Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni  di  cui  al  presente
decreto legislativo si intende per: 
    a) «apprendimento  permanente»:  qualsiasi  attivita'  intrapresa
dalla persona in modo formale, non formale e informale,  nelle  varie
fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacita'  e
le competenze, in una  prospettiva  di  crescita  personale,  civica,
sociale e occupazionale; 
    b)  «apprendimento  formale»:  apprendimento  che  si  attua  nel
sistema di istruzione e formazione e nelle universita' e  istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude
con il conseguimento di un titolo di studio  o  di  una  qualifica  o
diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato,  o  di  una
certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione  vigente
in materia di ordinamenti scolastici e universitari; 
    c) «apprendimento non formale»: apprendimento  caratterizzato  da
una scelta intenzionale della persona, che si realizza  al  di  fuori
dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che  persegua
scopi educativi e formativi, anche  del  volontariato,  del  servizio
civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese; 
    d)  «apprendimento  informale»:  apprendimento   che,   anche   a
prescindere  da  una   scelta   intenzionale,   si   realizza   nello
svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita' nelle  situazioni
di vita quotidiana e nelle  interazioni  che  in  essa  hanno  luogo,
nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero; 
    e)  «competenza»:  comprovata   capacita'   di   utilizzare,   in
situazioni di lavoro, di studio  o  nello  sviluppo  professionale  e
personale,  un  insieme  strutturato  di  conoscenze  e  di  abilita'
acquisite nei  contesti  di  apprendimento  formale,  non  formale  o
informale; 
    f) «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica,  centrale,
regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della
regolamentazione  di  servizi  di  individuazione  e  validazione   e
certificazione delle competenze. Nello specifico sono  da  intendersi
enti pubblici titolari: 
      1)  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, in materia di individuazione e validazione e  certificazione
delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema  scolastico
e universitario; 
      2) le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,  in
materia  di  individuazione  e  validazione   e   certificazione   di
competenze riferite a  qualificazioni  rilasciate  nell'ambito  delle
rispettive competenze; 
      3) il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  in
materia  di  individuazione  e  validazione   e   certificazione   di
competenze  riferite   a   qualificazioni   delle   professioni   non
organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle
autorita' competenti di cui al successivo punto 4; 
      4) il Ministero dello sviluppo economico e le  altre  autorita'
competenti  ai  sensi  dell'articolo  5  del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e  validazione  e
certificazione  di  competenze  riferite   a   qualificazioni   delle
professioni regolamentate a norma del medesimo decreto; 
    g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le
camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,
autorizzato  o  accreditato  dall'ente  pubblico   titolare,   ovvero
deputato a norma di  legge  statale  o  regionale,  ivi  comprese  le
istituzioni scolastiche, le universita' e  le  istituzioni  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto  o  in
parte servizi di individuazione e validazione e certificazione  delle
competenze, in relazione agli  ambiti  di  titolarita'  di  cui  alla
lettera f); 
    h) «organismo nazionale italiano  di  accreditamento»:  organismo
nazionale di accreditamento designato dall'Italia in  attuazione  del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 9 luglio 2008; 
    i) «individuazione e validazione delle competenze»: processo  che
conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato  di  cui  alla
lettera g) in base alle norme generali, ai livelli  essenziali  delle
prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto,  delle
competenze acquisite dalla persona  in  un  contesto  non  formale  o
informale.  Ai  fini  della  individuazione  delle  competenze   sono
considerate  anche  quelle  acquisite   in   contesti   formali.   La
validazione delle competenze puo' essere seguita dalla certificazione
delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di  un  documento
di validazione conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6; 
    l)  «certificazione  delle  competenze»:  procedura  di   formale
riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla  lettera  g),
in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle  prestazioni
e agli standard minimi di cui al presente decreto,  delle  competenze
acquisite dalla  persona  in  contesti  formali,  anche  in  caso  di
interruzione del percorso formativo, o di quelle  validate  acquisite
in contesti non formali e informali. La procedura  di  certificazione
delle competenze si  conclude  con  il  rilascio  di  un  certificato
conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6; 
    m) «qualificazione»: titolo di istruzione e  di  formazione,  ivi
compreso quello  di  istruzione  e  formazione  professionale,  o  di
qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico  titolato
di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli
essenziali delle prestazioni  e  degli  standard  minimi  di  cui  al
presente decreto; 
    n)  «sistema  nazionale  di  certificazione  delle   competenze»:
l'insieme   dei   servizi   di   individuazione   e   validazione   e
certificazione delle competenze  erogati  nel  rispetto  delle  norme
generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e  degli  standard
minimi di cui al presente decreto. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 5 del citato  decreto  legislativo
          n. 206 del 2007, e' il seguente: 
              «Art. 5  (Autorita'  competente).  -  1.  Ai  fini  del
          riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II
          e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere  le
          dichiarazioni e a prendere le decisioni: 
                a)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
          Dipartimento per le  politiche  giovanili  e  le  attivita'
          sportive,  per  le  attivita'  che  riguardano  il  settore
          sportivo ed,  in  particolare,  quelle  esercitate  con  la
          qualifica di professionista sportivo; 
                b)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
          Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del  turismo,
          per le attivita' che riguardano il settore turistico; 
                c) il  Ministero  titolare  della  vigilanza  per  le
          professioni  che  necessitano,  per  il   loro   esercizio,
          dell'iscrizione  in  Ordini,  Collegi,  albi,  registri   o
          elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera g); 
                d)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica,  per  le  professioni
          svolte in regime di lavoro subordinato presso  la  pubblica
          amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e),  f)
          e g); 
                e) il Ministero  della  salute,  per  le  professioni
          sanitarie; 
                f) il Ministero  della  pubblica  istruzione,  per  i
          docenti di scuole dell'infanzia,  primaria,  secondaria  di
          primo grado e  secondaria  superiore  e  per  il  personale
          amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; 
                g) il Ministero dell'universita' e della ricerca  per
          il  personale  ricercatore  e   per   le   professioni   di
          architetto,   pianificatore   territoriale,    paesaggista,
          conservatore  dei  beni   architettonici   ed   ambientali,
          architetto junior e pianificatore junior; 
                h) il Ministero dell'universita' e della ricerca  per
          ogni altro caso relativamente  a  professioni  che  possono
          essere esercitate solo da chi e' in possesso di  qualifiche
          professionali di cui all'art. 19, comma 1,  lettere  d)  ed
          e), salvo quanto previsto alla lettera c); 
                i) il Ministero per i beni e le  attivita'  culturali
          per le attivita' afferenti al settore del restauro e  della
          manutenzione dei beni culturali,  secondo  quanto  previsto
          dai commi 7, 8 e 9 dell'art. 29 del decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 
                l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
          essere esercitate solo da chi e' in possesso di  qualifiche
          professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b) e
          c); 
                m) le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano per le professioni  per  le
          quali  sussiste  competenza   esclusiva,   ai   sensi   dei
          rispettivi statuti. 
              2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          individuano l'autorita'  competente  a  pronunciarsi  sulle
          domande di riconoscimento presentate dai beneficiari. 
              3. Fino all'individuazione di cui  al  comma  2,  sulle
          domande di riconoscimento provvedono: 
                a)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
          Dipartimento per le  politiche  giovanili  e  le  attivita'
          sportive, per le attivita' di cui  all'allegato  IV,  Lista
          III, punto 4), limitatamente alle  attivita'  afferenti  al
          settore sportivo; 
                b)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
          Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la  competitivita'  del
          turismo, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista  II
          e III, e non comprese nelle lettere c), d), e) ed f); 
                c) il  Ministero  dello  sviluppo  economico  per  le
          attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista
          III e non comprese nelle lettere d), e) ed f); 
                d) il Ministero per i beni e le  attivita'  culturali
          per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista  III,  punto
          4), limitatamente alle attivita' riguardanti biblioteche  e
          musei; 
                e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista  III,  punto
          4), classe ex 851 e 855; 
                f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di cui
          all'allegato  IV,  Lista  II  e  Lista  III,  nelle   parti
          afferenti ad attivita' di trasporto.». 
              -  Per  il  testo  del  Regolamento  n.  765/2008   del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 9  luglio  2008,  si
          veda nelle note alle premesse.