  con  il   principio   di
          sussidiarieta'  e  nel   rispetto   delle   competenze   di
          programmazione delle regioni,  sono  definiti,  sentite  le
          parti sociali, indirizzi per  l'individuazione  di  criteri
          generali e priorita' per la promozione e il  sostegno  alla
          realizzazione  di   reti   territoriali   che   comprendono
          l'insieme dei servizi di istruzione,  formazione  e  lavoro
          collegati organicamente  alle  strategie  per  la  crescita
          economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma  del
          welfare,   l'invecchiamento   attivo,   l'esercizio   della
          cittadinanza attiva, anche da  parte  degli  immigrati.  In
          tali  contesti,  sono  considerate  prioritarie  le  azioni
          riguardanti: 
                a) il  sostegno  alla  costruzione,  da  parte  delle
          persone, dei propri percorsi di apprendimento formale,  non
          formale ed informale di cui  ai  commi  da  51  a  54,  ivi
          compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando
          i fabbisogni di competenza delle  persone  in  correlazione
          con le necessita' dei sistemi produttivi e dei territori di
          riferimento, con  particolare  attenzione  alle  competenze
          linguistiche e digitali; 
                b)  il  riconoscimento  di  crediti  formativi  e  la
          certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti; 
                c) la fruizione  di  servizi  di  orientamento  lungo
          tutto il corso della vita. 
              56. Alla  realizzazione  e  allo  sviluppo  delle  reti
          territoriali dei servizi concorrono anche: 
                a) le universita', nella loro  autonomia,  attraverso
          l'inclusione  dell'apprendimento  permanente   nelle   loro
          strategie istituzionali, l'offerta formativa  flessibile  e
          di qualita', che comprende anche la formazione a  distanza,
          per  una  popolazione  studentesca  diversificata,   idonei
          servizi  di   orientamento   e   consulenza,   partenariati
          nazionali,  europei  e  internazionali  a  sostegno   della
          mobilita'  delle  persone  e  dello  sviluppo  sociale   ed
          economico; 
                b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali  e
          sindacali; 
                c) le camere di commercio, industria,  artigianato  e
          agricoltura  nell'erogazione  dei   servizi   destinati   a
          promuovere la crescita del sistema  imprenditoriale  e  del
          territorio, che comprendono la formazione,  l'apprendimento
          e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita
          dalle persone; 
                d)   l'Osservatorio    sulla    migrazione    interna
          nell'ambito del territorio nazionale istituito con  decreto
          del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  11
          dicembre  2009,  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo  2010;  le  strutture
          territoriali degli enti pubblici di ricerca. 
              57. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi
          55 e 56 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
          della  finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate
          provvedono con le risorse finanziarie, umane e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente. 
              58. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  su
          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
          e del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, sentito  il  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  la   Conferenza
          unificata, nel rispetto  dell'autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche e formative, delle universita' e degli istituti
          di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite
          le parti sociali, uno o piu'  decreti  legislativi  per  la
          definizione delle norme generali e dei  livelli  essenziali
          delle  prestazioni,  riferiti  agli  ambiti  di  rispettiva
          competenza dello Stato,  delle  regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di  Bolzano,  per  l'individuazione  e
          validazione degli apprendimenti non  formali  e  informali,
          con riferimento  al  sistema  nazionale  di  certificazione
          delle competenze di cui ai commi da 64 a 68, sulla base dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) individuazione e validazione  degli  apprendimenti
          non formali e informali di cui ai commi 53 e 54,  acquisiti
          dalla  persona,  quali  servizi  effettuati  su   richiesta
          dell'interessato, finalizzate a valorizzare  il  patrimonio
          culturale e professionale delle persone e la consistenza  e
          correlabilita' dello stesso in  relazione  alle  competenze
          certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi
          dei commi da 64 a 68; 
                b) individuazione  e  validazione  dell'apprendimento
          non formale e informale di cui alla lettera  a)  effettuate
          attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona  e
          sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto  delle
          scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare  a
          tutti pari opportunita'; 
                c) riconoscimento delle esperienze  di  lavoro  quale
          parte  essenziale  del  percorso  educativo,  formativo   e
          professionale della persona; 
                d)   definizione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni  per  l'erogazione  dei  servizi  di  cui  alla
          lettera  a)  da  parte   dei   soggetti   istituzionalmente
          competenti in materia di istruzione, formazione  e  lavoro,
          ivi incluse le imprese e  loro  rappresentanze  nonche'  le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
                e) possibilita' di riconoscimento degli apprendimenti
          non formali e informali convalidati come crediti  formativi
          in relazione ai titoli di istruzione e  formazione  e  alle
          qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui  al
          comma 67; 
                f)   previsione    di    procedure    di    convalida
          dell'apprendimento   non   formale   e   informale   e   di
          riconoscimento dei crediti da parte  dei  soggetti  di  cui
          alla  lettera  d),  ispirate  a  principi  di  semplicita',
          trasparenza,  rispondenza  ai  sistemi  di  garanzia  della
          qualita'  e  valorizzazione  del  patrimonio  culturale   e
          professionale accumulato nel tempo dalla persona; 
                g) effettuazione di riscontri e  prove  di  cui  alla
          lettera b) sulla base di quadri  di  riferimento  e  regole
          definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e  ai
          sistemi di referenziazione dell'Unione europea e in modo da
          assicurare,  anche  a  garanzia  dell'equita'  e  del  pari
          trattamento  delle   persone,   la   comparabilita'   delle
          competenze certificate sull'intero territorio nazionale. 
              59. Nell'esercizio della delega di cui al comma 58, con
          riferimento   alle   certificazioni   di   competenza,   e'
          considerato  anche  il  ruolo  svolto  dagli  organismi  di
          certificazione accreditati dall'organismo  unico  nazionale
          di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. 
              60. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore dei decreti legislativi  di  cui  al  comma  58,  il
          Governo puo' adottare eventuali disposizioni integrative  e
          correttive, con le medesime modalita' e  nel  rispetto  dei
          medesimi principi e criteri direttivi. 
              61. Dall'adozione dei decreti  legislativi  di  cui  al
          comma 58 non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica, ferma restando  la  facolta'
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano di stabilire la quota  dei  costi  a  carico  della
          persona che  chiede  la  convalida  dell'apprendimento  non
          formale e informale  e  la  relativa  certificazione  delle
          competenze. 
              (Omissis). 
              64. Il sistema  pubblico  nazionale  di  certificazione
          delle competenze si fonda su standard  minimi  di  servizio
          omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto  dei
          principi  di  accessibilita',  riservatezza,   trasparenza,
          oggettivita' e tracciabilita'. 
              65. La certificazione delle  competenze  acquisite  nei
          contesti formali, non  formali  ed  informali  e'  un  atto
          pubblico  finalizzato  a  garantire  la  trasparenza  e  il
          riconoscimento degli apprendimenti,  in  coerenza  con  gli
          indirizzi fissati dall'Unione  europea.  La  certificazione
          conduce al rilascio di un  certificato,  un  diploma  o  un
          titolo  che  documenta  formalmente  l'accertamento  e   la
          convalida effettuati da un ente pubblico o da  un  soggetto
          accreditato o autorizzato. Le procedure  di  certificazione
          sono ispirate a criteri di semplificazione,  tracciabilita'
          e  accessibilita'  della  documentazione  e  dei   servizi,
          soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di  cui
          al comma 51, nel rispetto delle norme di accesso agli  atti
          amministrativi e di tutela della privacy. 
              66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 64,
          si intende  un  insieme  strutturato  di  conoscenze  e  di
          abilita', acquisite nei contesti di cui ai commi da 51 a 54
          e  riconoscibili  anche  come  crediti  formativi,   previa
          apposita  procedura   di   validazione   nel   caso   degli
          apprendimenti  non  formali  e  informali  secondo   quanto
          previsto dai commi da 58 a 61. 
              67.  Tutti  gli   standard   delle   qualificazioni   e
          competenze certificabili ai sensi del sistema  pubblico  di
          certificazione sono  raccolti  in  repertori  codificati  a
          livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e
          accessibili  in  un  repertorio  nazionale  dei  titoli  di
          istruzione   e   formazione    e    delle    qualificazioni
          professionali. 
              68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma
          58, sono definiti: 
                a) gli standard di certificazione delle competenze  e
          dei relativi servizi, rispondenti ai  principi  di  cui  al
          comma 64, che contengono gli  elementi  essenziali  per  la
          riconoscibilita' e ampia spendibilita' delle certificazioni
          in ambito regionale, nazionale ed europeo; 
                b) i criteri per la  definizione  e  l'aggiornamento,
          almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale  dei  titoli
          di  istruzione  e   formazione   e   delle   qualificazioni
          professionali; 
                c) le modalita'  di  registrazione  delle  competenze
          certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed
          alle anagrafi del cittadino.» 
              -  Il  testo  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214. 
              - Il testo dell'art. 14 della citata legge n.  400  del
          1988 e' il seguente: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il testo del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
          322  (Norme  sul  Sistema  statistico  nazionale  e   sulla
          riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  ai
          sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n.  400)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  1989,  n.
          222. 
              - Il testo dell'art. 24 della citata legge n.  400  del
          1988 e' il seguente: 
              «Art. 24 (Delega per la riforma degli enti pubblici  di
          informazione statistica). - 1. Il Governo  e'  delegato  ad
          emanare, entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  norme  aventi  valore   di   legge
          ordinaria per la  riforma  degli  enti  e  degli  organismi
          pubblici di informazione statistica  in  base  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a) che sia  attuato  il  sistematico  collegamento  e
          l'interconnessione di tutte  le  fonti  pubbliche  preposte
          alla raccolta e alla elaborazione  dei  dati  statistici  a
          livello centrale e locale; 
                b) che sia istituito un ufficio di statistica  presso
          ogni  amministrazione  centrale  dello  Stato,  incluse  le
          aziende autonome, e che gli uffici  cosi'  istituiti  siano
          posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT; 
                c)  che  siano  attribuiti  all'ISTAT  i  compiti  di
          indirizzo e coordinamento; 
                d) che sia garantito il principio  dell'imparzialita'
          e della completezza nella raccolta,  nella  elaborazione  e
          nella diffusione dei dati; 
                e) che sia garantito l'accesso diretto da  parte  del
          Parlamento, delle regioni,  di  enti  pubblici,  di  organi
          dello Stato,  di  persone  giuridiche,  di  associazioni  e
          singoli  cittadini  ai  dati   elaborati   con   i   limiti
          espressamente previsti  dalla  legge  e  nel  rispetto  dei
          diritti fondamentali della persona; 
                f)  che  sia  informato  annualmente  il   Parlamento
          sull'attivita' dell'ISTAT, sulla  raccolta,  trattamento  e
          diffusione dei dati  statistici  da  parte  della  pubblica
          amministrazione; 
                g)  che  sia  garantita  l'autonomia  dell'ISTAT   in
          materia  di  strutture,  di  organizzazione  e  di  risorse
          finanziarie. 
              2. I decreti delegati di cui al comma  1  sono  emanati
          previo parere delle  Commissioni  permanenti  delle  Camere
          competenti per materia. Il Governo  procede  comunque  alla
          emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia
          espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.». 
              - Il testo della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in
          materia  di  promozione  dell'occupazione),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1997, n. 154. 
              - Il testo dell'art. 17 della citata legge n.  196  del
          1997 e' il seguente: 
              «Art. 17 (Riordino della formazione  professionale).  -
          1.  Allo  scopo  di  assicurare  ai   lavoratori   adeguate
          opportunita'  di  formazione  ed  elevazione  professionale
          anche attraverso l'integrazione del sistema  di  formazione
          professionale con il sistema scolastico e  universitario  e
          con il mondo del lavoro e un piu' razionale utilizzo  delle
          risorse  vigenti,   anche   comunitarie,   destinate   alla
          formazione  professionale  e  al  fine  di  realizzare   la
          semplificazione normativa e di pervenire a  una  disciplina
          organica della materia, anche con  riferimento  ai  profili
          formativi   di   speciali   rapporti   di   lavoro    quali
          l'apprendistato e il contratto di formazione e  lavoro,  il
          presente articolo definisce i seguenti principi  e  criteri
          generali, nel rispetto dei quali  sono  adottate  norme  di
          natura regolamentare costituenti la prima fase di  un  piu'
          generale, ampio processo di  riforma  della  disciplina  in
          materia: 
                a)  valorizzazione  della  formazione   professionale
          quale strumento per migliorare la qualita' dell'offerta  di
          lavoro,  elevare  le  capacita'  competitive  del   sistema
          produttivo, in particolare con  riferimento  alle  medie  e
          piccole imprese e alle  imprese  artigiane  e  incrementare
          l'occupazione,   attraverso   attivita'    di    formazione
          professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati
          alle  diverse  realta'   produttive   locali   nonche'   di
          promozione    e    aggiornamento    professionale     degli
          imprenditori,  dei  lavoratori  autonomi,   dei   soci   di
          cooperative,   secondo   modalita'   adeguate   alle   loro
          rispettive specifiche esigenze; 
                b) attuazione dei diversi interventi formativi  anche
          attraverso il ricorso generalizzato a stages, in  grado  di
          realizzare  il  raccordo  tra   formazione   e   lavoro   e
          finalizzati   a   valorizzare   pienamente    il    momento
          dell'orientamento nonche' a favorire un primo contatto  dei
          giovani con le imprese; 
                c)  svolgimento   delle   attivita'   di   formazione
          professionale da parte delle  regioni  e/o  delle  province
          anche in convenzione con istituti di istruzione  secondaria
          e con enti privati aventi requisiti predeterminati; 
                d) destinazione progressiva delle risorse di  cui  al
          comma 5 dell'art. 9 del decreto-legge 20  maggio  1993,  n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993, n. 236, agli interventi di formazione dei  lavoratori
          e degli altri soggetti di cui alla lettera  a)  nell'ambito
          di piani formativi aziendali o territoriali concordati  tra
          le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione
          di  lavoratori  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  di
          lavoratori   collocati   in   mobilita',   di    lavoratori
          disoccupati  per   i   quali   l'attivita'   formativa   e'
          propedeutica  all'assunzione;  le  risorse  di   cui   alla
          presente  lettera  confluiranno  in  uno   o   piu'   fondi
          nazionali,  articolati  regionalmente  e  territorialmente,
          aventi configurazione  giuridica  di  tipo  privatistico  e
          gestiti con partecipazione delle  parti  sociali;  dovranno
          altresi' essere definiti i meccanismi di  integrazione  del
          Fondo di rotazione; 
                e)  attribuzione  al  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale di funzioni propositive  ai  fini  della
          definizione da parte del comitato di cui all'art. 5,  comma
          5, dei criteri e delle modalita'  di  certificazione  delle
          competenze acquisite con la formazione professionale; 
                f) adozione di  misure  idonee  a  favorire,  secondo
          piani  di  intervento   predisposti   dalle   regioni,   la
          formazione e la mobilita'  interna  o  esterna  al  settore
          degli addetti  alla  formazione  professionale  nonche'  la
          ristrutturazione   degli   enti   di   formazione   e    la
          trasformazione dei centri in agenzie formative al  fine  di
          migliorare l'offerta formativa e facilitare  l'integrazione
          dei sistemi; le risorse finanziarie  da  destinare  a  tali
          interventi saranno individuate con decreto del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale   nell'ambito   delle
          disponibilita', da preordinarsi allo scopo,  esistenti  nel
          Fondo di cui all'art. 1, comma  7,  del  decreto  legge  20
          maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236; 
                g) semplificazione delle procedure, ivi  compresa  la
          eventuale sostituzione della garanzia fideiussoria prevista
          dall'art. 56 della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  per
          effetto delle disposizioni di cui ai  commi  3  e  seguenti
          definite a livello  nazionale  anche  attraverso  parametri
          standard, con deferimento  ad  atti  delle  amministrazioni
          competenti, adottati anche ai sensi dell'art. 17, comma  3,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle
          disposizioni   di   natura   integrativa,    esecutiva    e
          organizzatoria anche della disciplina di specifici  aspetti
          nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari  emanate
          ai sensi del comma  2,  con  particolare  riferimento  alla
          possibilita' di stabilire requisiti  minimi  e  criteri  di
          valutazione    delle     sedi     operative     ai     fini
          dell'accreditamento; 
                h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. 
              2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono
          emanate, a norma dell'art. 17,  comma  2,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, con  uno  o  piu'  decreti,
          sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri  e
          del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
          concerto  con  i  Ministri   della   pubblica   istruzione,
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          per le pari opportunita', del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica, per la funzione  pubblica  e  gli
          affari regionali, sentita la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  previo  parere  delle   Competenti
          commissioni parlamentari. 
              3. A garanzia delle somme erogate a titolo di  anticipo
          o di acconto a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  sociale
          europeo  e  dei  relativi  cofinanziamenti   nazionali   e'
          istituito, presso il  Ministero  del  Tesoro  -  Ragioneria
          generale   dello   Stato   -   Ispettorato   generale   per
          l'amministrazione del Fondo di rotazione  per  l'attuazione
          delle politiche comunitarie (IGFOR), un Fondo di  rotazione
          con amministrazione autonoma e gestione fuori  bilancio  ai
          sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
              4. Il Fondo di cui al  comma  3  e'  alimentato  da  un
          contributo a carico dei soggetti  privati  attuatori  degli
          interventi finanziati, nonche',  per  l'anno  1997,  da  un
          contributo  di  lire  30  miliardi   che   gravera'   sulle
          disponibilita'  derivanti  dal  terzo  del  gettito   della
          maggiorazione  contributiva  prevista  dall'art.  25  della
          legge 21 dicembre 1978, n. 845,  che  affluisce,  ai  sensi
          dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993, n. 236, al  Fondo  di  rotazione  per  la  formazione
          professionale e per  l'accesso  al  Fondo  sociale  europeo
          previsto dal medesimo art. 25 della citata legge n. 845 del
          1978. 
              5. Il Fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di
          cui al comma 4 per rimborsare gli  organismi  comunitari  e
          nazionali, erogatori dei finanziamenti,  nelle  ipotesi  di
          responsabilita' sussidiaria dello Stato  membro,  ai  sensi
          dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio
          del 20 luglio 1993, accertate  anche  precedentemente  alla
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              6. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge  il  Ministro  del  tesoro,  di
          concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  stabilisce  con  proprio  decreto  le  norme   di
          amministrazione e di gestione del Fondo di cui al comma  3.
          Con il  medesimo  decreto  e'  individuata  l'aliquota  del
          contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4,
          da calcolare sull'importo del finanziamento  concesso,  che
          puo'  essere  rideterminata  con  successivo  decreto   per
          assicurare l'equilibrio finanziario del predetto Fondo.  Il
          contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al
          quale hanno diritto i beneficiari.». 
              - Il testo della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme  per
          la parita'  scolastica  e  disposizioni  sul  diritto  allo
          studio  e  all'istruzione)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67. 
              - Il testo del decreto legislativo 10  settembre  2003,
          n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione
          e mercato del lavoro, di cui alla legge 14  febbraio  2003,
          n. 30) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  9  ottobre
          2003, n. 235. 
              - Il testo della legge 14 febbraio 2003, n. 30  (Delega
          al Governo in materia di occupazione e mercato del  lavoro)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2003, n.
          47. 
              - Il testo del decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.
          76 (Definizione delle  norme  generali  sul  diritto-dovere
          all'istruzione e alla  formazione,  a  norma  dell'art.  2,
          comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.  53)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103. 
              - Il testo della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega  al
          Governo   per   la   definizione   delle   norme   generali
          sull'istruzione e dei livelli essenziali delle  prestazioni
          in materia di istruzione  e  formazione  professionale)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77. 
              - Il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge  n.
          53 del 2003, e' il seguente: 
              «Art.  2  (Sistema  educativo  di   istruzione   e   di
          formazione). - 1. I decreti di cui all'art.  1  definiscono
          il sistema educativo di istruzione  e  di  formazione,  con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) e' promosso l'apprendimento in tutto l'arco  della
          vita  e  sono  assicurate  a  tutti  pari  opportunita'  di
          raggiungere elevati livelli culturali e  di  sviluppare  le
          capacita'  e  le  competenze,   attraverso   conoscenze   e
          abilita', generali e specifiche, coerenti con le attitudini
          e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella  vita
          sociale e nel mondo del lavoro,  anche  con  riguardo  alle
          dimensioni locali, nazionale ed europea; 
                b) sono promossi il conseguimento di  una  formazione
          spirituale e  morale,  anche  ispirata  ai  principi  della
          Costituzione, e lo sviluppo della coscienza  storica  e  di
          appartenenza  alla   comunita'   locale,   alla   comunita'
          nazionale ed alla civilta' europea; 
                c) e' assicurato a tutti il diritto all'istruzione  e
          alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
          conseguimento di una qualifica entro il  diciottesimo  anno
          di eta'; l'attuazione  di  tale  diritto  si  realizza  nel
          sistema  di  istruzione  e  in  quello  di   istruzione   e
          formazione professionale,  secondo  livelli  essenziali  di
          prestazione definiti su base nazionale  a  norma  dell'art.
          117,  secondo  comma,  lettera  m),  della  Costituzione  e
          mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art.  17,  comma
          2, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  garantendo,
          attraverso  adeguati   interventi,   l'integrazione   delle
          persone in situazione di handicap a  norma  della  legge  5
          febbraio  1992,  n.  104.  La  fruizione  dell'offerta   di
          istruzione   e    formazione    costituisce    un    dovere
          legislativamente  sanzionato;  nei  termini  anzidetti   di
          diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere
          viene ridefinito ed ampliato l'obbligo  scolastico  di  cui
          all'art. 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo
          introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
          e  successive  modificazioni.  L'attuazione  graduale   del
          diritto-dovere predetto e' rimessa ai  decreti  legislativi
          di cui all'art. 1,  commi  1  e  2,  della  presente  legge
          correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale
          fine dal piano programmatico di cui all'art.  1,  comma  3,
          adottato previa intesa con la Conferenza unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e  coerentemente  con  i  finanziamenti  disposti  a  norma
          dell'art. 7, comma 6, della presente legge; 
                d) il sistema educativo di istruzione e di formazione
          si articola nella scuola dell'infanzia, in un  primo  ciclo
          che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria  di
          primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema
          dei licei ed il sistema dell'istruzione e della  formazione
          professionale; 
                e) la  scuola  dell'infanzia,  di  durata  triennale,
          concorre  all'educazione   e   allo   sviluppo   affettivo,
          psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale  delle
          bambine e dei bambini  promuovendone  le  potenzialita'  di
          relazione,  autonomia,  creativita',  apprendimento,  e  ad
          assicurare  un'effettiva  eguaglianza  delle   opportunita'
          educative;  nel  rispetto  della  primaria  responsabilita'
          educativa dei genitori, essa contribuisce  alla  formazione
          integrale  delle  bambine  e  dei  bambini  e,  nella   sua
          autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza la
          continuita'  educativa  con  il   complesso   dei   servizi
          all'infanzia e con la scuola  primaria.  E'  assicurata  la
          generalizzazione dell'offerta formativa e  la  possibilita'
          di  frequenza  della  scuola  dell'infanzia;  alla   scuola
          dell'infanzia possono essere iscritti  secondo  criteri  di
          gradualita' e in forma di sperimentazione le  bambine  e  i
          bambini che compiono i 3 anni di eta' entro  il  30  aprile
          dell'anno scolastico  di  riferimento,  anche  in  rapporto
          all'introduzione  di  nuove  professionalita'  e  modalita'
          organizzative; 
                f) il primo ciclo di istruzione e'  costituito  dalla
          scuola primaria, della  durata  di  cinque  anni,  e  dalla
          scuola secondaria di primo grado della durata di tre  anni.
          Ferma restando la specificita'  di  ciascuna  di  esse,  la
          scuola primaria e' articolata in un  primo  anno,  teso  al
          raggiungimento delle  strumentalita'  di  base,  e  in  due
          periodi didattici biennali; la scuola secondaria  di  primo
          grado si articola in un biennio e  in  un  terzo  anno  che
          completa  prioritariamente  il  percorso  disciplinare   ed
          assicura l'orientamento  ed  il  raccordo  con  il  secondo
          ciclo; nel primo ciclo e' assicurato altresi'  il  raccordo
          con la scuola dell'infanzia e  con  il  secondo  ciclo;  e'
          previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e
          i bambini che compiono i sei  anni  di  eta'  entro  il  31
          agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che
          li compiono entro il  30  aprile  dell'anno  scolastico  di
          riferimento; la  scuola  primaria  promuove,  nel  rispetto
          delle   diversita'   individuali,   lo    sviluppo    della
          personalita', ed ha il fine di far acquisire  e  sviluppare
          le conoscenze  e  le  abilita'  di  base  fino  alle  prime
          sistemazioni logico-critiche, di  far  apprendere  i  mezzi
          espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione  in  almeno  una
          lingua dell'Unione europea oltre alla lingua  italiana,  di
          porre  le   basi   per   l'utilizzazione   di   metodologie
          scientifiche nello studio  del  mondo  naturale,  dei  suoi
          fenomeni e delle sue leggi,  di  valorizzare  le  capacita'
          relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo,  di
          educare ai principi fondamentali della  convivenza  civile;
          la  scuola  secondaria  di  primo  grado,   attraverso   le
          discipline di studio, e' finalizzata  alla  crescita  delle
          capacita' autonome di  studio  ed  al  rafforzamento  delle
          attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce,
          anche  attraverso  l'alfabetizzazione  e  l'approfondimento
          nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilita',
          anche  in  relazione  alla  tradizione  culturale  e   alla
          evoluzione sociale, culturale e scientifica  della  realta'
          contemporanea;  e'  caratterizzata  dalla  diversificazione
          didattica e metodologica in relazione allo  sviluppo  della
          personalita' dell'allievo; cura la  dimensione  sistematica
          delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e
          le capacita' di scelta  corrispondenti  alle  attitudini  e
          vocazioni degli allievi; fornisce strumenti  adeguati  alla
          prosecuzione delle attivita' di istruzione e di formazione;
          introduce lo  studio  di  una  seconda  lingua  dell'Unione
          europea; aiuta ad orientarsi per la  successiva  scelta  di
          istruzione e formazione; il primo ciclo  di  istruzione  si
          conclude  con  un  esame  di  Stato,  il  cui   superamento
          costituisce titolo di accesso al sistema  dei  licei  e  al
          sistema dell'istruzione e della formazione professionale; 
                g)  il  secondo  ciclo,  finalizzato  alla   crescita
          educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso
          il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione  critica  su
          di essi, e' finalizzato a sviluppare  l'autonoma  capacita'
          di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e
          sociale; in tale ambito, viene  anche  curato  lo  sviluppo
          delle conoscenze relative all'uso delle  nuove  tecnologie;
          il secondo ciclo e' costituito dal sistema dei licei e  dal
          sistema dell'istruzione e della  formazione  professionale;
          dal compimento del quindicesimo anno di eta' i diplomi e le
          qualifiche   si   possono    conseguire    in    alternanza
          scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema  dei
          licei comprende i  licei  artistico,  classico,  economico,
          linguistico,    musicale    e    coreutico,    scientifico,
          tecnologico,  delle  scienze  umane;  i  licei   artistico,
          economico e tecnologico  si  articolano  in  indirizzi  per
          corrispondere ai  diversi  fabbisogni  formativi;  i  licei
          hanno  durata  quinquennale;   l'attivita'   didattica   si
          sviluppa in due periodi biennali e in un  quinto  anno  che
          prioritariamente  completa  il  percorso   disciplinare   e
          prevede altresi' l'approfondimento delle conoscenze e delle
          abilita' caratterizzanti il profilo educativo, culturale  e
          professionale del corso di studi; i licei si concludono con
          un esame di Stato il  cui  superamento  rappresenta  titolo
          necessario  per  l'accesso   all'universita'   e   all'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al
          quinto anno da' accesso all'istruzione e formazione tecnica
          superiore; 
                h) ferma restando la competenza regionale in  materia
          di formazione e istruzione professionale,  i  percorsi  del
          sistema dell'istruzione e  della  formazione  professionale
          realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai
          quali  conseguono  titoli  e  qualifiche  professionali  di
          differente  livello,  valevoli  su  tutto   il   territorio
          nazionale  se  rispondenti   ai   livelli   essenziali   di
          prestazione  di  cui  alla  lettera  c);  le  modalita'  di
          accertamento di  tale  rispondenza,  anche  ai  fini  della
          spendibilita' dei predetti titoli e qualifiche  nell'Unione
          europea, sono definite con il regolamento di  cui  all'art.
          7,  comma  1,  lettera  c);  i  titoli  e   le   qualifiche
          costituiscono condizione  per  l'accesso  all'istruzione  e
          formazione tecnica superiore, fatto salvo  quanto  previsto
          dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e
          le  qualifiche  conseguiti  al  termine  dei  percorsi  del
          sistema dell'istruzione e della formazione professionale di
          durata almeno quadriennale consentono di sostenere  l'esame
          di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'universita'
          e all'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,
          previa frequenza  di  apposito  corso  annuale,  realizzato
          d'intesa  con  le  universita'  e  con  l'alta   formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica,  e  ferma  restando  la
          possibilita' di  sostenere,  come  privatista,  l'esame  di
          Stato anche senza tale frequenza; 
                i) e'  assicurata  e  assistita  la  possibilita'  di
          cambiare  indirizzo  all'interno  del  sistema  dei  licei,
          nonche'  di  passare  dal  sistema  dei  licei  al  sistema
          dell'istruzione  e  della   formazione   professionale,   e
          viceversa,   mediante   apposite   iniziative   didattiche,
          finalizzate all'acquisizione di una  preparazione  adeguata
          alla nuova  scelta;  la  frequenza  positiva  di  qualsiasi
          segmento  del  secondo  ciclo  comporta  l'acquisizione  di
          crediti certificati che possono essere fatti valere,  anche
          ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti,
          nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere  g)
          e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze
          formative e stage realizzati in Italia o  all'estero  anche
          con  periodi  di  inserimento  nelle   realta'   culturali,
          sociali, produttive,  professionali  e  dei  servizi,  sono
          riconosciuti con specifiche  certificazioni  di  competenza
          rilasciate dalle istituzioni  scolastiche  e  formative;  i
          licei   e   le   istituzioni    formative    del    sistema
          dell'istruzione e della formazione professionale,  d'intesa
          rispettivamente con  le  universita',  con  le  istituzioni
          dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e  con
          il sistema dell'istruzione e formazione tecnica  superiore,
          stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del  percorso
          di studi, specifiche modalita' per l'approfondimento  delle
          conoscenze e delle  abilita'  richieste  per  l'accesso  ai
          corsi di studio universitari, dell'alta formazione,  ed  ai
          percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore; 
                l) i piani di  studio  personalizzati,  nel  rispetto
          dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un
          nucleo  fondamentale,  omogeneo  su  base  nazionale,   che
          rispecchia  la  cultura,  le   tradizioni   e   l'identita'
          nazionale, e prevedono una quota, riservata  alle  regioni,
          relativa agli aspetti di interesse specifico delle  stesse,
          anche collegata con le realta' locali.». 
              - Il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.
          226 (Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni
          relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema   educativo   di
          istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28
          marzo 2003, n. 53) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
          novembre 2005, n. 257. 
              - Il testo del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.
          206 (Attuazione  della  direttiva  2005/36/CE  relativa  al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261. 
              - Il testo dell'art. 64  deI  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria) e' il seguente: 
              «Art. 64 (Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica). - 1. Ai fini di  una  migliore  qualificazione
          dei  servizi  scolastici  e  di  una  piena  valorizzazione
          professionale del personale docente, a decorrere  dall'anno
          scolastico 2009/2010, sono  adottati  interventi  e  misure
          volti  ad  incrementare,  gradualmente,  di  un  punto   il
          rapporto  alunni/docente,  da  realizzare  comunque   entro
          l'anno scolastico 2011/2012, per un  accostamento  di  tale
          rapporto ai relativi standard europei tenendo  anche  conto
          delle necessita' relative agli alunni diversamente abili. 
              2. Si procede, altresi', alla revisione dei  criteri  e
          dei parametri previsti per la definizione  delle  dotazioni
          organiche  del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel  triennio
          2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento  della
          consistenza numerica della dotazione  organica  determinata
          per l'anno scolastico 2007/2008. Per  ciascuno  degli  anni
          considerati, detto decremento non deve essere inferiore  ad
          un terzo della riduzione complessiva da  conseguire,  fermo
          restando quanto disposto dall'art.  2,  commi  411  e  412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              3. Per la realizzazione delle  finalita'  previste  dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza  Unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e  previo  parere  delle
          Commissioni Parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  predispone,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto,  un  piano  programmatico  di  interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse umane e strumentali disponibili,  che  conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
                a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
                b. ridefinizione dei curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
                c.  revisione  dei  criteri  vigenti  in  materia  di
          formazione delle classi; 
                d.    rimodulazione    dell'attuale    organizzazione
          didattica della scuola primaria ivi compresa la  formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
                e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti  per
          la  determinazione  della  consistenza  complessiva   degli
          organici del personale docente ed ATA, finalizzata  ad  una
          razionalizzazione degli stessi; 
                f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
                f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita'  per
          la   determinazione   e   articolazione   dell'azione    di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
                f-ter. nel caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti. 
              4-bis. Ai fini di contribuire al  raggiungimento  degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale di cui al comma 4,  nell'ambito  del  secondo
          ciclo  di  istruzione  e  formazione  di  cui  al   decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con  l'obiettivo
          di ottimizzare le risorse disponibili,  all'art.  1,  comma
          622, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  le  parole  da
          "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento  generali  e
          specifici" sino a "Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "L'obbligo  di
          istruzione si assolve anche nei percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale di cui al  Capo  III  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla  completa
          messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche  nei
          percorsi   sperimentali   di   istruzione   e    formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo". 
              4-ter.  Le  procedure  per  l'accesso  alle  Scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso le universita' sono sospese  per  l'anno  accademico
          2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di  cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4. 
              4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi  di
          cui al presente articolo, le regioni  e  gli  enti  locali,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   per   l'anno
          scolastico 2009/2010, assicurano il  dimensionamento  delle
          istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
          fissati dall'art. 2 del regolamento di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18  giugno  1998,  n.  233,  da
          realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In  ogni
          caso  per  il  predetto  anno  scolastico  la   consistenza
          numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
          deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
          2008/2009. 
              4-quinquies.  Per  gli  anni  scolastici  2010/2011   e
          2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le   regioni,
          promuovono,  entro  il  15  giugno  2009,  la  stipula   di
          un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
          l'attivita' di dimensionamento della  rete  scolastica,  ai
          sensi  del  comma  4,  lettera  f-ter),   con   particolare
          riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
          Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
          alla   riqualificazione   del   sistema   scolastico,    al
          contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi  e  alle
          modalita'  di  realizzazione,  mediante  la  previsione  di
          appositi protocolli d'intesa tra le regioni  e  gli  uffici
          scolastici regionali. 
              4-sexies. In sede di Conferenza unificata  si  provvede
          al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
          ai  commi  4-quater  e  4-quinquies.  In   relazione   agli
          adempimenti di cui al comma  4-quater  il  monitoraggio  e'
          finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio  2009,
          degli  eventuali  interventi  necessari  per  garantire  il
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
              5.   I   dirigenti   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  compresi  i  dirigenti
          scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione  di
          cui al presente  articolo,  ne  assicurano  la  compiuta  e
          puntuale realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento  degli
          obiettivi prefissati,  verificato  e  valutato  sulla  base
          delle vigenti  disposizioni  anche  contrattuali,  comporta
          l'applicazione delle misure connesse  alla  responsabilita'
          dirigenziale previste dalla predetta normativa. 
              6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2,  commi
          411  e  412,  della  legge  24  dicembre  2007,   n.   244,
          dall'attuazione dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del  presente
          articolo, devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato
          economie lorde di spesa, non inferiori  a  456  milioni  di
          euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di  euro  per  l'anno
          2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno  2011  e  a  3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
              7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali   di
          controllo e verifica in capo al Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e'  costituito,  contestualmente
          all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori  oneri
          a carico del bilancio dello Stato, un comitato di  verifica
          tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti    del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di monitorare il processo attuativo delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando eventuali scostamenti per le  occorrenti  misure
          correttive. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
              8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di risparmio di cui al comma  6,  si  applica  la
          procedura prevista dall'art.  1,  comma  621,  lettera  b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              9. Una quota parte delle economie di spesa  di  cui  al
          comma 6 e' destinata, nella misura del  30  per  cento,  ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative dirette alla  valorizzazione  ed  allo  sviluppo
          professionale della carriera del personale della  Scuola  a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti  per  ciascun  anno  scolastico.   Gli   importi
          corrispondenti alle  indicate  economie  di  spesa  vengono
          iscritti in bilancio in un apposito Fondo  istituito  nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita' e della  ricerca,  a  decorrere  dall'anno
          successivo   a    quello    dell'effettiva    realizzazione
          dell'economia di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili  in
          gestione con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica dell'effettivo ed  integrale  conseguimento  delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti.». 
              - Il testo della legge 30 dicembre 2010, n. 240  (Norme
          in  materia  di  organizzazione   delle   universita',   di
          personale accademico  e  reclutamento,  nonche'  delega  al
          Governo per incentivare  la  qualita'  e  l'efficienza  del
          sistema  universitario),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10. 
              - Il testo del decreto legislativo 14  settembre  2011,
          n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a  norma  dell'art.
          1, comma 30, della legge 24  dicembre  2007,  n.  247),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  10  ottobre  2011,  n.
          236. 
              - Il testo della legge 24 dicembre 2007, n. 247  (Norme
          di  attuazione  del  Protocollo  del  23  luglio  2007   su
          previdenza, lavoro e competitivita' per favorire  l'equita'
          e la  crescita  sostenibili,  nonche'  ulteriori  norme  in
          materia di lavoro e previdenza sociale) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2007, n. 301. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in  materia
          di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  ai   sensi
          dell'art.  21  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          15 marzo 2010, n. 87  (Regolamento  recante  norme  per  il
          riordino degli istituti professionali,  a  norma  dell'art.
          64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  15  giugno
          2010, n. 137. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          15 marzo 2010, n. 88  (Regolamento  recante  norme  per  il
          riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          15  marzo  2010,  n.  89  (Regolamento  recante   revisione
          dell'assetto ordinamentale, organizzativo e  didattico  dei
          licei a norma dell'art. 64, comma 4, del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137. 
              - Il testo dell'art. 4 e dell'art. 8 del citato decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  25  gennaio
          2008, e' il seguente: 
              «Art. 4 (Caratteristiche dei percorsi). - 1. I percorsi
          riferiti all'offerta formativa di cui all'art. 2, comma  1,
          lettere a) e b) hanno le seguenti caratteristiche comuni: 
                a)  sono  progettati  e  organizzati   in   relazione
          all'esigenza di: 
                  1) assicurare un'offerta rispondente  a  fabbisogni
          formativi differenziati secondo criteri di flessibilita'  e
          modularita'; 
                  2) consentire percorsi formativi personalizzati per
          giovani ed adulti in eta' lavorativa, con il riconoscimento
          dei  crediti  formativi  acquisiti,  anche  ai  fini  della
          determinazione della durata del percorso individuale; 
                  3) favorire la partecipazione  anche  degli  adulti
          occupati; 
                b) rispondono, in relazione alle figure adottate  con
          il decreto di cui al comma 3, al raggiungimento, a  livello
          nazionale,   di   omogenei   livelli   qualitativi   e   di
          spendibilita'  delle  competenze  acquisite  in  esito   al
          percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea. 
              2. I percorsi di cui al comma 1 rispondono  a  standard
          minimi riferiti ai seguenti criteri: 
                a) ciascun semestre, in cui i percorsi si articolano,
          comprende  ore  di  attivita'   teorica,   pratica   e   di
          laboratorio. Gli stage aziendali e  i  tirocini  formativi,
          obbligatori almeno per il 30% della durata  del  monte  ore
          complessivo, possono essere svolti anche all'estero; 
                b) i percorsi possono non coincidere con le scansioni
          temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori  occupati,
          il  monte  ore   complessivo   puo'   essere   congruamente
          distribuito in modo da tenere conto  dei  loro  impegni  di
          lavoro nell'articolazione dei tempi e  nelle  modalita'  di
          svolgimento; 
                c) i  curricoli  dei  percorsi  fanno  riferimento  a
          competenze    comuni,    linguistiche,    scientifiche    e
          tecnologiche,  giuridiche  ed  economiche,   organizzative,
          comunicative e relazionali, di differente livello,  nonche'
          a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica
          figura di tecnico superiore, declinati  in  relazione  agli
          indicatori dell'Unione europea relativi ai  titoli  e  alle
          qualifiche; 
                d) i percorsi sono strutturati  in  moduli  e  unita'
          capitalizzabili  intesi   come   insieme   di   competenze,
          autonomamente significativo, riconoscibile  dal  mondo  del
          lavoro come componente di  specifiche  professionalita'  ed
          identificabile  quale   risultato   atteso   del   percorso
          formativo; 
                e) i docenti provengono per  non  meno  del  50%  dal
          mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale
          maturata nel settore per almeno cinque anni; 
                f) i percorsi sono accompagnati da misure a  supporto
          della frequenza e del conseguimento dei  crediti  formativi
          riconoscibili a norma  dell'art.  5,  delle  certificazioni
          intermedie e finali e di inserimento professionale; 
                g) la conduzione scientifica di ciascun  percorso  e'
          affidata  ad  un  comitato  di   progetto,   composto   dai
          rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano  alla
          costituzione degli istituti tecnici  superiori  di  cui  al
          capo II ovvero alla progettazione e gestione  dei  percorsi
          di cui al capo III; 
                h)  contengono  i  riferimenti  alla  classificazione
          delle professioni relative ai  tecnici  intermedi  adottata
          dall'Istituto nazionale di statistica e agli indicatori  di
          livello  previsti  dall'Unione  europea  per  favorire   la
          circolazione  dei  titoli  e  delle  qualifiche  in  ambito
          comunitario. Allo stato attuale si fa riferimento al quarto
          livello    della    classificazione    comunitaria    delle
          certificazioni  adottata  con   decisione   del   Consiglio
          85/368/CEE. 
              3. Con decreto adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1,
          della legge n.  144/1999  sono  determinati  i  diplomi  di
          tecnico  superiore  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  e   i
          certificati di specializzazione tecnica  superiore  di  cui
          all'art. 9, comma 1, con  l'indicazione  delle  figure  che
          costituiscono  il  riferimento  a  livello  nazionale   dei
          percorsi di cui al comma 1 e dei  relativi  standard  delle
          competenze di cui al comma 2, lettera  c),  da  considerare
          anche ai fini di quanto previsto dall'art. 52  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276.». 
              «Art. 8 (Certificazione dei percorsi). - 1. Ai fini del
          rilascio della certificazione di cui all'art. 7,  comma  1,
          da parte dell'istituto tecnico  o  professionale,  ente  di
          riferimento  dell'ITS,  i  percorsi   si   concludono   con
          verifiche finali delle competenze  acquisite,  condotte  da
          commissioni d'esame costituite in  modo  da  assicurare  la
          presenza di rappresentanti della scuola,  dell'universita',
          della formazione professionale ed  esperti  del  mondo  del
          lavoro. 
              2. Con il decreto di cui  all'art.  4,  comma  3,  sono
          definite le modalita' per la costituzione delle commissioni
          di cui al comma 1 nonche' le indicazioni  generali  per  la
          verifica finale delle competenze acquisite da  parte  delle
          commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione,
          ai  fini  della  spendibilita'  dei  titoli  conseguiti   a
          conclusione dei percorsi in ambito nazionale e  dell'Unione
          europea.». 
              -  Il  testo  del  decreto  Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  dell'11
          novembre 2011 (Recepimento  dell'Accordo  tra  il  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e
          le Province autonome di Trento e Bolzano,  riguardante  gli
          atti necessari per il passaggio  a  nuovo  ordinamento  dei
          percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al
          decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.  226,  sancito  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni  il  27  luglio  2011)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21  dicembre  2011,  n.
          296. 
              - Il testo del decreto del Ministro del lavoro e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  del  26
          settembre  2012  (Recepimento  dell'accordo  sancito  dalla
          conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province Autonome di Trento  e  Bolzano  nella
          seduta del 19 aprile 2012, per la definizione di un sistema
          nazionale di certificazione delle competenze  acquisite  in
          apprendistato)  e'  pubblicato,   per   comunicato,   nella
          Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2012, n. 263. 
              - Il testo del decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5
          (Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di
          sviluppo), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
          aprile 2012, n. 35, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          9 febbraio 2012, n. 33. 
              -  Il  testo  della  legge  4  aprile   2012,   n.   35
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          9 febbraio 2012, n.  5,  recante  disposizioni  urgenti  in
          materia di semplificazione e  di  sviluppo)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82. 
              - Il testo dell'art.  52  del  citato  decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5 e' il seguente: 
              «Art.  52  (Misure  di  semplificazione  e   promozione
          dell'istruzione  tecnico-professionale  e  degli   istituti
          tecnici superiori - ITS). - 1.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato
          di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  adottate  linee
          guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello
          sviluppo  delle  filiere  produttive   del   territorio   e
          dell'occupazione dei giovani: 
                a)  realizzare  un'offerta  coordinata,   a   livello
          territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici,  degli
          istituti  professionali  e  di  quelli  di   istruzione   e
          formazione professionale di competenza delle regioni; 
                b)    favorire    la    costituzione     dei     poli
          tecnico-professionali di cui all'art. 13 del  decreto-legge
          31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 2 aprile 2007, n. 40; 
                c)  promuovere  la  realizzazione  di   percorsi   in
          apprendistato, ai sensi dell'art. 3 del testo unico di  cui
          al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per
          il rientro in formazione dei giovani. 
              2.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo  economico,  con  il  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  adottato  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  definite  linee
          guida per: 
                a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli
          istituti tecnici superiori (ITS) in  ambito  nazionale,  in
          modo da  valorizzare  la  collaborazione  multiregionale  e
          facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con  la
          costituzione di non piu' di un istituto  tecnico  superiore
          in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi
          ambiti; 
                b) semplificare gli organi di indirizzo,  gestione  e
          partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS; 
                c)  prevedere,  nel   rispetto   del   principio   di
          sussidiarieta',  che  le  deliberazioni  del  consiglio  di
          indirizzo degli ITS possano essere  adottate  con  voti  di
          diverso peso ponderale e con diversi  quorum  funzionali  e
          strutturali. 
              3. Le  Amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del
          presente articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Per il testo dell'art. 4, commi 51 e 55, della citata
          legge 28 giugno  2012,  n.  92  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il testo dell'art. 69, della legge 17 maggio 1999, n.
          144 (Misure in materia di investimenti, delega  al  Governo
          per il riordino degli  incentivi  all'occupazione  e  della
          normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni  per
          il riordino degli enti previdenziali) e' il seguente: 
              «Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -
          1.  Per  riqualificare  e  ampliare   l'offerta   formativa
          destinata  ai  giovani  e  agli  adulti,  occupati  e   non
          occupati, nell'ambito del sistema di  formazione  integrata
          superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
          formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede  di
          norma con il possesso  del  diploma  di  scuola  secondaria
          superiore. Con decreto adottato di  concerto  dai  Ministri
          della pubblica istruzione, del lavoro  e  della  previdenza
          sociale e dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  al
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  definiti
          le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro  che
          non sono in  possesso  del  diploma  di  scuola  secondaria
          superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS,  le
          modalita' che  favoriscono  l'integrazione  tra  i  sistemi
          formativi di cui all'art. 68 e determinano  i  criteri  per
          l'equipollenza dei rispettivi percorsi  e  titoli;  con  il
          medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
          che  vi  si  acquisiscono  e  le   modalita'   della   loro
          certificazione e  utilizzazione,  a  norma  dell'art.  142,
          comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112. 
              2.  Le  regioni  programmano  l'istituzione  dei  corsi
          dell'IFTS,  che   sono   realizzati   con   modalita'   che
          garantiscono l'integrazione tra  sistemi  formativi,  sulla
          base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri  della
          pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza  sociale
          e  dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e
          tecnologica, la Conferenza  unificata  di  cui  al  decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281  e  le  parti  sociali
          mediante l'istituzione di un apposito  comitato  nazionale.
          Alla   progettazione   dei   corsi   dell'IFTS   concorrono
          universita',  scuole  medie  superiori,  enti  pubblici  di
          ricerca,  centri  e  agenzie  di  formazione  professionale
          accreditati ai sensi dell'art. 17  della  legge  24  giugno
          1997, n. 196, e  imprese  o  loro  associazioni,  tra  loro
          associati anche in forma consortile. 
              3. La certificazione rilasciata in esito  ai  corsi  di
          cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
          un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2,  e'
          valida in ambito nazionale. 
              4. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo  sono
          programmabili a valere sul Fondo di cui  all'art.  4  della
          legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei  limiti  delle  risorse
          preordinate  allo  scopo  dal  Ministero   della   pubblica
          istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale  scopo
          dalle regioni nei limiti delle  proprie  disponibilita'  di
          bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
          pubbliche e private. Alle  finalita'  di  cui  al  presente
          articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono,   in   relazione   alle
          competenze e alle  funzioni  ad  esse  attribuite,  secondo
          quanto disposto dagli statuti  speciali  e  dalle  relative
          norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
          presente comma e la certificazione rilasciata in  esito  ai
          corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.». 
              -  Il  testo  della  Decisione  15  dicembre  2004,  n.
          2241/2004/CE  (Decisione  del  Parlamento  europeo  e   del
          Consiglio relativa ad un quadro comunitario  unico  per  la
          trasparenza delle qualifiche e delle competenze - Europass)
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2004, n. L 390. 
              - Il testo della Raccomandazione 18 dicembre  2006,  n.
          2006/962/CE (Raccomandazione del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio relativa a competenze chiave per  l'apprendimento
          permanente) e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre  2006,
          n. L 394. 
              -  Il  testo  della  Raccomandazione  23  aprile   2008
          (Raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
          sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche  per
          l'apprendimento permanente) e' pubblicato nella G.U.U.E.  6
          maggio 2008, n. C 118. 
              - Il testo del Regolamento n. 765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in
          materia di  accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
              - Il testo della Raccomandazione  18  giugno  2009,  n.
          2009/C155/02 (Raccomandazione del Parlamento europeo e  del
          Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti
          per l'istruzione e la formazione professionale - ECVET)) e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 8 luglio 2009, n. C 155. 
              - Il testo della Raccomandazione  18  giugno  2009,  n.
          2009/C155/01 (Raccomandazione del parlamento europeo e  del
          consiglio  sull'istituzione  di  un   quadro   europeo   di
          riferimento per la garanzia della qualita'  dell'istruzione
          e  della  formazione  professionale)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 8 luglio 2009, n. C 155. 
              - Il testo della Raccomandazione 20 dicembre  2012,  n.
          2012/C398/01 (Raccomandazione del Consiglio sulla convalida
          dell'apprendimento non formale e informale)  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 22 dicembre 2012, n. C 398. 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
          e' il seguente: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».